Cassazione Penale, Ordinanza n. 25400/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Ha dedotto tre motivi, poi ulteriormente integrati da motivi nuovi, lamentando: 1) questioni di competenza territoriale, sostenendo in sostanza una diversa individuazione del luogo di consumazione del reato; 2) un vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico; 3) un vizio di motivazione sul diniego di un diverso giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, in presenza del divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. Le censure sono state considerate dalla Corte di cassazione reiterative di doglianze già esaminate in appello, generiche e orientate a una nuova lettura del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite tutte le censure perché sostanzialmente riproduttive di questioni già dedotte in appello, prive di specificità e risolventisi in una richiesta di rivalutazione del merito. In particolare, ha richiamato l'orientamento secondo cui il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ha natura istantanea e si consuma nel momento e nel luogo dell'abusivo allontanamento; ha inoltre ribadito che per il delitto in questione è sufficiente il dolo generico; infine, ha ritenuto corretta l'applicazione del divieto di bilanciamento di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale integra un reato che, nel caso esaminato, è stato ritenuto consumato con l'abusivo allontanamento e punibile a titolo di dolo generico.
art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Opera il divieto di bilanciamento in senso favorevole all'imputato rispetto alle attenuanti generiche, impedendo un diverso giudizio di comparazione.
art. 69, comma quarto, cod. pen.
Richiamato come disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, ritenuta non costituzionalmente illegittima.
artt. 3, 25 e 27 Cost.
Richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'allontanamento abusivo dal comune di residenza integra una condotta unica che si consuma nel momento e nel luogo dell'allontanamento stesso, con conseguente assorbimento delle ulteriori prescrizioni incompatibili durante il medesimo periodo.
- Ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dello status di sorvegliato speciale e degli obblighi imposti, unita alla cosciente volontà di non osservarli; non rilevano le finalità concrete che hanno indotto la violazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo acritico censure già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, specie quando si traduca in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il divieto di bilanciamento previsto dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen. impedisce di attribuire prevalenza alle attenuanti generiche in presenza delle condizioni normative ostative, e la sua applicazione non è di per sé irragionevole o arbitraria.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →