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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2989/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione a reati attribuiti per la vendita di formaggio contaminato da Salmonella Enteritidis. I motivi principali erano: 1) manifesta illogicità e insufficiente motivazione per avere il giudice valutato soltanto la fonte della contaminazione (accidentale/ignota) e non l'eventuale omissione dei controlli e delle cautele nella produzione e vendita dell'alimento come contestato nell'imputazione (richiamando l'art.5 lett.c) e d) della L. n.283/1962 e i regolamenti CE 852/2004 e 2073/2005 che impongono piani di controllo specifici); 2) omissione di motivazione rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato Sebastiano Floris, il quale aveva ammesso che in azienda non venivano effettuati controlli specifici per la salmonella, dichiaraizone potenzialmente decisiva sul profilo della violazione degli obblighi degli operatori alimentari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso: ha rilevato insufficiente e omessa motivazione del giudice di merito sia quanto alla valutazione della conformità del comportamento dei produttori nella fase di vendita (ossia verifica degli obblighi di controllo e della divieto di immettere nel circuito prodotti nocivi, ai sensi della L. n.283/1962) sia quanto al mancato esame delle dichiarazioni rese da S. Floris sull'assenza di controlli per la salmonella. Per tali omissioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art.590 cod. pen.

    Norma richiamata quale fattispecie penalmente contestata agli imputati (reato connesso alla produzione/ce vendita dell'alimento). La Corte prende atto dell'imputazione ma censura la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • Legge 30 aprile 1962, n.283, art.5 lett.c) e lett.d)

    Rilevata dalla ricorrente come normativa che vieta di distribuire alimenti nocivi o alterati e impone obblighi di controllo: la Corte ha censurato il giudice di merito per non aver valutato se tali disposizioni fossero state osservate dagli imputati nella fase di produzione e vendita.

  • Regolamento (CE) n.852/2004

    Richiamato come parte del quadro normativo europeo che impone sistemi di autocontrollo (HACCP) agli operatori del settore alimentare; la Corte ha indicato che il rispetto di tali obblighi doveva essere valutato dal giudice di merito.

  • Regolamento (CE) n.2073/2005

    Regolamento sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, citato per l'obbligo di piani di controllo specifici (es. salmonella); la Corte ha ritenuto che la mancata verifica del rispetto di tali regole costituisce omissione motivazionale rilevante.

  • art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata come causa di ricorso per cassazione relativa a vizio di motivazione/valutazione della prova; la Corte l'ha ritenuta applicabile per censurare omissioni motivazionali del giudice di merito.

  • art.622 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti dell'annullamento e il rinvio: la Corte ha annullato la sentenza limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 art.39bis e art.606 c.2bis cod. proc. pen.

    Riferimenti relativi alla possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per sentenze inappellabili del Giudice di Pace; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso presentato dalla parte civile.

Massime di principio

  • In casi di contaminazione alimentare il giudice deve valutare non solo l'origine della contaminazione, ma anche se gli operatori abbiano rispettato gli obblighi di controllo e autocontrollo (HACCP, regolamenti CE e disposizioni nazionali): l'omissione di tale valutazione può rendere la motivazione insufficiente.
  • Le dichiarazioni dell'imputato che ammettono l'assenza di controlli specifici hanno rilievo probatorio e devono essere esplicitamente valutate dal giudice; l'omesso esame può costituire motivo di annullamento per vizio di motivazione.
  • La parte civile può proporre ricorso per cassazione contro sentenze del Giudice di Pace su questioni di motivazione secondo l'art.606 c.1; la Corte di Cassazione può annullare limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per valore.
  • Per difendersi o agire in giudizio in materia di sicurezza alimentare è fondamentale documentare l'esistenza e l'effettiva applicazione dei piani di controllo e dei registri di autocontrollo; l'assenza di tali prove costituisce un elemento critico per la decisione.
  • Quando si contesta la responsabilità per immissione di prodotti nocivi nel circuito commerciale, il procedimento richiede accertamenti tecnici e motivazione puntuale sulle omissioni o insufficienze nei controlli: giudizi sommari o basati solo su fonti della contaminazione possono essere cassati.

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