Circolare numero 116 del 19-09-2012
1.Premessa 2. Compatibilità della misura agevolativa con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato 3. Soggetti beneficiari 3.1 Soggetti rientranti nel de minimis 4. Periodi oggetto di recupero 5. Definizione agevolata e istanza 6. Modalità di recupero dei contributi sospesi 6.1 Rate scadute 6.2 Rate in scadenza 6.3 Importo minimo da versare 6.4 Pagamento in unica soluzione 7. Modalità di versamento 7.1 Datori di lavoro non agricoli 7.2 Artigiani e commercianti 7.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 7.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera 7.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 8. Mancato e ritardato versamento rate 9. Recupero dell’agevolazione indebitamente fruita in misura ridotta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma in Abruzzo del 2009, prevista dalla legge di stabilità 2012. La misura consente, in presenza dei requisiti e nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, il pagamento del debito contributivo ridotto al 40% in 120 rate mensili; per i soggetti fuori dal de minimis resta invece solo la rateizzazione senza abbattimento. La circolare individua i beneficiari, i periodi di sospensione interessati, le modalità di domanda, le scadenze per il pagamento delle rate già scadute e quelle in corso, i codici e le modalità di versamento per le diverse gestioni, oltre alle conseguenze del mancato pagamento e al recupero di eventuali agevolazioni indebitamente fruite.
Ripresa della riscossione dei contributi sospesi per il sisma Abruzzo 2009
Ripresa della riscossione dei contributi sospesi per il sisma Abruzzo 2009
La circolare disciplina le modalità di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, in attuazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011. L’intervento consente, per i soggetti ammessi e nei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, la definizione del debito contributivo con abbattimento al 40% e pagamento rateale fino a 120 mensilità.
Quadro normativo e portata della misura
La legge di stabilità 2012 ha previsto la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a decorrere da gennaio 2012. Il beneficio consiste nel pagamento senza sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante 120 rate mensili di pari importo, con riduzione al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto di quanto già versato. La previsione opera anche per i crediti già iscritti a ruolo.
Compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato
La riduzione del debito al 40% è qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE. La misura è stata notificata alla Commissione europea il 2 luglio 2012 ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE. In attesa della decisione comunitaria, la riduzione può essere applicata solo ai soggetti che rientrano nei limiti de minimis; per gli altri resta applicabile la sola rateazione in 120 rate, senza abbattimento dell’importo dovuto. L’eventuale estensione della riduzione oltre tali soglie potrà avvenire solo dopo esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione.
Soggetti interessati ed esclusioni
Sono destinatari della definizione agevolata i soggetti già beneficiari della sospensione contributiva prevista dai commi 3-bis e 3-quater dell’art. 39 del D.L. n. 78/2010, ossia datori di lavoro, committenti, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi che al 6 aprile 2009 esercitavano attività soggetta ad assicurazione obbligatoria nei comuni individuati dai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.
Sono ricompresi, in particolare:
- le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, per i quali la sospensione era stata prorogata al 15 dicembre 2010;
- gli altri datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, per i quali la sospensione era prevista dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010.
Sono invece esclusi:
- gli istituti di credito e assicurativi;
- il settore pubblico, in quanto le ordinanze di protezione civile in materia di sospensione contributiva si applicano al solo settore privato;
- i soggetti residenti nei comuni interessati quando l’obbligo contributivo derivi da attività svolte altrove.
Regime de minimis e limiti di importo
Per ottenere la riduzione al 40%, i soggetti devono rientrare nei massimali previsti dalla disciplina de minimis e rendere l’apposita dichiarazione sugli aiuti ricevuti. I limiti indicati dalla circolare sono:
- 200.000 euro come limite generale;
- 100.000 euro per le imprese attive nel trasporto su strada;
- 30.000 euro per le imprese del settore pesca;
- 7.500 euro per le imprese della produzione agricola.
Tali importi rappresentano il totale degli aiuti concedibili a una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari. Se la riduzione del debito comporta il superamento della soglia, l’agevolazione non può essere concessa fino alla decisione della Commissione europea. Qualora un soggetto percepisca aiuti di Stato in misura superiore ai limiti, è tenuto al recupero dell’intera agevolazione e non soltanto della parte eccedente. La richiesta di riduzione richiede la compilazione dell’allegata dichiarazione de minimis.
