Cassazione Civile, Ordinanza n. 17627/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto formalmente intercorrente tra un lavoratore e un'impresa individuale appaltatrice, nell'ambito di servizi di trasporto svolti per una società committente. Il lavoratore ha chiesto di accertare che quel rapporto celasse un'illegittima interposizione di manodopera e che, in realtà, il rapporto di lavoro fosse subordinato a tempo indeterminato con la società committente sin da una certa data, con relativo inquadramento contrattuale e pagamento delle differenze retributive. I giudici di merito hanno accolto la domanda ritenendo non genuino l'appalto, per la presenza di un potere direttivo e organizzativo esercitato dalla committente sui lavoratori impiegati, per la pianificazione vincolante dei percorsi e per l'assenza di una reale autonomia imprenditoriale dell'appaltatore. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: i primi quattro contestavano la qualificazione del rapporto come appalto non genuino e la lettura degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso appalto e somministrazione e avesse valorizzato indebitamente il solo esercizio del potere direttivo senza accertare in modo corretto organizzazione dei mezzi e rischio d'impresa; venivano inoltre censurati gli apprezzamenti di fatto su modelli di pianificazione, controlli e direttive operative. Il quinto motivo riguardava l'inquadramento contrattuale e la lettura del CCNL Poste, negando il livello riconosciuto al lavoratore. Il sesto motivo investiva la clausola di manleva inserita nel contratto di appalto, ritenuta nulla dai giudici di merito per difetto di causa, con doglianze di ultrapetizione, violazione del contraddittorio e errata interpretazione contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito sulla nozione di appalto e sulla distinzione rispetto alla somministrazione lecita/illecita di manodopera, affermando che, per la liceità dell'appalto, devono coesistere l'autonoma organizzazione e il rischio d'impresa dell'appaltatore e l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte di quest'ultimo sui lavoratori utilizzati. Ha giudicato inammissibili o infondati i motivi di merito perché diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione, e perché non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre confermato l'interpretazione del CCNL adottata dai giudici di merito sul livello di inquadramento e ha reputato infondate le doglianze sulla clausola di manleva, affermando che essa è nulla e comunque non può produrre effetti quando sia inserita in un rapporto di interposizione fittizia di manodopera. Alle spese è stata applicata la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato come parametro di violazione di legge nelle censure della ricorrente, ma non ritenuto violato dalla sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
Invocato per sostenere un preteso vizio nella valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse violazione del principio di disponibilità della prova.
art. 1321 c.c.
Richiamato con riferimento alla validità della clausola di manleva, ma non ritenuto ostativo alla nullità dichiarata dai giudici di merito.
art. 1322 c.c.
Richiamato per contestare la sostituzione della volontà contrattuale; la Corte ha escluso che la valutazione della nullità della manleva invadesse l'autonomia privata.
art. 1421 c.c.
La nullità della clausola di manleva, in quanto collegata a un rapporto illecito, è stata ritenuta rilevabile d'ufficio.
art. 1655 c.c.
Norma cardine per la nozione di appalto: il contratto richiede autonomia organizzativa dell'appaltatore e assunzione del rischio d'impresa.
art. 1662 c.c.
Richiamato tra le norme invocate sul controllo del committente, senza accoglimento della doglianza.
art. 1665 c.c.
Richiamato nella censura sulla disciplina dell'appalto, senza che la Corte ne traesse conseguenze favorevoli alla ricorrente.
art. 1677 c.c.
Richiamato nella censura sull'appalto di servizi, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo relativo all'onere della prova e all'inquadramento contrattuale; la Corte non ha ravvisato errori nel riparto probatorio applicato dal giudice di merito.
art. 29 d.lgs. 276/2003
Letto in combinato con l'art. 1655 c.c. nel senso che l'appalto è lecito solo se l'appaltatore organizza i mezzi necessari e/o, nei casi di appalti labour intensive, esercita effettivamente poteri organizzativi e direttivi sui lavoratori, assumendo il rischio d'impresa.
art. 20 CCNL Poste
Interpretato nel senso che, per le figure professionali considerate, l'esperienza lavorativa maturata consente il passaggio da junior a senior secondo la disciplina collettiva richiamata dalla Corte di merito.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La censura relativa al mancato contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio è stata ritenuta inammissibile in cassazione nel caso concreto.
art. 161 c.p.c.
Richiamato per affermare che una nullità processuale eventualmente verificatasi in primo grado doveva essere dedotta nei gradi di merito.
art. 354 c.p.c.
Richiamato per escludere che la dedotta violazione del contraddittorio imponesse la rimessione della causa al primo giudice.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Usato quale parametro formale per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure di vizio motivazionale, anche perché dirette a rivalutare il merito e, in presenza di doppia conforme, non correttamente articolate.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 1229 c.c.
Richiamato per escludere l'efficacia di clausole di esonero o manleva collegate a una fattispecie illecita e per affermare la nullità della manleva nel caso concreto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nell'appalto di opere o servizi la liceità del contratto richiede che l'appaltatore sia realmente autonomo e sopporti il rischio d'impresa; nei casi in cui l'organizzazione si risolva essenzialmente nell'impiego di manodopera, l'appaltatore deve comunque esercitare in concreto il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati.
- La mancanza anche di uno solo dei requisiti sostanziali dell'appalto genuino può rivelare una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, con conseguente disconoscimento del rapporto apparente e possibile riqualificazione del rapporto in favore del datore sostanziale.
- Il controllo del committente sulle modalità esecutive della prestazione, se si traduce in direttive puntuali, pianificazione vincolante dell'attività e ingerenza nell'organizzazione del lavoro, è indice significativo della non genuinità dell'appalto.
- Il rischio d'impresa non coincide con la mera incertezza del compenso, ma consiste nella possibilità di utile o perdita derivante dal rapporto tra ricavi e costi dell'affare; se i costi dell'esecuzione ricadono sostanzialmente sul committente e l'appaltatore non ha reale autonomia economico-organizzativa, il rischio d'impresa è escluso.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibilmente dedotti; in caso di doppia conforme, le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. devono confrontarsi con entrambe le decisioni di merito.
- L'interpretazione del contratto collettivo compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione inesistente o illogica; non è sufficiente opporre una diversa lettura delle declaratorie contrattuali.
- Una clausola di manleva inserita in un rapporto che costituisce interposizione illecita di manodopera è priva di effetto quando si ponga in contrasto con norme imperative o con la struttura causale del rapporto, ed è rilevabile d'ufficio se nulla.
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