Sentenza del 23/06/2022 n. 20296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento relativa alla Tarsu 2003; il ricorrente contestava: decadenza dal potere di riscossione (art.72 D.Lgs. n.507/1993), prescrizione della pretesa, omessa previa notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto), mancata considerazione della stagionalità dell'attività (riduzione tariffaria), errata determinazione della superficie tassabile, e parziale erogazione del servizio di raccolta costringendo il club ad avvalersi di una società esterna per lo smaltimento. In primo grado il ricorso fu respinto; anche in appello il ricorso fu ritenuto inammissibile perché diretto contro atti presupposti divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione (termine di 60 giorni). Il ricorso in Cassazione ha fatto sei motivi, insistendo sui profili di merito (decadenza, prescrizione, omessa notifica, stagionalità, superficie), rilevando inoltre la pretesa di contrasto con principio di legalità impositiva (art.23 Cost.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili perché, secondo la decisione dei giudici di merito, la pretesa tributaria è ormai incontestabile per effetto della mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti (avvisi/atti antecedenti), e dunque non potevano essere riesaminate eccezioni di merito (decadenza, prescrizione, omessa notifica, stagionalità, determinazione della superficie). La decisione di merito non è stata efficacemente censurata sulla questione centrale dell'inammissibilità, per cui il giudizio si è chiuso con il rigetto del ricorso e condanna del Club alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevanza di pronunce precedenti; la Corte valorizza che la questione decisiva è la inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, non il merito delle pronunce su omessa notifica.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 72
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la decadenza dall'azione di riscossione se non iscritta a ruolo entro il 31/12 dell'anno successivo; la Corte non ha esaminato il merito di questa eccezione perché il giudizio si è fondato sulla inammissibilità procedurale dovuta alla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 66
Riferito dal ricorrente in relazione alla determinazione della tariffa e alla stagionalità; la questione non è stata valutata nel merito per effetto della inammissibilità procedurale.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62
Richiamato in rapporto al principio di legittimità dell'imposizione e alla necessità dell'avviso di accertamento in caso di rettifica; la Corte ha ritenuto che tali censure dovevano essere proposte tempestivamente contro gli atti presupposti, non nella fase dell'opposizione all'ingiunzione tardiva.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 71
Norma richiamata dal ricorrente in ordine all'avviso di accertamento in rettifica; il giudice ha osservato che la mancata impugnazione degli atti presupposti impedisce il riesame di queste questioni in fase successiva.
art. 2948 c.c., n.4
Richiamato con riguardo alla prescrizione del diritto di credito; la Corte non ha esaminato la prescrizione perché ha ritenuto la pretesa impositiva ormai incontestabile per effetto della mancata impugnazione degli atti presupposti.
art. 2966 c.c.
Citato nel ricorso (testo originale lo riporta) ma non valorizzato dalla Corte; in ogni caso le questioni di termine e decadenza sono state escluse dal sindacato per motivi processuali.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 163
Richiamata dal ricorrente in relazione a decorrenze o effetti temporali della decadenza/prescrizione; non valutata nel merito per le stesse ragioni procedurali.
art. 23 Cost.
Invocato rispetto al principio di legalità impositiva; la Corte ha ricordato che i profili di legittimità vanno tempestivamente dedotti contro gli atti presupposti e non potevano essere riesaminati dopo che quegli atti erano divenuti definitivi.
art. 360 c.p.c.
Norma di cassazione sulla impugnazione per violazione di legge impiegata per formulare i motivi; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o non cogliere la ratio decidendi impugnata.
art. 366 c.p.c.
Richiamato indirettamente: la Corte ha osservato che il ricorso in Cassazione ometteva di trascrivere i motivi di appello e i fatti salienti, rendendolo carente dei requisiti di chiarezza richiesti dall'art.366.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Richiamato nella parte finale della sentenza in relazione all'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- Se si intende contestare vizi formali o sostanziali dell'atto impositivo (omessa notifica dell'avviso di accertamento, errata determinazione della base imponibile, stagionalità, decadenza o prescrizione), tali censure vanno proposte tempestivamente contro gli atti presupposti (avvisi/accertamenti) nei termini processuali previsti (di norma 60 giorni dalla notifica).
- Quando gli atti presupposti non vengono impugnati entro i termini, il successivo atto di riscossione/ingiunzione può diventare 'incontestabile' e i giudici possono rifiutarsi di riesaminare le questioni di merito fondate su quei vizi procedurali o sostanziali.
- La difesa del contribuente deve documentare e rendere espliciti in modo chiaro nel ricorso tutti i fatti, i motivi e i riferimenti processuali (es. motivi di appello) richiesti dall'art.366 c.p.c., altrimenti il ricorso può essere dichiarato carente e inammissibile.
- Le eccezioni di decadenza dalla riscossione e di prescrizione sono valide solo se correttamente inquadrate e sollevate nel procedimento contro l'atto impositivo o gli atti presupposti; se tardive, rischiano di essere escluse dal sindacato giurisdizionale.
- Nel caso in cui il contribuente ritenga che il servizio pubblico non sia stato effettivamente erogato o che siano state sostenute spese aggiuntive per smaltimento rifiuti, tali fatti vanno dedotti e provati tempestivamente; la mera contestazione in una fase successiva può non essere presa in considerazione se fondata su atti ormai definitivi.
- Per evitare la perdita di posizioni processuali è consigliabile: conservare e impugnare tempestivamente avvisi/accertamenti, allegare documenti che provino la stagionalità o la superficie denunciata, e curare la completezza formale dei ricorsi in tutte le fasi processuali.
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