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Circolare

Circolare numero 111 del 14-09-2012

A decorrere dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano rispettivamente anche alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE. La circolare precisa che dalle stesse date la maggiorazione sociale diviene inesportabile anche in tali Paesi, oltre che negli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Premessa Ambito di applicazione territoriale dei nuovi regolamenti comunitari Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del regolamento n. 883/2004): precisazioni in materia di maggiorazione sociale

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale e riepiloga le principali circolari INPS già emanate sul tema. Chiarisce l’ambito territoriale di applicazione, esteso a UE, Svizzera e Paesi SEE in date diverse, e precisa il regime delle prestazioni speciali non contributive ex articolo 70 del regolamento n. 883/2004. In particolare, conferma che la maggiorazione sociale è inesportabile non solo nell’Unione europea, ma anche in Svizzera dal 1° aprile 2012 e nei Paesi SEE dal 1° giugno 2012, con conseguente impossibilità di riconoscimento o pagamento ai residenti in tali Stati.

Applicazione dei nuovi regolamenti UE di sicurezza sociale alle prestazioni pensionistiche e, in particolare, alla maggiorazione sociale

Nuovi regolamenti comunitari e maggiorazione sociale

La circolare inquadra gli effetti dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° maggio 2010, e ne evidenzia l’applicazione progressiva anche alla Svizzera e ai Paesi SEE. Il documento si concentra in particolare sulle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e sugli effetti della disciplina sulla maggiorazione sociale.

Quadro normativo e precedenti interventi INPS

La circolare richiama i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, come modificati dal regolamento (CE) n. 988/2009, nonché le principali circolari INPS già emanate in materia tra il 2010 e il 2012. I richiami riguardano, tra l’altro, disposizioni generali, recupero di prestazioni indebite, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche, guida pratica sui diritti dei cittadini che si spostano nell’Unione europea, formulario P1, cumulabilità dei periodi assicurativi esteri e passaggio ai nuovi paper SED della serie P.

Ambito territoriale di applicazione

La nuova disciplina comunitaria si applica:

  • ai 27 Stati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2010;
  • alla Svizzera dal 1° aprile 2012;
  • a Islanda, Liechtenstein e Norvegia dal 1° giugno 2012.

La circolare utilizza tali date per delimitare l’efficacia delle regole comunitarie rispetto alle diverse aree geografiche interessate.

Prestazioni speciali non contributive ex articolo 70 del regolamento n. 883/2004

L’articolo 70 del regolamento di base disciplina le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, che presentano natura mista assistenziale e previdenziale. Se incluse nell’allegato X, tali prestazioni non sono esportabili e vengono erogate esclusivamente nello Stato membro di residenza, secondo i criteri della legislazione di quello Stato. La corresponsione resta quindi a carico dell’istituzione del luogo di residenza.

Prestazioni italiane considerate inesportabili

L’allegato X include, per l’Italia, le seguenti prestazioni:

  • pensioni sociali;
  • pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili;
  • pensioni e indennità ai sordomuti;
  • pensioni e indennità ai ciechi civili;
  • integrazione della pensione minima;
  • integrazione dell’assegno di invalidità;
  • assegno sociale;
  • maggiorazione sociale.

La circolare non introduce nuove categorie, ma conferma l’elenco rilevante ai fini dell’inesportabilità.

Maggiorazione sociale: estensione dell’inesportabilità

La maggiorazione sociale era già stata considerata inesportabile negli Stati dell’Unione europea dal 1° giugno 2005, in seguito al regolamento CE n. 647/2005. Poiché tale regolamento non era applicabile alla Svizzera e ai Paesi SEE, la circolare chiarisce che l’estensione dei nuovi regolamenti a questi Stati determina l’inesportabilità anche per tali territori:

  • dal 1° aprile 2012 per la Svizzera;
  • dal 1° giugno 2012 per i Paesi SEE.

Effetti pratici sui trattamenti in pagamento

Dalle date indicate non è più possibile:

  • riconoscere il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche ai residenti in Svizzera o nei Paesi SEE;
  • continuare a corrispondere le maggiorazioni sociali già in essere in favore di soggetti residenti in tali Stati.

La circolare ha quindi una portata applicativa essenzialmente operativa, volta a uniformare il trattamento delle prestazioni ai nuovi confini territoriali della normativa comunitaria.

Punti principali

Premessa normativa e circolari richiamate

La circolare si colloca nel quadro dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009, di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, e il regolamento (CE) n. 988/2009, che modifica il regolamento di base. Vengono elencate numerose circolari INPS già pubblicate tra il 2010 e il 2012, dedicate a disposizioni generali, prestazioni pensionistiche, prestazioni familiari, recuperi, formulari, prestazioni per maternità, prepensionamenti, relazione con la Svizzera, con i Paesi SEE e con il regolamento (UE) n. 1231/2010.

Ambito di applicazione territoriale

La circolare ribadisce che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica ai 27 Stati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2010. L’applicazione è poi stata estesa alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai tre Paesi SEE, cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dal 1° giugno 2012.

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

Richiamando l’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, la circolare chiarisce che le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, aventi caratteristiche miste assistenziali e previdenziali, se inserite nell’allegato X sono inesportabili e sono corrisposte esclusivamente nello Stato membro di residenza, a carico dell’istituzione del luogo di residenza.

Prestazioni italiane inesportabili elencate nell’allegato X

Tra le prestazioni italiane inesportabili vengono indicate: pensioni sociali; pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti; pensioni e indennità ai ciechi civili; integrazione della pensione minima; integrazione dell’assegno di invalidità; assegno sociale; maggiorazione sociale.

Maggiorazione sociale: effetto sui residenti in Svizzera e SEE

La circolare precisa che la maggiorazione sociale era già divenuta inesportabile negli Stati dell’Unione europea dal 1° giugno 2005 per effetto del regolamento CE n. 647/2005, non applicabile però alla Svizzera e ai Paesi SEE. Con l’estensione dei nuovi regolamenti anche a questi Stati, la maggiorazione sociale diventa inesportabile anche in Svizzera dal 1° aprile 2012 e nei Paesi SEE dal 1° giugno 2012.

Conseguenze operative

Dalle date indicate non è più possibile riconoscere il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche ai soggetti residenti in Svizzera o in uno dei Paesi SEE. Non è inoltre più possibile continuare a corrispondere le maggiorazioni sociali già attribuite a tali residenti.

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