Cassazione Penale, Sentenza n. 09575/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca della prescrizione di presentazione all'Autorità di polizia prevista dal DASPO emesso per le partite della squadra "Taranto Football Club 1927 s.r.l.", sostenendo che, dopo la messa in liquidazione, la revoca dell'affiliazione FIGC e la perdita del "titolo sportivo", la compagine di riferimento era cessata e sostituita da una società diversa ("Società Sportiva Taranto 2025"), per cui l'obbligo non poteva essere automaticamente esteso alla nuova società. In secondo luogo contestava la mancata motivazione sulla perdurante pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, dando continuità all'orientamento secondo cui l'obbligo di presentazione imposto ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989 cessa quando la società sportiva originaria viene posta in liquidazione, esclusa dal campionato e privata del "titolo sportivo". La Corte ha stabilito che non è possibile applicare estensivamente il provvedimento ad una diversa associazione sportiva costituita nella stessa città: per incidere su una nuova compagine il Questore deve emanare un nuovo provvedimento (o uno integrativo) e sottoporlo a convalida giudiziaria, consentendo la valutazione della continuità sostanziale. Ha però precisato che la revoca formale compete al GIP, il quale dovrà verificare eventuali sopravvenienze (anche in relazione alla prescrizione riferita alle partite della Nazionale a Taranto). Il provvedimento è stato quindi annullato e la materia rimessa per valutazioni al giudice competente
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6
Il comma 5 prevede la revoca o modifica della prescrizione di presentazione quando vengano meno o mutino le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione; il GIP investito della convalida del provvedimento è competente a decidere sulla richiesta di revoca/modifica
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 11
L'obbligo di presentazione è assimilabile a misure di prevenzione disciplinate anche dall'art. 11 d.lgs. 159/2011; la revoca/modifica richiede sopravvenienze idonee a incrinare il fondamento fattuale della misura
NOIF (FIGC), art. 16 comma 6 e art. 52 (comma 10 richiamato)
La revoca dell'affiliazione e la perdita del "titolo sportivo" determinano la cessazione della personalità sportiva originaria; la procedura federale e i requisiti per la riassegnazione del titolo sportivo escludono una continuità soggettiva automatica tra la società revocata e il nuovo soggetto
Massime di principio
- La prescrizione di presentazione imposta con DASPO cessa di regola quando la società sportiva cui il provvedimento fa riferimento viene posta in liquidazione, esclusa dal campionato e privata del "titolo sportivo"; in tali casi le successive inottemperanze rispetto a eventi organizzati dalla nuova società non configurano automaticamente il reato
- Non è ammissibile un'interpretazione estensiva del provvedimento questorile per estenderlo a una diversa entità societaria anche se rappresenta la stessa città: per estendere l'effetto occorre un nuovo provvedimento del Questore, da sottoporre a convalida giudiziaria
- La specificità e la precisione della motivazione e della parte dispositiva del DASPO sono essenziali (principio di tassatività): indicazioni generiche sul nome della squadra non bastano a garantire l'applicazione a soggetti diversi
- La competenza a decidere sulla revoca o modifica spetta al Giudice delle indagini preliminari investito della convalida del provvedimento; il giudice deve valutare formalmente le sopravvenienze e la persistenza della pericolosità sociale
- In presenza di prescrizioni riferite a eventi diversi (es. partite della Nazionale nella stessa città) va valutato caso per caso se tali prescrizioni possano sopravvivere al mutamento societario
- Per chi è destinatario di un DASPO, in situazioni di mutamento della compagine sportiva la tutela giurisdizionale può ottenere l'annullamento/cessazione dell'obbligo senza che occorra attendere nuove eventuali violazioni
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