Periodi contributivi oggetto di recupero
La circolare individua i periodi di sospensione per i quali è possibile la definizione agevolata:
- dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i soggetti di cui all’art. 2 dell’OPCM n. 3754/2009, come modificata dall’OPCM n. 3757/2009;
- dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 per i soggetti destinatari della proroga prevista dall’art. 39, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Sono inoltre richiamati periodi specifici per le diverse categorie di contribuenti, tra cui datori di lavoro non agricoli, artigiani e commercianti, lavoratori e committenti della Gestione separata, aziende agricole assuntrici di manodopera e lavoratori agricoli autonomi.
Domanda e documentazione
Per consentire la gestione della pratica, tutti i soggetti interessati devono presentare una domanda redatta secondo il modello allegato per ciascuna gestione, presso la sede competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. La domanda non ha funzione autorizzatoria, ma serve a raccogliere le informazioni necessarie alla definizione del debito e, per i soggetti in de minimis, a verificare l’ammontare complessivo degli aiuti percepiti nell’esercizio in corso e nei due precedenti.
Determinazione del debito e rateazione
Ai fini del recupero, i soggetti interessati devono:
- rilevare l’ammontare dei contributi sospesi nei periodi indicati;
- ridurre il debito al 40% solo se rientrano nel de minimis e rendono la relativa dichiarazione;
- ripartire l’importo in un massimo di 120 rate mensili di uguale importo.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro; se la rata risultasse inferiore, deve essere rideterminato il numero massimo di rate in modo da rispettare tale soglia. Non è ammesso il rimborso di quanto spontaneamente versato.
Scadenze di pagamento
Le rate da gennaio a settembre 2012, già scadute al momento della circolare, devono essere versate in unica soluzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza applicazione di sanzioni o oneri accessori.
Le rate in scadenza a partire da ottobre 2012 devono essere pagate entro il giorno 16 di ogni mese, senza ulteriori sanzioni, interessi o oneri accessori.
I soggetti che non intendano avvalersi della dilazione in 120 rate, oppure che abbiano un importo complessivo da restituire inferiore a 50 euro, devono versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 16 ottobre 2012, con modello F24 e con le causali previste per i pagamenti correnti.
Modalità di versamento per categorie di contribuenti
La circolare distingue le modalità operative per ciascuna gestione.
Per i datori di lavoro non agricoli, la contribuzione sospesa riguarda i modelli DM10 emessi nel periodo 6 aprile 2009-30 giugno 2010 o 6 aprile 2009-15 dicembre 2010, a seconda della categoria. Il pagamento avviene con modello F24, utilizzando il codice DSOS e riportando la matricola aziendale seguita dal codice N954.
Per artigiani e commercianti, la contribuzione sospesa comprende:
- per i contributi fissi, dalla prima rata 2009 alla terza rata 2010;
- per i contributi eccedenti il minimale, dal saldo 2008 al secondo acconto 2010.
Il versamento avviene con F24, utilizzando la codeline fornita dalla sede e le causali AD o CD, a seconda della gestione interessata.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, i contributi sospesi oggetto di agevolazione sono quelli dal saldo 2008 al II acconto 2010. Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata, la sospensione riguarda i compensi erogati nei periodi già indicati per i diversi soggetti interessati. Il versamento avviene con F24, usando i codici COC per i committenti e POC per i professionisti, con l’inserimento del codice di 12 caratteri indicato dalla circolare nel campo matricola/codice INPS.
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, l’agevolazione concerne i versamenti sospesi dal 4° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009 per i soggetti dell’OPCM n. 3754/2009, e dal 4° trimestre 2008 al 1° trimestre 2010 per i soggetti beneficiari della proroga del D.L. n. 78/2010. Il pagamento avviene con F24, utilizzando la causale LAS e i dati indicati nella comunicazione di accoglimento.
Per i lavoratori agricoli autonomi CD, CM, IAP e per i concedenti PC/CF, l’agevolazione riguarda i contributi sospesi dalla I rata 2009 alla III rata 2010. Anche in questo caso il pagamento avviene con F24, usando le causali LAA per i lavoratori autonomi e PCF per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
Inadempimento, decadenza e recuperi
Il mancato versamento di due rate mensili consecutive comporta la decadenza dalla definizione agevolata in 120 rate e l’obbligo di versare il residuo debito in unica soluzione alla prima scadenza utile. Sulle somme dovute per rate non pagate o pagate in ritardo si applicano gli interessi legali.
I soggetti che, pur non rientrando nei limiti de minimis, abbiano già versato o versino indebitamente le rate nella misura ridotta del 40% devono integrare quanto dovuto. A tal fine devono calcolare l’importo delle rate scadute, detrarre quanto già versato in misura ridotta e pagare la differenza, comprensiva di interessi, con le modalità previste per i versamenti delle varie gestioni.
