Circolare numero 114 del 18-09-2012
1. Premessa 2. Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare 3. Principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per gli iscritti alla Gestione separata, la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale può essere utile anche ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, oltre che per la pensione, purché sussistano tutti gli altri requisiti di legge. Viene inoltre precisato che il calcolo e l’accredito seguono il principio di cassa tipico della Gestione separata, con effetti sulla decorrenza e sulla copertura dei periodi utili. Le sedi devono procedere al pagamento anche per periodi pregressi, entro la prescrizione quinquennale e comunque non oltre l’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007.
Assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata in caso di maternità, paternità e congedo parentale
Assegno per il nucleo familiare e contribuzione figurativa nella Gestione separata
La circolare interviene per chiarire il coordinamento tra il D.M. 12 luglio 2007 e la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione separata. Il tema centrale è la rilevanza della contribuzione figurativa accreditata per i periodi di astensione per maternità, paternità e congedo parentale ai fini dell’accesso alla prestazione familiare.
Premessa normativa
La circolare richiama il D.M. 12 luglio 2007, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 791, della legge n. 296/2006, che ha esteso alcune tutele del D.Lgs. n. 151/2001 a categorie come lavoratrici a progetto, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra le tutele riconosciute vi è la contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro indennizzati per maternità, utile per il diritto e la misura della pensione.
Riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare
La Direzione chiarisce che, a fronte di quesiti interpretativi, è stato richiesto un parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità di utilizzare la contribuzione figurativa anche per prestazioni non pensionistiche. Il Ministero ha ritenuto che, in caso di maternità, il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare debba essere riconosciuto anche in relazione ai periodi coperti dal solo accredito figurativo, considerata la necessaria copertura contributiva richiesta per gli iscritti alla Gestione separata e la rilevanza sociale della misura.
Il riconoscimento opera per gli iscritti alla Gestione separata che:
- non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
- non siano titolari di pensione;
- siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni specifiche della gestione.
Periodi di congedo rilevanti
La circolare precisa che il diritto all’assegno per il nucleo familiare va riconosciuto in tutti i casi in cui esiste il diritto alla copertura figurativa per maternità. Sono quindi ricompresi:
- il congedo di maternità ordinario;
- il congedo di maternità anticipato;
- il congedo di maternità prorogato;
- i casi di adozione e affidamento previsti dal D.Lgs. n. 151/2001;
- il congedo di paternità.
Inoltre, se sussistono tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore, il beneficio si estende anche ai periodi di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa.
Principio di cassa e accredito contributivo
Viene richiamato l’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995, che per la Gestione separata sancisce il principio di cassa. In base a tale principio, l’accredito dei contributi mensili relativi a ciascun anno solare dipende dall’importo effettivamente versato e, in caso di contribuzione inferiore al minimale, i mesi accreditabili sono ridotti proporzionalmente. I contributi vengono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno fino a concorrenza di dodici mesi.
La circolare richiama anche la precedente circolare n. 64 del 13 maggio 2010, che aveva già disciplinato l’accredito della contribuzione figurativa per maternità e paternità nella Gestione separata, confermando che la copertura figurativa segue il medesimo criterio di cassa.
Di conseguenza, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, gli iscritti alla Gestione separata hanno diritto alla prestazione solo per i periodi coperti da contribuzione effettiva e/o figurativa accreditata secondo tali modalità. La misura dell’assegno deve quindi essere determinata tenendo conto di questa regola di imputazione.
Decorrenza dell’accredito e casi di pluralità di gestioni
La circolare specifica che, in virtù del principio di cassa, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella Gestione separata decorre dal mese di gennaio anche se i primi mesi dell’anno risultano già coperti da contribuzione presso un’altra gestione previdenziale. Questo elemento assume rilievo per la verifica dei periodi utili al riconoscimento dell’assegno.
Pagamento delle prestazioni pregresse
Le sedi devono procedere al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nei casi in cui ne ricorrano i presupposti anche per situazioni pregresse. Tuttavia, il riconoscimento è subordinato alla prescrizione quinquennale e non può comunque estendersi oltre la data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007.
Effetto pratico della circolare
In sintesi, la circolare amplia l’utilizzabilità della contribuzione figurativa da maternità, paternità e congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata, consentendone il rilievo anche ai fini dell’assegno per il nucleo familiare. Rimane però fermo che la prestazione spetta solo in presenza dei requisiti ordinari di legge e nei limiti temporali e contributivi determinati dalle regole di accredito della Gestione separata.
Punti principali
Estensione dell’assegno per il nucleo familiare alla contribuzione figurativa
La circolare interpreta il D.M. 12 luglio 2007 nel senso che la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di astensione dal lavoro per maternità può essere considerata utile non solo per il diritto e la misura della pensione, ma anche per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Tale riconoscimento opera per gli iscritti alla Gestione separata che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionati, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno e dalle disposizioni di settore.
Ambito dei periodi coperti
Il diritto all’assegno viene riconosciuto per tutti i casi in cui sussiste il diritto alla copertura figurativa per maternità, comprensivi del congedo di maternità ordinario, anticipato o prorogato, nonché delle ipotesi di adozione e affidamento previste dal D.Lgs. n. 151/2001. Il beneficio è esteso anche al congedo di paternità e, se ricorrono i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile, anche ai periodi coperti da contribuzione figurativa per congedo parentale.
Principio di cassa nella Gestione separata
Per la Gestione separata opera il principio di cassa ai sensi dell’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995. La circolare richiama tale criterio per chiarire che l’accredito della contribuzione figurativa segue le modalità tipiche della gestione, incidendo quindi sia sul diritto sia sulla misura dell’assegno per il nucleo familiare in coerenza con i contributi effettivamente o figurativamente accreditati.
Decorrenza e limiti dell’accredito contributivo
La circolare precisa che, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella Gestione separata decorre dal mese di gennaio anche se i primi mesi dell’anno siano già coperti da contribuzione presso un’altra gestione. Ne consegue che il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare riguarda soltanto i periodi effettivamente coperti da contribuzione effettiva e/o figurativa secondo le regole di accredito richiamate.
Pagamenti per periodi pregressi
Le sedi INPS devono procedere al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, se ne ricorrono i presupposti, anche per situazioni pregresse. Il riconoscimento è però limitato alla prescrizione quinquennale e, in ogni caso, non può estendersi oltre la data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007.
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