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Circolare

Circolare numero 112 del 14-09-2012

Disposizioni per applicazione del tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la riduzione del tasso degli interessi di mora previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il nuovo tasso è fissato al 4,5504% annuo, con decorrenza dal 1° ottobre 2012, in sostituzione della precedente misura del 5,0243%. La stessa misura si applica anche agli interessi dovuti sui debiti contributivi richiamati dall’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000.

Riduzione del tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo

Riduzione del tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo

La circolare dà conto della variazione del tasso degli interessi di mora applicabile al ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La modifica è adottata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, previa interlocuzione con la Banca d’Italia, e incide anche su una specifica ipotesi di debito contributivo richiamata dalla normativa in materia di sanzioni civili.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che, dalla notifica della cartella e fino al pagamento, sulle somme iscritte a ruolo siano dovuti interessi di mora. Il tasso deve essere fissato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, avendo riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

La circolare richiama inoltre il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 giugno 2011, con effetto dal 1° novembre 2011, che aveva fissato la misura al 5,0243% annuo.

Nuova misura degli interessi di mora

Con provvedimento prot. 2012/104609 del 17/07/2012, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riduzione del tasso degli interessi di mora al 4,5504% annuo. La determinazione è stata adottata tenendo conto del carattere annuale della fissazione del tasso previsto dalla norma e sentita la Banca d’Italia.

Decorrenza della nuova aliquota

La nuova misura si applica dal 1° ottobre 2012. Da tale data, il tasso del 4,5504% sostituisce la precedente misura del 5,0243% per gli interessi di mora dovuti sul ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Applicazione ai debiti contributivi

La circolare richiama il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili di cui alle lettere a) e b) del comma 8, in mancanza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Per tale fattispecie, la nuova misura del 4,5504% annuo si applica anch’essa a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Punti principali

Riferimento normativo e disciplina degli interessi di mora

L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, siano dovuti interessi di mora dalla notifica della cartella fino alla data del pagamento. Il tasso deve essere determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi.

Nuova misura del tasso di interesse

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2012/104609 del 17/07/2012, sentita la Banca d’Italia, la misura degli interessi di mora è stata ridotta dal 5,0243% annuo al 4,5504% annuo.

Decorrenza della variazione

La riduzione del tasso decorre dal 1° ottobre 2012. Da tale data la nuova misura si applica ai pagamenti tardivi delle somme iscritte a ruolo.

Estensione ai debiti contributivi

Viene richiamato l’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili senza integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Per questa fattispecie, la nuova aliquota del 4,5504% annuo trova applicazione dal 1° ottobre 2012.

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