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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15716/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa promossa dal Comune su un terreno di proprietà di una soggetto poi deceduta, nella quale il decreto di esproprio fu emesso oltre il termine finale dell'occupazione d'urgenza. Le eredi della proprietaria avevano chiesto la restituzione del terreno e il risarcimento dei danni; la domanda restitutoria era stata rigettata, mentre quella risarcitoria era stata accolta con liquidazione del danno patrimoniale parametrata al valore venale del bene alla data del decreto, rivalutato e con interessi. Il Comune ricorre per cassazione ex artt. 110 c.p.a. e 362 c.p.c. con tre motivi: 1) deduce la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sostenendo che su una precedente decisione sulla giurisdizione si sarebbe formato giudicato e che l'azione sarebbe stata comunque decaduta per mancata riassunzione davanti al giudice ordinario dopo la prima declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; 2) lamenta ancora un eccesso di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, trattandosi di occupazione illegittima senza valida azione di annullamento degli atti presupposti, la domanda di risarcimento e ripristino doveva essere proposta al giudice ordinario; 3) deduce che la pretesa sostanziale sarebbe ormai estinta per mancata riassunzione e comunque prescritta, oltre che tardivamente proposta rispetto ai termini decadenziali per impugnare il decreto di esproprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul preteso giudicato esterno sulla giurisdizione, perché le decisioni del giudice ordinario o amministrativo che statuiscono solo sulla giurisdizione non fanno giudicato sostanziale, salvo il caso in cui la statuizione sulla giurisdizione si accompagni a una decisione di merito. Ha inoltre giudicato inammissibili le censure sulla mancata riassunzione, sulla prescrizione e sulla decadenza, perché dirette a contestare errores in procedendo o in iudicando e quindi aspetti interni alla giurisdizione, non scrutinabili nel giudizio di regolamento dei limiti esterni della giurisdizione ex art. 111 Cost., art. 362 c.p.c. e art. 110 c.p.a. La Corte ha anche rilevato che non vi era un mero comportamento materiale della P.A., poiché i terreni erano stati oggetto di dichiarazione di pubblica utilità e di decreto di esproprio, sia pure tardivo e quindi annullabile, non nullo, e non impugnato; perciò non poteva parlarsi di occupazione usurpativa devoluta al giudice ordinario. Le spese sono state poste a carico del Comune ricorrente in favore delle controricorrenti assistite da difensore; nessuna spesa è stata riconosciuta alla parte che aveva resistito personalmente senza difensore. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo nei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato quale norma che consente il controllo della Corte sui soli limiti esterni della giurisdizione

  • art. 103 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente e richiamato dalla Corte quale parametro del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo implicitamente nella tassonomia non nel testo; non determinabile dal provvedimento

  • art. 2048 c.c.

    non citato nel testo, quindi non inserito

Massime di principio

  • Le sentenze di merito del giudice ordinario o del giudice amministrativo che si limitano a pronunciare sulla giurisdizione non acquistano efficacia di giudicato sostanziale esterna al processo, a differenza delle decisioni delle Sezioni Unite; tale effetto può configurarsi solo se la statuizione sulla giurisdizione si raccorda a una pronuncia di merito.
  • Nel giudizio di cassazione avverso le decisioni del giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, il sindacato della Corte è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende a errores in procedendo o in iudicando, né a questioni di decadenza, prescrizione o correttezza della decisione nel merito.
  • Quando la P.A. abbia agito in un procedimento espropriativo con dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, sia pure tardivo, la controversia non si identifica automaticamente con un'occupazione di mero fatto o usurpativa; in tale ipotesi non è configurabile, di per sé, la devoluzione della lite al giudice ordinario.
  • Un decreto di esproprio tardivamente emesso, se non impugnato, non è qualificato come nullo ma come atto annullabile; le conseguenze sul riparto di giurisdizione non possono essere fatte derivare da una censura sulla sua invalidità non fatta valere nei modi e nei termini ordinari.
  • Le questioni relative alla mancata riassunzione del giudizio, alla prescrizione del diritto e alla decadenza dall'azione attengono al modo di esercizio della giurisdizione e non alla sua esistenza, sicché non integrano un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in sede di cassazione sui limiti esterni.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravendita immobiliareRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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