Sentenza n. 4206/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Responsabile dell’Area III comunale che ha disposto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 di un’area privata occupata per la realizzazione della Piazza Mercato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’istituto proprietario ha impugnato il decreto di acquisizione sanante e gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, l’incompetenza del Comune e del Responsabile dell’Area III, poiché l’occupazione illegittima risaliva a epoca anteriore alla dichiarazione di dissesto e l’obbligazione indennitaria doveva rientrare nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione ai sensi degli artt. 252 e seguenti TUEL. In via subordinata, ha dedotto che, anche nella gestione ordinaria, la competenza all’acquisizione immobiliare spettasse al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), TUEL, e non al dirigente. Sono stati inoltre dedotti la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, la carenza di motivazione rafforzata richiesta dall’art. 42-bis, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, per mancata indicazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, mancata comparazione con gli interessi privati e mancata dimostrazione dell’assenza di alternative ragionevoli, nonché ulteriori censure sulla formazione, imputazione e pagamento dell’indennizzo, compresa la mancata previa disponibilità delle somme e l’applicazione di una riduzione del valore del terreno. Il Comune ha sostenuto che la scelta discrezionale di acquisire il bene appartenesse alla gestione ordinaria, mentre all’Organo straordinario di liquidazione spettasse soltanto la liquidazione contabile dell’indennizzo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il decisivo vizio di incompetenza e ha annullato il decreto impugnato. Applicando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 15/2020, ha affermato che l’atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis, in quanto generatore dell’obbligazione e del relativo debito, rientra nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, sia sotto il profilo contabile sia sotto quello amministrativo, quando è adottato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riguarda fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Poiché nel caso concreto la gestione liquidatoria non era terminata e l’occupazione risaliva a epoca anteriore alla dichiarazione di dissesto, la competenza spettava all’Organo straordinario di liquidazione e non al Responsabile dell’Area III. Il giudice ha precisato, in via conformativa, che nella gestione ordinaria la competenza sarebbe spettata al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), TUEL. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, poiché il vizio di incompetenza impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall’organo competente. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, contributo unificato e attribuzione.
Norme richiamate
artt. 252 e ss. d.lgs. 267/2000 (TUEL)
In caso di dissesto, l’Organo straordinario di liquidazione è competente non solo per le poste passive già contabilizzate, ma anche per le obbligazioni sorte successivamente quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione anteriori al dissesto; tale competenza comprende anche il profilo amministrativo dell’adozione dell’atto generatore del debito.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
La disposizione fonda lo spostamento della competenza verso l’Organo straordinario di liquidazione per le obbligazioni correlate a fatti di gestione pregressi, alle condizioni temporali richiamate dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria.
art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. 267/2000
Nella gestione ordinaria dell’ente locale, la competenza all’acquisizione immobiliare prevista dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 spetta al Consiglio comunale.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’acquisizione sanante è l’atto che determina il trasferimento non retroattivo della proprietà e genera la relativa obbligazione indennitaria; per gli enti in dissesto, l’atto generatore del debito rientra nella competenza amministrativa dell’Organo straordinario di liquidazione quando l’occupazione è riconducibile a fatti anteriori al dissesto.
art. 34, comma 2, c.p.a.
“in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”
Una volta rilevata l’incompetenza, il giudice annulla l’atto senza esaminare nel merito gli ulteriori vizi, poiché la valutazione spetta all’organo competente che deve ancora esercitare il potere.
Massime di principio
- Quando un ente locale in dissesto adotta un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 riferito a un’occupazione illegittima anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, e la gestione liquidatoria non è ancora terminata, l’atto generatore dell’obbligazione indennitaria rientra nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello contabile.
- La competenza dell’Organo straordinario di liquidazione comprende non soltanto i debiti già contabilizzati al momento della dichiarazione di dissesto, ma anche le obbligazioni sorte successivamente quando siano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori al dissesto.
- Nella gestione ordinaria di un Comune, la competenza ad adottare l’acquisizione immobiliare ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 spetta al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), TUEL, e non al dirigente responsabile dell’area.
- Il vizio di incompetenza è assorbente: il giudice amministrativo deve annullare l’atto senza esaminare gli ulteriori vizi sostanziali, poiché ciò implicherebbe pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato dall’organo competente, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
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