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Parere

Parere n. 491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica e nei confronti della Prefettura di Napoli, del Commissariato di P.S. di Napoli-Secondigliano, per l’annullamento del decreto n. 3510 del 27 gennaio 2025 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento prot. n.125013 del 4 aprile 2024 di divieto di detenzione di armi munizioni e materiale esplodente.

Giustizia amministrativa202500562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale n. 3510 del 27 gennaio 2025, di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato in sede straordinaria il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento prefettizio del 4 aprile 2024, adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. e recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. In sede amministrativa aveva contestato la mancata presentazione della certificazione medica richiesta ai sensi dell'art. 38, comma 4, T.U.L.P.S., sostenendo di averla prodotta nel giugno 2023, nonché di essere stato autorizzato nel luglio 2023 al trasporto dell'arma e di aver presentato memorie nel procedimento prefettizio. Il ricorso straordinario comprendeva anche un'istanza cautelare. La questione esaminata dal Consiglio di Stato in questa fase riguarda, tuttavia, la completezza del contraddittorio procedimentale, poiché la relazione ministeriale di merito non risultava essere stata comunicata al ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito il ricorso né l'istanza cautelare. Ha rilevato che il contraddittorio non era integro perché la relazione istruttoria di merito del Ministero dell'interno non risultava partecipata al ricorrente. Ha quindi disposto che il Ministero comunichi la relazione al ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, da depositare contestualmente anche presso la Segreteria della Sezione. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione una relazione definitiva. L'affare è stato rinviato a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Contraddittorio e partecipazione della relazione istruttoria di merito

La relazione istruttoria di merito del Ministero dell'interno non risultava comunicata al ricorrente. Il Ministero deve provvedere alla comunicazione entro trenta giorni, concedendo al ricorrente almeno trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni, da depositare anche presso la Segreteria della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 38, comma 4, T.U.L.P.S.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di presentazione della certificazione medica richiesta al detentore di armi.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Richiamato quale base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento prefettizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la relazione istruttoria di merito dell'amministrazione deve essere comunicata al ricorrente prima della definizione dell'affare, affinché sia garantito un effettivo contraddittorio.
  • Quando la relazione ministeriale non è stata partecipata al ricorrente, il Consiglio di Stato può disporre interlocutoriamente la comunicazione della relazione e assegnare un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni.
  • Il mancato o ingiustificato adempimento dell'incombente istruttorio disposto dal Consiglio di Stato non impedisce necessariamente la decisione, potendo l'affare essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
  • La partecipazione procedimentale nel ricorso straordinario richiede che le osservazioni del ricorrente siano trasmesse sia all'amministrazione sia alla Segreteria della Sezione, per il loro esame ai fini della relazione definitiva.

Ricorso straordinario contro il divieto di detenzione di armi

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un privato contro il decreto del Ministero dell'interno che aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

Premesse e vicenda amministrativa

Il Commissariato di P.S. di Napoli-Secondigliano aveva diffidato l'interessato a presentare, entro sessanta giorni, la certificazione medica prevista dall'art. 38, comma 4, T.U.L.P.S. A seguito dell'asserita mancata presentazione della documentazione, era stata proposta alla Prefettura di Napoli l'adozione del divieto previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S.

La Prefettura aveva comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990 e, il 4 aprile 2024, aveva adottato il divieto di detenzione. L'interessato aveva quindi proposto ricorso gerarchico al Ministero dell'interno, sostenendo di aver prodotto la certificazione medica nel giugno 2023, di essere stato autorizzato nel luglio 2023 a trasportare l'arma da un comune a un altro e di aver presentato memorie nel procedimento prefettizio.

Con decreto ministeriale notificato il 27 gennaio 2025, il Ministero dell'interno aveva rigettato il ricorso gerarchico. Il privato ha impugnato tale decreto con ricorso straordinario, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia dell'atto.

Svolgimento del procedimento consultivo

Il Ministero aveva inizialmente trasmesso una relazione riferita alla sola istanza cautelare. Dopo un primo rinvio disposto dalla Sezione, motivato dalla necessità di consentire al ricorrente di formulare osservazioni sulla relazione cautelare, il ricorrente ha depositato le proprie controdeduzioni. Il Ministero ha poi trasmesso la relazione di merito.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che la relazione istruttoria di merito non risultava comunicata al ricorrente. Tale omissione impediva di ritenere integro il contraddittorio prima della definizione del ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato, in questa fase, le contestazioni relative alla certificazione medica, all'autorizzazione al trasporto dell'arma, alle memorie presentate nel procedimento prefettizio o alla legittimità sostanziale del divieto di detenzione.

Incombenti istruttori

Il Ministero dell'interno deve:

  • comunicare al ricorrente la relazione istruttoria di merito entro trenta giorni dalla comunicazione del parere;
  • assegnare al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni;
  • ricevere tali osservazioni, che devono essere depositate contestualmente anche presso la Segreteria della Sezione;
  • trasmettere alla Sezione una relazione definitiva, tenendo conto delle eventuali deduzioni del ricorrente.

In caso di mancato e ingiustificato adempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.

Esito e rinvio

Il parere è interlocutorio. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori indicati e ha rinviato la trattazione a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Non è stata quindi resa alcuna decisione definitiva sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso straordinario né sull'istanza cautelare.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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