Sentenza n. 10847/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare – del provvedimento diniego visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato File Ref: 20250038479 - Nulla osta : P-BO/L/Q/2025/101967 del 10/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, nonostante il nulla osta nominativo al lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il lavoratore subordinato straniero e il potenziale datore di lavoro hanno impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, adottato sul presupposto dell'insufficiente prova della capacità reddituale del datore di lavoro. Il nulla osta nominativo era stato previamente richiesto e ottenuto dal potenziale datore di lavoro presso il competente Sportello Unico per l'Immigrazione. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato al lavoratore il visto precedentemente negato. Il Collegio ha rilevato, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro a impugnare il diniego del visto richiesto nei confronti del lavoratore.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il potenziale datore di lavoro, ritenendolo privo di legittimazione attiva rispetto all'impugnazione del diniego del visto destinato al lavoratore. Quanto al lavoratore, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio del visto nelle more del giudizio gli ha attribuito integralmente il bene della vita perseguito. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del ricorso; sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, facendo venir meno l'interesse alla decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rilevante per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio, nelle more del giudizio, del visto di ingresso precedentemente negato attribuisce integralmente al richiedente il bene della vita oggetto del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il potenziale datore di lavoro non è legittimato a impugnare, in proprio, il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato richiesto nei confronti del lavoratore straniero.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
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