Sentenza n. 35/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di silenzio - rifiuto sulla richiesta di misure di accoglienza per titolari di protezione internazionale - Sistema SAI - a seguito di istanza inoltrata dal ricorrente per tramite dell'Associazione Pace in Terra onlus in data 3.6.2025 e successivi solleciti con cui il Servizio Centrale ha, di fatto, negato all’istante l’accesso alle misure di accoglienza per i titolari di protezione internazionale, per ingressi c.d. “ordinari”, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 nonché dell’art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati; e per la condanna al risarcimento per quanto attiene il danno ingiusto non patrimoniale derivante dal provvedimento illegittimo dell’Amministrazione e dalla violazione degli obblighi in capo ai convenuti in materia di accoglienza dei titolari di protezione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di inserimento nel sistema SAI per titolari di protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo la cessazione delle misure di accoglienza in CAS conseguente al riconoscimento della protezione internazionale e alla richiesta di inserimento nel SAI ordinario, ha presentato tramite un'associazione un'istanza di inserimento in data 3 giugno 2025, successivamente sollecitata il 27 ottobre 2025, senza ricevere risposta. Ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere con un atto espresso e motivato, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 10.000 o nella diversa somma ritenuta equa, assumendo di essere stato costretto a vivere per strada per oltre cinque mesi. Il Ministero dell'Interno si è costituito con memoria formale, senza contestare specificamente l'inerzia né dimostrare l'avvenuta definizione dell'istanza. Il ricorrente non ha invece impugnato il provvedimento di cessazione dell'accoglienza in CAS, la cui legittimità non è stata contestata nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda relativa al silenzio-inadempimento, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di esaminare l'istanza di inserimento nel SAI e di adottare un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, qualora non vi abbia già provveduto. Il giudice ha precisato che la cessazione dell'accoglienza in CAS era una conseguenza vincolata della definizione del procedimento sulla protezione internazionale e non costituiva oggetto di contestazione; l'obbligo giudizialmente imposto riguarda quindi esclusivamente la decisione sull'istanza di inserimento nel SAI, senza anticipare l'esito della valutazione amministrativa, poiché l'inserimento non è automatico e richiede l'accertamento dei relativi presupposti. La domanda risarcitoria è stata respinta. Il danno prospettato è stato qualificato come danno da mero ritardo; secondo l'Adunanza Plenaria n. 7/2021, esso è risarcibile soltanto se l'istanza rimasta inevasa risulta fondata e se sono provati tutti gli elementi della responsabilità extracontrattuale, tra cui condotta illecita, colpa, nesso causale ed evento dannoso. Nel caso concreto non è stata accertata la colpa dell'Amministrazione, considerato il carattere vincolato della cessazione del CAS e la necessità di verificare i presupposti per l'inserimento nel SAI; inoltre, il danno e il nesso causale sono stati soltanto allegati e non provati. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento parziale.
Norme richiamate
d.lgs. 142/2015
Richiamato quale fonte della disciplina delle misure di accoglienza per i titolari di protezione internazionale.
art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990
Richiamato quale base normativa del sistema di accoglienza SAI.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa; la relativa pretesa è stata respinta per mancata prova degli elementi della responsabilità.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale fondamento della responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione riceve un'istanza di inserimento nel sistema SAI e non la definisce, il giudice può accertare il silenzio-inadempimento e ordinare l'adozione, entro un termine assegnato, di un provvedimento espresso e motivato.
- L'accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza di inserimento nel SAI non comporta l'accertamento della spettanza dell'inserimento, quando quest'ultimo non sia automatico ma dipenda dalla verifica amministrativa dei relativi presupposti.
- La cessazione delle misure di accoglienza in CAS, quando consegue in modo vincolato alla definizione del procedimento relativo alla protezione internazionale, non determina di per sé l'illegittimità dell'azione amministrativa se non è specificamente impugnata e contestata.
- Il danno da mero ritardo è risarcibile solo se l'istanza sulla quale l'Amministrazione è rimasta inerte risulta fondata e se sono provati tutti gli elementi della responsabilità extracontrattuale, inclusi colpa, evento dannoso e nesso causale.
- La mera allegazione della condizione di disagio e della sua correlazione temporale con il ritardo amministrativo non è sufficiente a dimostrare il danno risarcibile e il nesso causale.
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