Circolare numero 115 del 19-09-2012
Premessa. Norme particolari per il personale dipendente da imprese operanti nel settore dell’aviazione civile : articolo 11, paragrafo 5, e articolo 13 paragrafo 1 del regolamento CE n. 883/2004, articolo 14 del regolamento (CE) 987/2009, come modificati dal regolamento CE n. 465/2012. Nuove disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile nel caso di esercizio di attività subordinata in due o più stati membri: articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 Determinazione provvisoria della legislazione applicabile: articolo 6 del regolamento ( CE) n. 987/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012: articolo 87 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento UE n. 465/2012. Applicabilità del regolamento (UE) n. 465/2012 alla Svizzera e agli Stati SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal regolamento UE n. 465/2012 ai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In particolare chiarisce le regole per l’individuazione della legislazione applicabile ai lavoratori che operano in più Stati membri, con focus sul personale dell’aviazione civile, sulla determinazione provvisoria della normativa, sulle disposizioni transitorie e sull’ambito di applicazione rispetto a Svizzera e Paesi SEE. Richiama inoltre le precedenti circolari e messaggi INPS utili per la gestione operativa del documento portatile A1.
Applicazione del regolamento UE n. 465/2012 su legislazione di sicurezza sociale, distacchi e lavoratori mobili
Regolamento UE n. 465/2012 e coordinamento della sicurezza sociale
La circolare illustra l’impatto del regolamento (UE) n. 465/2012 sulla disciplina del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con riferimento ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. Le modifiche sono entrate in vigore il 28 giugno 2012 e mirano a chiarire i criteri di individuazione della legislazione applicabile, a ridurre incertezze applicative e a rafforzare la tutela dei lavoratori mobili nell’Unione europea.
Ambito generale e richiami normativi
Il testo richiama le principali circolari e i messaggi INPS già emanati in materia di legislazione applicabile, distacchi e documento portatile A1, tra cui le circolari n. 82, 83, 84, 98, 99, 105, 51, 167 e 107, nonché i messaggi n. 15147, 20286, 741 e 5954. Tale richiamo serve a collocare le nuove istruzioni nel quadro delle precedenti indicazioni operative, in particolare per le procedure di rilascio dei certificati e per la gestione delle pratiche internazionali.
Personale dell’aviazione civile: criterio della base di servizio
Una delle innovazioni principali riguarda il personale degli equipaggi di condotta e di cabina impiegato nei servizi di trasporto aereo passeggeri o merci. Per questi lavoratori, l’articolo 11 del regolamento di base, come modificato, stabilisce che l’attività è considerata svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio.
La "base di servizio" è definita come il luogo designato dall’operatore per ciascun membro d’equipaggio, dal quale il lavoratore normalmente inizia e conclude il servizio o una serie di servizi e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è tenuto a fornire l’alloggio. La circolare evidenzia che il criterio della base di servizio deve assicurare stabilità della normativa applicabile ed evitare cambi frequenti della legislazione collegati all’organizzazione del lavoro o alla stagionalità.
Ai fini pratici, per i periodi con decorrenza dal 28 giugno 2012, quando un membro d’equipaggio residente in Italia richieda il documento portatile A1, la sede INPS competente deve prima accertare se il datore di lavoro o l’operatore abbia in Italia una base di servizio. Solo in caso affermativo può attestare l’applicazione della legislazione italiana; altrimenti deve indicare come applicabile la legislazione dello Stato membro in cui si trova la base di servizio.
Lavoro subordinato svolto in due o più Stati membri
La circolare chiarisce anche la nuova formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento CE n. 883/2004, che disciplina il lavoro subordinato in più Stati membri. La regola della "parte sostanziale" dell’attività nello Stato di residenza si applica ora anche a chi lavora abitualmente per una o più imprese o datori di lavoro in due o più Stati.
Se la persona svolge una parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza, si applica la legislazione di tale Stato. Se invece non svolge una parte sostanziale nel Paese di residenza, la legislazione si determina secondo criteri graduati:
- se è alle dipendenze di un’impresa o datore di lavoro, si applica la legislazione dello Stato in cui il datore ha sede legale o domicilio;
- se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro con sede o domicilio in un solo Stato membro, si applica la legislazione di quello Stato;
- se è alle dipendenze di imprese o datori di lavoro con sede in due Stati membri, uno dei quali è quello di residenza, si applica la legislazione dello Stato diverso da quello di residenza;
- se almeno due imprese o datori di lavoro hanno sede in Stati diversi da quello di residenza, si applica la legislazione dello Stato di residenza.
Ai fini di tali regole, il regolamento di applicazione precisa che per sede legale o domicilio si intende il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.
Definizione di attività abituale e attività marginali
La modifica dell’articolo 14 del regolamento di applicazione chiarisce che per attività abitualmente svolta in due o più Stati membri si intende un’attività esercitata contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o datore di lavoro oppure per più imprese o datori di lavoro, in due o più Stati membri.
Viene inoltre precisato che le attività marginali non rilevano ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.
Procedura, dichiarazioni e documento portatile A1
La circolare ribadisce che la persona che svolge abitualmente un’attività in due o più Stati membri deve informare l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato di residenza. Tale istituzione determina senza indugio la legislazione applicabile, tiene conto delle regole del regolamento di base e del regolamento di applicazione, informa il lavoratore e rilascia il documento portatile A1.
L’istituzione competente comunica poi la propria decisione alle istituzioni designate degli Stati membri nei quali l’attività è svolta. In caso di attività esercitata in uno Stato diverso da quello competente, il datore di lavoro o la persona interessata, se non si tratta di lavoro subordinato, deve informare se possibile preventivamente l’istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile.
Determinazione provvisoria della legislazione applicabile
In caso di divergenza di posizioni tra istituzioni o autorità competenti, la circolare richiama l’articolo 6 del regolamento di applicazione, come modificato, che disciplina la determinazione provvisoria della normativa applicabile.
I criteri indicati sono i seguenti:
- se la persona esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte dell’attività nello Stato di residenza, si applica provvisoriamente la legislazione dello Stato di residenza;
- se la persona non esercita alcuna attività, si applica la legislazione dello Stato di residenza;
- in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri, si applica la legislazione dello Stato al quale è stata inoltrata per prima la richiesta.
La circolare richiama inoltre il meccanismo di accordo tra istituzioni previsto dall’articolo 16 del regolamento di applicazione, già illustrato nella circolare n. 83 del 1° luglio 2010.
Regime transitorio
L’articolo 87-bis, introdotto nel regolamento CE n. 883/2004, disciplina i casi in cui, per effetto del regolamento UE n. 465/2012, risulterebbe applicabile una legislazione diversa da quella già determinata in base alle precedenti regole.
Se alla data del 28 giugno 2012 la legislazione applicabile era già stata determinata secondo la normativa previgente, il nuovo regolamento non produce effetti. Se le condizioni di fatto e di diritto rimangono immutate, la legislazione già stabilita può essere mantenuta fino a un massimo di dieci anni.
La persona interessata o il datore di lavoro può tuttavia optare per le nuove disposizioni presentando domanda all’istituzione competente dello Stato di residenza. Se la domanda è presentata entro il 29 settembre 2012, gli effetti decorrono dal 28 giugno 2012; se la domanda è presentata dal 30 settembre 2012 in poi, la nuova legislazione si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Applicabilità territoriale del regolamento
La circolare precisa che il regolamento UE n. 465/2012 è immediatamente applicabile ai 27 Stati membri dell’Unione europea, ma non si applica automaticamente a Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. Per tali Paesi l’estensione della disciplina richiede l’adozione della decisione prevista dagli accordi SEE e dall’accordo tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Confederazione svizzera.
In conclusione, il documento fornisce un quadro operativo aggiornato per la determinazione della legislazione di sicurezza sociale nei casi di lavoro multinazionale, con particolare attenzione ai lavoratori dell’aviazione civile, ai criteri di collegamento con lo Stato di residenza o con la base di servizio, alle procedure di rilascio dell’A1 e al regime transitorio per le posizioni già in essere al 28 giugno 2012.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del regolamento UE n. 465/2012
Il regolamento UE n. 465/2012, entrato in vigore il 28 giugno 2012, modifica il regolamento CE n. 883/2004 e il regolamento CE n. 987/2009 per semplificare e rendere più efficace il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nell’Unione europea. Le modifiche mirano a chiarire e aggiornare alcune disposizioni in base all’evoluzione delle legislazioni nazionali e dei modelli di mobilità dei lavoratori, con l’obiettivo di garantire una migliore protezione delle persone che si spostano all’interno dell’UE.
Personale dell’aviazione civile e criterio della base di servizio
Per gli equipaggi di condotta e di cabina impiegati nel trasporto aereo di passeggeri o merci, la normativa introduce il criterio della "base di servizio" quale riferimento per determinare la legislazione applicabile. L’attività è considerata svolta nello Stato membro in cui si trova tale base, definita come il luogo designato dall’operatore da cui il membro dell’equipaggio inizia e conclude ordinariamente il servizio. Per i periodi con inizio dal 28 giugno 2012, l’INPS deve verificare l’esistenza in Italia della base di servizio del datore di lavoro prima di attestare l’applicazione della legislazione italiana; in mancanza, deve indicare la legislazione dello Stato della base di servizio effettiva.
Attività subordinata in due o più Stati membri: nuovo art. 13, par. 1
La circolare chiarisce che la condizione dell’esercizio di una "parte sostanziale" dell’attività nello Stato di residenza vale anche per chi lavora subordinatamente in più Stati membri. Se tale parte sostanziale è svolta nello Stato di residenza, si applica la legislazione di tale Stato. Se invece non sussiste, la legislazione si determina secondo criteri successivi legati alla sede legale o al domicilio del datore di lavoro o delle imprese interessate. Viene inoltre precisato che, ai fini del titolo II, per sede legale o domicilio si intende il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali e svolte le funzioni dell’amministrazione centrale.
Casi applicativi ed esempi sulla legislazione competente
La circolare riporta esempi pratici per l’applicazione delle nuove regole. Se il lavoratore residente in Italia non svolge una parte sostanziale dell’attività in Italia, ma dipende da un datore con sede in Belgio, si applica la legislazione belga. Se dipende da due datori con sede in Austria, si applica la legislazione austriaca. Se uno dei datori ha sede in Italia e l’altro in Olanda, si applica la legislazione olandese. Se invece i datori hanno sede in due Stati diversi dall’Italia, come Slovenia e Austria, si applica la legislazione italiana, cioè quella dello Stato di residenza.
Definizione di attività abituale e irrilevanza delle attività marginali
Il nuovo testo dell’articolo 14 del regolamento di applicazione definisce come persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri chi svolge, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività distinte per la stessa impresa, per lo stesso datore di lavoro o per più imprese o datori di lavoro in due o più Stati membri. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.
Obblighi procedurali e rilascio del documento portatile A1
Per le ipotesi di lavoro in più Stati membri, la persona interessata deve informare l’istituzione designata dallo Stato di residenza. L’istituzione competente determina senza indugio la legislazione applicabile, rilascia il documento portatile A1 e comunica la decisione alle istituzioni degli altri Stati membri interessati. La circolare precisa che, salvo quanto diversamente indicato, continuano a valere le istruzioni già fornite con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010.
Determinazione provvisoria in caso di divergenza tra istituzioni
In presenza di divergenze tra istituzioni o autorità competenti, la legislazione può essere determinata provvisoriamente secondo i criteri dell’articolo 6 del regolamento di applicazione, come modificato. Se la persona svolge attività subordinata o autonoma in più Stati e una parte dell’attività è nello Stato di residenza, si applica provvisoriamente la legislazione di residenza; se non svolge alcuna attività, si applica la legislazione dello Stato di residenza; negli altri casi, se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri, si applica la legislazione dello Stato al quale è stata inoltrata per prima la richiesta.
Disposizioni transitorie e regime preesistente
L’articolo 87-bis del regolamento CE n. 883/2004, introdotto dal regolamento UE n. 465/2012, stabilisce che, se alla data del 28 giugno 2012 la legislazione applicabile era già stata determinata secondo le vecchie regole, il nuovo regolamento non produce effetti. Se le condizioni restano immutate, la decisione può restare invariata fino a un massimo di dieci anni. La persona interessata o il datore di lavoro può però chiedere l’applicazione delle nuove disposizioni presentando domanda all’istituzione competente dello Stato di residenza; se la domanda è presentata entro il 29 settembre 2012, gli effetti decorrono dal 28 giugno 2012, mentre per domande successive si applica la nuova disciplina dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Applicabilità a Svizzera e Paesi SEE
Il regolamento UE n. 465/2012 si applica immediatamente ai 27 Stati membri dell’Unione europea, ma non si applica automaticamente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Per tali Stati l’estensione della nuova disciplina richiede l’adozione della decisione dei competenti comitati misti prevista dagli accordi SEE e UE-Svizzera. La circolare richiama le precedenti circolari n. 47 del 12 febbraio 1994 e n. 118 del 25 giugno 2002.
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