Sentenza n. 1364/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022, relativo a un contratto di lavori di manutenzione specialistica su impianti del ciclo idrico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appaltatrice ha impugnato il diniego con cui la stazione appaltante aveva respinto la richiesta di adeguamento dei prezzi formulata ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter, del d.l. 50/2022. Ha dedotto, tra l’altro, l’inapplicabilità o erronea applicazione della disciplina emergenziale sull’adeguamento dei prezzi, la violazione degli artt. 26 e 106 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 29 del d.l. 4/2022, delle disposizioni regolamentari e dei pareri ministeriali e ANAC richiamati, nonché delle clausole del capitolato speciale. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito dalla stazione appaltante alla sottoscrizione senza riserve degli stati di avanzamento lavori, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, erroneità, sviamento e difetto di potere. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’adeguamento e la condanna al pagamento delle somme dovute. Hera S.p.A. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha accolta, senza esaminare nel merito le censure sull’applicabilità dell’adeguamento, sulle riserve relative ai SAL o sulla quantificazione delle somme. La controversia riguarda l’applicazione obbligatoria e automatica del meccanismo previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022, che ancora l’adeguamento a parametri legislativamente determinati, quali i prezzari regionali aggiornati, senza lasciare alla stazione appaltante margini di discrezionalità valutativa. Tale meccanismo non costituisce revisione prezzi in senso stretto, caratterizzata da una valutazione amministrativa diretta a riequilibrare il sinallagma, ma adeguamento straordinario e obbligatorio del corrispettivo nella fase esecutiva del contratto. La pretesa dell’appaltatrice ha quindi natura patrimoniale e riguarda l’adempimento di un’obbligazione contrattuale e il quantum debeatur, in un rapporto ormai paritetico e senza esercizio di poteri autoritativi. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice territorialmente competente, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [...] le controversie relative [...] alla clausola di revisione del prezzo [...] nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto.
La norma deve essere interpretata costituzionalmente nel senso che la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste soltanto quando la controversia coinvolga l’esercizio, anche indiretto, di un potere pubblicistico o una posizione di supremazia della pubblica amministrazione.
art. 26 d.l. 50/2022
È adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.
Il meccanismo di adeguamento previsto dalla disposizione è obbligatorio e automatico, essendo ancorato a parametri predeterminati dal legislatore; non attribuisce alla stazione appaltante una discrezionalità valutativa sul riconoscimento o sul quantum dell’adeguamento.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è tempestivamente riproposto davanti al giudice indicato, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 115 d.lgs. 163/2006
La previsione è richiamata nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. quale riferimento alla revisione dei prezzi nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ma non trova applicazione diretta al meccanismo automatico e straordinario di adeguamento previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di revisione o adeguamento dei prezzi dei contratti pubblici richiede che la pubblica amministrazione eserciti, anche indirettamente, un potere pubblicistico o conservi una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico.
- Quando una controversia relativa all’adeguamento del corrispettivo riguarda un obbligo contrattuale puntualmente determinato e non implica valutazioni discrezionali della stazione appaltante, la posizione dell’appaltatore è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Il meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022, ancorato ai prezzari e agli altri parametri stabiliti dalla legge, non coincide con la revisione prezzi in senso stretto e, in assenza di poteri valutativi dell’amministrazione, opera nella fase esecutiva in un rapporto paritetico.
- Le controversie concernenti il riconoscimento del corrispettivo derivante dall’applicazione dell’art. 26 del d.l. 50/2022, quando abbiano a oggetto esclusivamente l’an e il quantum di un’obbligazione contrattuale senza atti autoritativi, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- La declinatoria di giurisdizione consente la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio viene tempestivamente riassunto davanti al giudice indicato, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →