Circolare numero 113 del 14-09-2012
Il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede all’art. 5 che i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a € 1000,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura straordinaria di emersione prevista dall’art. 5 del d.lgs. 109/2012 per i datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, impiegavano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti in Italia dal 31 dicembre 2011 o prima. Vengono indicati termini, destinatari, limiti reddituali, contributo forfetario di 1.000 euro per lavoratore, effetti sospensivi e estintivi del procedimento, nonché le modalità operative di regolarizzazione contributiva distinte tra lavoro domestico, aziende non agricole e aziende agricole. La circolare disciplina inoltre gli adempimenti verso INPS, INAIL e Sportello Unico, i documenti probatori richiesti e i casi di esito negativo della procedura.
Emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari e relative procedure contributive
Emersione del lavoro irregolare di lavoratori stranieri ex d.lgs. 109/2012
La circolare disciplina la procedura straordinaria di emersione del lavoro irregolare prevista dall’art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, attuativo della direttiva 2009/52/CE. La misura riguarda i datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi cittadini extracomunitari presenti ininterrottamente sul territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011 e che continuavano a impiegarli al momento della domanda.
Ambito temporale e effetti della procedura
La dichiarazione di emersione poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il procedimento comporta, per effetto della sottoscrizione del contratto di soggiorno e del rilascio del permesso di soggiorno, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi alle violazioni in materia di ingresso e soggiorno, nonché all’impiego di lavoratori, anche sotto i profili finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione del procedimento restano sospesi i procedimenti penali e amministrativi, con esclusione delle violazioni di cui all’art. 12 del T.U. immigrazione.
Contributo forfetario e modalità di versamento
Prima della presentazione della domanda, il datore di lavoro deve versare un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, tramite modello F24 - versamenti con elementi identificativi. L’Agenzia delle Entrate, con determinazione n. 85/E del 31 agosto 2012, ha istituito i codici tributo:
- REDO, per i datori di lavoro domestico;
- RESU, per la generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso il domestico.
La compilazione del modello richiede l’indicazione dei dati del datore nella sezione contribuente e, nella sezione erario e altro, del tipo "R", del numero di passaporto o documento equipollente del lavoratore come elemento identificativo, del codice tributo e dell’anno di riferimento 2012. Il contributo non è rimborsabile in caso di irricevibilità, archiviazione, rigetto o mancata presentazione della domanda.
Soggetti ammessi e lavoratori regolarizzabili
La norma si applica ai datori di lavoro domestici, ai datori di lavoro non agricoli e ai datori di lavoro agricoli. Per il lavoro domestico, la circolare richiama anche alcune comunità stabili senza fini di lucro assimilate, tra cui comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili e comunità focolari.
Possono essere regolarizzati esclusivamente lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, risultavano occupati irregolarmente da almeno tre mesi, continuavano a essere impiegati al momento della domanda e si trovavano in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011. Sono esclusi i rapporti subordinati a tempo parziale, salvo il settore domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale sono ammessi rapporti a tempo determinato o indeterminato con orario non inferiore a 20 ore settimanali.
Requisiti reddituali del datore di lavoro
Il decreto interministeriale 29 agosto 2012 ha fissato i limiti di reddito imponibile richiesti per l’accesso alla procedura.
Per il lavoro domestico:
- almeno 20.000 euro annui per nuclei familiari con un solo percettore di reddito;
- almeno 27.000 euro annui per nuclei familiari composti da più conviventi, potendo concorrere al reddito anche coniuge e parenti entro il secondo grado, pure se non conviventi;
- nessun requisito reddituale per il datore affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e che presenti la domanda per un lavoratore addetto alla propria assistenza.
Per i datori non domestici, persone fisiche, enti o società, il reddito imponibile non può essere inferiore a 30.000 euro annui. Nel medesimo ambito rientrano anche le comunità stabili senza fine di lucro. Se lo stesso datore presenta più domande, la congruità della capacità economica rispetto al numero delle richieste è valutata dalla direzione territoriale del lavoro.
Regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale
La conclusione della procedura è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi, oppure per l’intero periodo se il rapporto è più lungo. La regolarità deve essere documentata al momento della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità definite dal decreto interministeriale.
I datori devono inoltre denunciare i lavoratori all’INPS e all’INAIL e versare i relativi contributi. Le modalità operative variano a seconda che si tratti di rapporti domestici, di aziende non agricole o di aziende agricole.
Lavoro domestico: iscrizione provvisoria, contribuzione e conferma definitiva
Per i rapporti di lavoro domestico, l’INPS procede all’iscrizione d’ufficio in archivio LAV DOM con codice provvisorio iniziale 8912, utilizzando i dati contenuti nella dichiarazione di emersione. La mansione, il livello contrattuale e il numero di ore lavorate sono quelli dichiarati; in mancanza di retribuzione espressa, si assume il minimo contrattuale corrispondente al livello indicato. La retribuzione viene comunque adeguata al minimo previsto per l’assegno sociale, pari nel 2012 a 429 euro mensili, se il minimo contrattuale non lo raggiunge.
Al lavoratore è assegnato un codice fiscale numerico provvisorio "8888812NNNNNNNNN". L’Istituto invia al datore i MAV per il pagamento dei contributi, calcolati in base ai dati registrati. In deroga alle ordinarie modalità di pagamento, per i rapporti emersi con codice 8912 è ammesso il solo versamento tramite MAV presso sportello bancario o postale. Alla convocazione presso lo Sportello Unico, il datore deve esibire i MAV quietanzati e la relativa documentazione di supporto, riferita ai contributi dall’inizio del rapporto fino all’ultimo trimestre scaduto.
I contributi del lavoro domestico hanno cadenza trimestrale, con versamento:
- dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre gennaio-febbraio-marzo;
- dal 1° al 10 luglio per il 2° trimestre aprile-maggio-giugno;
- dal 1° al 10 ottobre per il 3° trimestre luglio-agosto-settembre;
- dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo per il 4° trimestre ottobre-novembre-dicembre.
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che vale anche come comunicazione di assunzione, l’INPS effettua l’iscrizione definitiva del rapporto dalla data di inizio indicata nel contratto, rilascia un nuovo codice e chiude d’ufficio il rapporto provvisorio 8912 il giorno precedente. Per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione, l’Istituto emette un MAV specifico per i contributi dovuti fino alla cessazione del rapporto provvisorio.
Se il datore intende far risultare un inizio prestazione antecedente al 9 maggio 2012, può modificare la data durante la fase di iscrizione provvisoria tramite il sito INPS o il Contact Center. Dopo l’iscrizione definitiva, i periodi precedenti al 9 maggio 2012 devono essere dichiarati con il modello LD15, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Aziende non agricole: Uniemens, posizione contributiva e codice 1E
Per le aziende non agricole, sia già in possesso di posizione contributiva sia prive di essa, è necessario aprire una posizione dedicata contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W", relativo al personale oggetto di emersione ex art. 5 del d.lgs. 109/2012. Una volta attribuita la posizione, il datore deve trasmettere i flussi Uniemens per i periodi da regolarizzare e versare i contributi con modello F24, causale DM10, senza aggravio di somme aggiuntive.
I lavoratori oggetto della procedura vanno indicati secondo le ordinarie modalità di compilazione, valorizzando inoltre il nuovo codice "1E", con il significato di "Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/2012". Le copie delle denunce mensili Uniemens, tratte dal rendiconto individuale del lavoratore, devono essere presentate allo Sportello Unico al momento della convocazione.
Aziende agricole: DMAG, CIDA e regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende agricole già titolari di posizione INPS devono regolarizzare i lavoratori oggetto di emersione mediante flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso secondo le ordinarie modalità. Le aziende prive di posizione devono richiedere l’apertura con relativo codice CIDA.
A decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i lavoratori stranieri da regolarizzare devono essere indicati nel quadro F del DMAG, contrassegnati con apposito flag che evidenzi la qualità di "lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012". Nello stesso quadro vanno riportati i normali dati anagrafici, retributivi e contributivi. Le copie delle denunce trimestrali DMAG devono essere esibite allo Sportello Unico alla convocazione.
Prova della regolarità contributiva
Al momento della stipula del contratto di soggiorno il datore deve attestare il corretto versamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro emersi, a partire dalla data più remota di decorrenza e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi fino alla data della stipula. Per le aziende non agricole la prova è costituita dal DURC; per le aziende agricole dal certificato di regolarità, che attesta anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione.
La circolare precisa che, nel periodo considerato, il datore deve essere in regola con la contribuzione di tutti i lavoratori impiegati in azienda, non solo di quelli oggetto di emersione, poiché eventuali omissioni incidono sulla complessiva regolarità.
Esito negativo della procedura
La circolare rinvia a successive istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui la procedura si concluda con archiviazione o rigetto della domanda, oppure quando la prosecuzione del rapporto sia impedita da circostanze contingenti, come il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.
Punti principali
Ambito e termini della procedura di emersione
La disciplina attuativa riguarda l’emersione del lavoro irregolare di cittadini di Paesi terzi introdotta dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012. La dichiarazione di emersione poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 dai datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti ininterrottamente sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 o da data anteriore e che continuavano a occuparli alla data della domanda.
Contributo forfetario e modalità di pagamento
Prima della presentazione della dichiarazione era obbligatorio versare un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, tramite modello F24 elementi identificativi. L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo REDO per il lavoro domestico e RESU per la generalità dei rapporti subordinati non domestici. La circolare dettaglia la compilazione del modello e precisa che il contributo non è rimborsabile in caso di irricevibilità, archiviazione, rigetto o mancata presentazione della dichiarazione.
Sospensione ed effetti del procedimento
Dall’entrata in vigore del d.lgs. 109/2012 fino alla conclusione del procedimento risultano sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti di datori di lavoro e lavoratori interessati, salvo le violazioni di cui all’art. 12 del T.U. immigrazione. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno determinano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi alle violazioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego di lavoratori, anche sotto il profilo finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Soggetti ammessi e lavoratori regolarizzabili
Possono presentare la dichiarazione i datori di lavoro domestici, non agricoli e agricoli. Per il lavoro domestico la nozione include anche alcune comunità stabili senza fine di lucro, quali comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili e comunità focolari. La procedura riguarda esclusivamente lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati da almeno tre mesi, ancora occupati al momento della domanda e presenti in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011. Sono esclusi i rapporti part-time, salvo il settore domestico, per il quale sono ammessi contratti a tempo determinato o indeterminato con almeno 20 ore settimanali.
Requisiti reddituali del datore di lavoro
Per il lavoro domestico sono previsti limiti di reddito di 20.000 euro annui per nucleo monopercettore e di 27.000 euro annui per nucleo familiare con più conviventi; non è richiesto il requisito reddituale al datore affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e che regolarizzi un lavoratore addetto alla propria assistenza. Per datori non domestici, persone fisiche, enti o società, il reddito imponibile non può essere inferiore a 30.000 euro annui. In caso di più domande da parte dello stesso datore, la congruità della capacità economica è valutata dalla direzione territoriale del lavoro.
Regolarizzazione contributiva e documentazione
La conclusione della procedura è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi, o per l’intero periodo se superiore. La regolarità deve essere documentata alla stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità del decreto interministeriale 29 agosto 2012. I datori di lavoro devono inoltre denunciare i lavoratori all’INPS e all’INAIL e versare i contributi secondo le regole specifiche del settore.
Lavoro domestico: iscrizione provvisoria e definitiva
Per il lavoro domestico l’INPS effettua un’iscrizione provvisoria d’ufficio nel sistema LAV DOM con codice iniziale 8912, utilizzando i dati indicati nella domanda; se la retribuzione non è esplicitata, si assume il minimo contrattuale e, se necessario, si adegua al minimo dell’assegno sociale per il 2012 pari a 429 euro mensili. Al lavoratore è attribuito un codice fiscale numerico provvisorio. I contributi sono richiesti con MAV da pagare solo presso banca o posta, con periodicità trimestrale. Alla sottoscrizione del contratto di soggiorno l’iscrizione diventa definitiva, con attribuzione di un nuovo codice e cessazione del rapporto provvisorio il giorno precedente alla data indicata nel contratto.
Lavoro domestico: periodi antecedenti e mod. LD15
Se il datore intende dichiarare un inizio rapporto anteriore al 9 maggio 2012, può modificare la data durante la fase di iscrizione provvisoria tramite il sito INPS o Contact Center. Dopo l’iscrizione definitiva, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale, devono essere dichiarati con il modello LD15.
Aziende non agricole: flusso Uniemens e codice autorizzazione
Le aziende non agricole, già titolari o meno di posizione contributiva INPS, devono aprire una posizione dedicata contraddistinta dal codice di autorizzazione 5W. Devono inviare i flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione e pagare i contributi con F24 causale DM10 senza somme aggiuntive. Nei flussi va indicata l’assunzione con il nuovo codice 1E, e le copie delle denunce mensili devono essere esibite allo Sportello Unico al momento della convocazione.
Aziende agricole: flusso DMAG e CIDA
Le aziende agricole già posizionate presso l’INPS devono regolarizzare i lavoratori con flussi DMAG principali o di variazione; quelle prive di posizione devono richiedere l’apertura con relativo codice CIDA. Dal periodo di trasmissione delle dichiarazioni del terzo trimestre 2012 e precedenti, i lavoratori stranieri da regolarizzare vanno indicati nel quadro F del DMAG con apposito flag che segnala la regolarizzazione ex art. 5 del d.lgs. 109/2012. Anche in questo caso le copie delle denunce trimestrali devono essere presentate allo Sportello Unico.
Attestazione della regolarità contributiva e esiti negativi
Alla stipula del contratto di soggiorno il datore deve attestare il corretto versamento dei contributi per almeno sei mesi, a partire dalla decorrenza del rapporto oggetto di emersione più remoto e fino alla data di stipula. Per le aziende non agricole tale regolarità è attestata dal DURC, mentre per le aziende agricole dal certificato di regolarità, che include anche la denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione. La circolare preannuncia ulteriori istruzioni per i casi di archiviazione o rigetto della domanda o di impossibilità di proseguire il rapporto per eventi come il decesso del datore o del lavoratore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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