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Circolare

Circolare numero 110 del 14-09-2012

A decorrere dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano rispettivamente anche alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE. La circolare precisa che dalle stesse date l’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità diviene esportabile anche in tali Paesi, oltre che negli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Premessa Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del regolamento n. 883/2004): precisazioni in materia di assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Dopo aver richiamato che tali prestazioni, se incluse nell’allegato X del regolamento n. 883/2004, sono inesportabili e corrisposte nello Stato di residenza, precisa che l’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità non rientra più tra le prestazioni non esportabili. Di conseguenza, tale assegno deve essere pagato anche ai beneficiari residenti in Svizzera e nei Paesi SEE, rispettivamente dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012, ove ne ricorrano i presupposti.

Assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità: esportabilità in Svizzera e Paesi SEE

Assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità: precisazioni sull’esportabilità

La circolare interviene per chiarire gli effetti dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale sulle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, con particolare riguardo all’assegno per l’assistenza personale e continuativa spettante al titolare di pensione di inabilità. Il documento aggiorna le precedenti indicazioni alla luce dell’estensione della normativa a Svizzera e Paesi SEE.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’entrata in vigore, dal 1° maggio 2010, dei regolamenti (CE) n. 987/2009 e n. 988/2009, rispettivamente di applicazione e di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Viene inoltre ricordato che la nuova disciplina si applica:

  • agli Stati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2010;
  • alla Svizzera dal 1° aprile 2012;
  • ai Paesi SEE Islanda, Liechtenstein e Norvegia dal 1° giugno 2012.

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

L’articolo 70 del regolamento n. 883/2004 disciplina le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, caratterizzate da profili sia assistenziali sia previdenziali. Le prestazioni inserite nell’allegato X sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e vengono quindi erogate esclusivamente nello Stato di residenza, secondo i criteri previsti dalla legislazione di quello Stato, con onere a carico dell’istituzione del luogo di residenza.

La circolare elenca le prestazioni italiane comprese nell’allegato X:

  • pensioni sociali;
  • pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili;
  • pensioni e indennità ai sordomuti;
  • pensioni e indennità ai ciechi civili;
  • integrazione della pensione minima;
  • integrazione dell’assegno di invalidità;
  • assegno sociale;
  • maggiorazione sociale.

Assegno per l’assistenza personale e continuativa: evoluzione della disciplina

Con riferimento all’assegno per l’assistenza personale e continuativa di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, la circolare ricorda che tale prestazione era indicata nel corrispondente allegato II bis del regolamento CEE n. 1408/71. Tuttavia, già dal 1° giugno 2005, per effetto del regolamento CE n. 647 del 13 aprile 2005, la prestazione non è più stata considerata una prestazione speciale non contributiva ed è divenuta esportabile negli Stati dell’Unione europea.

Effetti per Svizzera e Paesi SEE

Poiché la nuova disciplina comunitaria si applica anche alla Svizzera e ai Paesi SEE, la circolare precisa che l’assegno per l’assistenza personale continuativa deve essere corrisposto anche ai beneficiari residenti in tali Stati, sempre che sussistano i relativi presupposti. In particolare, l’esportabilità opera:

  • in Svizzera dal 1° aprile 2012;
  • nei Paesi SEE dal 1° giugno 2012.

La precisazione comporta un aggiornamento delle indicazioni fornite con la circolare n. 137 del 28 novembre 2006, limitatamente alla parte in cui non risultavano ancora considerati gli effetti dell’estensione della normativa comunitaria a Svizzera e Paesi SEE.

Punti principali

Nuova disciplina comunitaria di sicurezza sociale

Dal 1° maggio 2010 sono in vigore i regolamenti (CE) n. 987/2009 e n. 988/2009, che applicano e modificano il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La circolare ricorda che la nuova normativa si applica agli Stati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2010, alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) dal 1° giugno 2012.

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

L’articolo 70 del regolamento n. 883/2004 disciplina le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, che presentano caratteristiche sia assistenziali sia previdenziali. Se inserite nell’allegato X, tali prestazioni sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e vengono erogate esclusivamente nello Stato di residenza, restando a carico dell’istituzione competente del luogo di residenza.

Prestazioni italiane incluse nell’allegato X

La circolare elenca le prestazioni italiane considerate inesportabili ai sensi dell’allegato X: pensioni sociali; pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti; pensioni e indennità ai ciechi civili; integrazione della pensione minima; integrazione dell’assegno di invalidità; assegno sociale; maggiorazione sociale.

Assegno per l’assistenza personale e continuativa: qualificazione ed esportabilità

L’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità, previsto dall’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, era ricompreso nel corrispondente allegato II bis del regolamento CEE n. 1408/71. La circolare richiama che, già a seguito del regolamento CE n. 647 del 13 aprile 2005, esso non è più considerato prestazione speciale non contributiva e risulta esportabile negli Stati dell’Unione europea dal 1° giugno 2005.

Estensione a Svizzera e Paesi SEE

Poiché i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera e ai Paesi SEE, la circolare modifica in parte le indicazioni della circolare n. 137 del 28 novembre 2006. L’assegno per l’assistenza personale continuativa deve essere corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, al titolare di pensione di inabilità residente in Svizzera dal 1° aprile 2012 e nei Paesi SEE dal 1° giugno 2012.

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