Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19065/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il socio accomandante aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva respinto la sua opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società adottata per asseriti gravi inadempimenti. La fattispecie concreta riguardava l'addebito di avere trattenuto, non restituito e continuato a usare, per fini personali e concorrenziali, beni sociali in precedenza concessi in comodato, nonché di avere utilizzato un immobile destinato a sede sociale per finalità proprie rifiutandone la restituzione. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 2286 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato, quale grave inadempienza legittimante l'esclusione, il fatto di avere promosso controversie contro la società. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 24 Cost., 2697 e 2909 c.c., 101, 324 e 345 c.p.c., oltre a omessa pronuncia, lamentando che la decisione fosse stata assunta utilizzando documenti prodotti solo in appello, in asserita violazione delle preclusioni processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la legittimità dell'esclusione sulle iniziative giudiziarie del socio, ma sulla prova degli addebiti relativi al trattenimento e all'uso indebito di beni sociali per fini personali e concorrenziali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e disposta la prosecuzione del giudizio, il giudice d'appello poteva acquisire ex novo la documentazione necessaria ai fini della decisione nel merito, non operando il limite dei nova in appello come in un ordinario giudizio di gravame. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2286 c.c.

    L'esclusione del socio può essere legittimata da gravi inadempienze; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata sulla prova di condotte inadempienti consistite nel trattenimento e uso indebito di beni sociali, non sull'avvio di controversie contro la società.

  • art. 24 Cost.

    Censurato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma non accolto, poiché la decisione d'appello non ha violato il contraddittorio sostanziale nel modo prospettato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei fatti, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del materiale documentale acquisito nel giudizio rinnovato.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel caso di nullità della sentenza di primo grado e rinnovazione del giudizio di merito in appello, il giudice può acquisire ex novo la documentazione necessaria; non si applica, in modo rigido, il divieto dei nova come in un ordinario appello.

  • art. 294 c.p.c.

    La rimessione in termini dell'appellante già dichiarato contumace è possibile solo se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si dirige contro una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, il motivo è inammissibile.
  • Nell'esclusione del socio, la gravità dell'inadempimento va valutata in relazione a condotte concretamente accertate e idonee a pregiudicare l'interesse sociale, come l'illegittimo trattenimento o l'uso indebito di beni sociali per fini personali o concorrenziali.
  • Quando la sentenza di primo grado è dichiarata nulla per violazione del contraddittorio e il giudizio viene rinnovato in appello, il giudice di secondo grado può acquisire ex novo la documentazione necessaria alla decisione, senza che operi automaticamente il divieto di produzione dei nova proprio dell'appello ordinario.
  • La parte che deduca di essere rimasta contumace per nullità della citazione deve dimostrare che tale nullità le abbia impedito di conoscere il processo, al fine di ottenere la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.