Sentenza n. 11135/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove motorio-attitudinali del concorso per 350 vigili del fuoco, derivante dal punteggio attribuito nella prova preselettiva e dagli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva conseguito 14,38 punti nella prova preselettiva, mentre la soglia minima di ammissione era pari a 15,71. Ha contestato anzitutto la domanda n. 3 del questionario, relativa alla collocazione cronologica di eventi compresi tra la firma dei Patti Lateranensi e la guerra civile spagnola, deducendo la violazione dell’art. 7 del bando, quale lex specialis, del principio di autovincolo, dell’affidamento e della parità di trattamento, nonché eccesso di potere per manifesta incongruità, travisamento, irragionevolezza e arbitrarietà. Secondo il ricorrente, il quesito richiedeva conoscenze relative a eventi di storia estera e internazionale, estranee alla materia indicata nel bando, ossia la “storia d’Italia dal 1861 ad oggi”. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, l’illegittimità della presenza di sei domande di riserva, non previste dal bando e dall’avviso che stabiliva lo svolgimento di quaranta quesiti, lamentando l’alterazione delle modalità della prova e l’incertezza nel calcolo del punteggio. Il ricorrente ha sostenuto che, senza la decurtazione di 0,33 punti per la risposta errata al quesito n. 3 e con l’attribuzione di 1 punto per la risposta corretta alla domanda di riserva di storia n. 41, avrebbe raggiunto il punteggio di 15,71, sufficiente per l’ammissione.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha ritenuto assorbito il secondo, formulato in via subordinata. Ha affermato che il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e vincola rigidamente l’amministrazione, dovendo essere interpretato secondo il significato letterale delle clausole. L’art. 7 del bando delimitava la prova alla materia “storia d’Italia dal 1861 ad oggi”. Il quesito n. 3, invece, conteneva riferimenti alla guerra civile spagnola, al cancellierato di Hitler e all’ascesa al potere di Lenin, imponendo ai candidati di conoscere e collocare storicamente fatti accaduti in altri Paesi. Il quesito è stato quindi ritenuto estraneo alla materia prevista dal bando e illegittimo. Il giudice ha escluso che la verifica della riconducibilità dei quesiti alle materie indicate costituisse sindacato sul merito amministrativo, poiché l’amministrazione aveva consumato la propria discrezionalità con la scelta delle materie del bando. Quanto alla prova di resistenza, il TAR ha ritenuto corretto considerare il punteggio che il candidato avrebbe potuto ottenere rispondendo correttamente al quesito illegittimo e alla domanda di riserva sostitutiva: il ricorrente avrebbe così raggiunto 15,71 punti, soglia minima di ammissione. La soluzione è stata ritenuta coerente anche con la funzione meramente preselettiva della prova, il cui punteggio non incideva sulla graduatoria finale, determinata dalle prove motorio-attitudinali e dai titoli. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente avesse risposto correttamente alla domanda di riserva n. 41, riconosciuta dalla stessa amministrazione come utilizzabile in caso di errore o non conformità di uno dei quesiti principali. È stato annullato il provvedimento di non ammissione, sono stati consolidati gli esiti delle prove motorio-attitudinali e delle visite mediche successivamente sostenute ed è stata ordinata la rimozione della riserva dalla posizione del ricorrente in graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
struttura delle prove" e "competenze oggetto di verifica
Il bando deve indicare la struttura delle prove e le competenze oggetto di verifica, consentendo agli interessati di valutare anticipatamente la compatibilità della selezione con la propria preparazione.
art. 7 del bando di concorso
storia d’Italia dal 1861 ad oggi
La previsione ha delimitato la materia della prova preselettiva alla storia nazionale, senza estenderla a eventi propri della storia di altri Paesi o a una più ampia storia internazionale.
artt. 7 e 9 del bando di concorso
Il punteggio della prova preselettiva aveva una funzione esclusivamente selettiva e non concorreva alla formazione della graduatoria finale, determinata dalle prove motorio-attitudinali e dalla valutazione dei titoli.
Massime di principio
- Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e vincola rigidamente l’amministrazione, che non può disapplicarne o integrarne le clausole mediante interpretazioni estensive o significati impliciti, salvo il caso di evidenti ambiguità, da risolvere privilegiando il significato più favorevole al privato.
- Quando il bando delimita una prova preselettiva alla “storia d’Italia”, sono illegittimi i quesiti che, per essere risolti, richiedono la conoscenza e la collocazione cronologica di eventi verificatisi in altri Stati o appartenenti alla storia internazionale, ove il bando non contenga un’esplicita estensione dell’ambito di esame.
- La verifica giudiziale della riconducibilità dei quesiti alle materie indicate nel bando non costituisce sindacato sul merito amministrativo, poiché la scelta delle materie consuma la discrezionalità dell’amministrazione e rende vincolata la successiva elaborazione dei quesiti.
- Nelle prove preselettive composte da questionari individualizzati, la prova di resistenza va calcolata considerando il punteggio che il candidato avrebbe potuto conseguire rispondendo correttamente ai quesiti illegittimi o alle domande sostitutive, senza limitarsi alla loro mera espunzione, quando tale correzione consente di raggiungere la soglia di ammissione.
- Se la prova preselettiva ha la sola funzione di sbarramento e il relativo punteggio non concorre alla graduatoria finale, l’illegittimità di un quesito che abbia impedito al candidato di raggiungere la soglia minima comporta l’ammissione alle fasi successive, ove la prova di resistenza dimostri il superamento della soglia.
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