Punti principali
Quadro normativo e misura agevolativa
L’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 ha disposto la ripresa della riscossione dei contributi sospesi dal mese di gennaio 2012 per il sisma Abruzzo 2009. La norma prevede il pagamento senza sanzioni, interessi e oneri accessori in 120 rate mensili di pari importo e la riduzione al 40% dell’ammontare dovuto, al netto di quanto già versato.
Compatibilità con gli aiuti di Stato
La riduzione al 40% è qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE e risulta notificata alla Commissione europea il 2 luglio 2012 ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE. In attesa della decisione comunitaria, l’abbattimento al 40% è applicabile solo nei limiti del de minimis; per chi supera tali soglie resta la sola dilazione in 120 rate.
Soggetti beneficiari e esclusioni
Possono accedere al regime i soggetti già destinatari della sospensione prevista dai commi 3-bis e 3-quater dell’art. 39 del D.L. n. 78/2010: datori di lavoro, committenti, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi operanti nei comuni interessati alla data del 6 aprile 2009. Sono esclusi gli istituti di credito e assicurativi, il settore pubblico e i soggetti residenti nei comuni interessati quando l’obbligo contributivo derivi da attività svolte altrove.
Ambito del de minimis
I soggetti che rientrano nei massimali de minimis possono chiedere la riduzione al 40% previa compilazione dell’apposita dichiarazione. I limiti indicati sono: 200.000 euro, 100.000 euro per il trasporto su strada, 30.000 euro per la pesca e 7.500 euro per la produzione agricola, riferiti agli aiuti concessi nell’arco di tre esercizi finanziari. Il superamento della soglia comporta il recupero dell’intera agevolazione fruita indebitamente.
Periodi contributivi oggetto di recupero
Sono interessati i contributi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i soggetti dell’OPCM n. 3754/2009, e dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 per i soggetti beneficiari della proroga di cui all’art. 39, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Per i diversi settori sono richiamati anche periodi specifici per datori di lavoro non agricoli, artigiani e commercianti, Gestione separata, aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi.
Domanda e istruttoria
La domanda, da presentare con il modello allegato per ciascuna gestione alla sede competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, non ha natura autorizzatoria ma serve a raccogliere le informazioni necessarie alla gestione della pratica. Per chi rientra nel de minimis, la domanda consente anche di dichiarare l’ammontare complessivo degli aiuti percepiti nell’esercizio in corso e nei due precedenti.
Recupero, rateazione e importo minimo
L’ammontare dei contributi sospesi deve essere determinato, ridotto al 40% per i soli soggetti de minimis, e ripartito in massimo 120 rate mensili di uguale importo. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro; se necessario, il numero delle rate deve essere ricalcolato. Non è ammesso il rimborso di quanto spontaneamente pagato.
Scadenze per rate già scadute e rate in corso
Le rate da gennaio a settembre 2012, già scadute, vanno versate in unica soluzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza sanzioni né oneri accessori. Le rate in scadenza da ottobre 2012 in avanti vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese, senza ulteriori aggravi. Chi non intenda usare la rateazione, o abbia un importo complessivo inferiore a 50 euro, deve pagare in unica soluzione entro il 16 ottobre 2012.
Modalità di versamento per le diverse gestioni
La circolare dettaglia i codici e i modelli F24 da utilizzare per: datori di lavoro non agricoli (codice DSOS e matricola con N954); artigiani e commercianti (codeline fornita dalla sede, causali AD/CD); liberi professionisti e committenti in Gestione separata (codici POC e COC); aziende agricole assuntrici di manodopera (causale LAS); lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia/compartecipazione familiare (causali LAA e PCF). In ciascun caso i dati di sede, causale, codeline e periodo sono quelli riportati nella comunicazione di accoglimento della sospensione o nelle istruzioni specifiche.
Decadenza e recupero di agevolazioni indebitamente fruite
Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la decadenza dalla definizione agevolata e l’obbligo di versare il residuo debito in unica soluzione alla prima scadenza utile. Sulle rate non versate o versate in ritardo si applicano gli interessi legali. I soggetti che abbiano pagato indebitamente nella misura ridotta del 40% pur non rientrando nel de minimis devono versare la differenza, calcolando l’importo dovuto, detraendo quanto già versato e aggiungendo gli interessi, con le modalità ordinarie di versamento.
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