Sentenza del 13/12/2016 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Rifiuti industriali intassabili salvo specifica prova contraria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Ancona Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Ancona che aveva annullato l'avviso TARSU relativo all'anno 2006. L'ente sosteneva che i calcoli delle superfici fossero errati, che la società producesse scarti alimentari assimilabili ai rifiuti urbani e conferiti nei cassonetti comunali, e che tali rifiuti fossero quindi soggetti a TARSU. Invocava inoltre una delibera comunale sull'assimilazione dei rifiuti e la legittimità delle sanzioni applicate. La società ha contestato tali affermazioni, sostenendo che le superfici destinate alla produzione industriale fossero escluse dalla tassazione e che gli scarti fossero smaltiti tramite la società municipalizzata Anconambiente.
La decisione
La Commissione ha rigettato integralmente l'appello di Ancona Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso TARSU. Ha rilevato che la situazione dei luoghi era immutata dall'inizio dell'attività e che l'ente impositore non aveva fornito prova valida del fatto che parte delle superfici non fosse destinata alla produzione industriale. Ha inoltre ritenuto superata documentalmente l'affermazione secondo cui gli scarti alimentari sarebbero stati conferiti nei cassonetti dei rifiuti urbani, poiché la società aveva dimostrato di smaltirli tramite Anconambiente. Le superfici di lavorazione industriale restano escluse dalla TARSU e i rifiuti delle lavorazioni industriali non sono soggetti ad assimilazione ai rifiuti urbani. L'appellante è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di lite.
Norme richiamate
Articolo 68 del decreto legislativo n. 507 del 1993
esclude esplicitamente la tassabilità delle superfici di lavorazione industriale
Le superfici utilizzate per la lavorazione industriale sono escluse dalla TARSU, salvo che l'ente impositore dimostri validamente che, in tutto o in parte, siano destinate ad attività diverse dalla produzione industriale.
Articolo 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993
È stato richiamato dall'ente impositore con riferimento alle condizioni di esenzione e alle modalità di smaltimento dei rifiuti speciali, ma la Commissione ha ritenuto prevalente la prova documentale dello smaltimento tramite soggetto autorizzato.
Delibera del Comune di Ancona n. 342 del 1 giugno 1998
Prevedeva l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non nocivi prodotti da determinate attività. La Commissione ha ritenuto tale assimilazione irrilevante per i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, che restano esclusi dall'assimilazione.
Delibera del Comune di Ancona n. 391 del 31 marzo 1998
È stata invocata dall'ente impositore come base per la predeterminazione delle sanzioni, ma la questione è rimasta assorbita dal rigetto dell'appello e dalla conferma dell'annullamento dell'avviso.
Massime di principio
- Per applicare la tassazione sui rifiuti a superfici dichiarate come aree di produzione industriale, l'ente impositore deve fornire una prova concreta e specifica che tali aree siano utilizzate, in tutto o in parte, per attività diverse dalla lavorazione industriale.
- La mera affermazione che gli scarti siano conferiti nei cassonetti dei rifiuti urbani non è sufficiente quando il contribuente produce documentazione attestante lo smaltimento tramite un gestore autorizzato o una società municipalizzata.
- L'assimilazione comunale dei rifiuti ai rifiuti urbani non consente automaticamente di tassare i rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali, se la normativa applicabile ne prevede l'esclusione.
- La continuità della situazione dei luoghi e delle dichiarazioni originarie del contribuente rafforza la posizione del contribuente; un successivo diverso inquadramento fiscale richiede una prova adeguata del mutamento o dell'erroneità della situazione dichiarata.
- In controversie analoghe, è essenziale conservare planimetrie, dichiarazioni delle superfici, contratti, formulari e ricevute di smaltimento, poiché la prova documentale delle aree produttive e della gestione dei rifiuti può risultare decisiva.
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