Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14375/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensione, - del giudizio medico-legale del 28 maggio 2026, con il quale la sottocommissione per la visita medica di revisione nominata per il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1985 allievi finanzieri – anno 2025, ha giudicato il signor -OMISSIS- “NON IDONEO” all’arruolamento per la seguente motivazione: «“PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO PER ERNIA DISCALE MASSIVAMENTE ESTRUSA L5-S1” DI CUI AL TITOLO XX LETTERA a) N. 228 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA» con conseguente esclusione dal concorso; - del conseguente atto di esclusione dal concorso; - di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti, compreso il giudizio del 4 marzo 2026, con cui la sottocommissione per la visita medica di primo accertamento nominata per lo stesso concorso;

Giustizia amministrativa202608079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico-legale di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio medico-legale di revisione del 28 maggio 2026, il precedente giudizio del 4 marzo 2026 e il conseguente atto di esclusione dal concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione. La non idoneità era stata motivata dal pregresso intervento chirurgico per ernia discale massivamente estrusa L5-S1, ritenuto riconducibile al titolo XX, lettera a), n. 228, dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di Finanza. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa producendo documentazione medica di segno contrario e sostenendo, quindi, l'insussistenza o comunque la non persistenza della causa di inidoneità.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno dell'idoneità al servizio in relazione alla condizione medica posta a fondamento del giudizio di non idoneità. La verificazione dovrà essere svolta da una commissione composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno specialista della materia, individuata dal Collegio medico legale della difesa, con facoltà di delega secondo quanto indicato nell'ordinanza. Sono stati disciplinati gli adempimenti di notificazione e trasmissione della documentazione sanitaria, la nomina della commissione, la convocazione del ricorrente, la partecipazione di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione e la facoltà del ricorrente di farsi assistere da un medico di parte. La relazione motivata dovrà essere depositata entro dieci giorni dal completamento delle operazioni. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026; la liquidazione delle spese e dei compensi del verificatore è stata riservata alla definizione del giudizio. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione giudiziale.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione, finalizzata all'accertamento tecnico della persistente sussistenza della causa di non idoneità.

  • decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di Finanza, allegato 1, titolo XX, lettera a), n. 228

    “PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO PER ERNIA DISCALE MASSIVAMENTE ESTRUSA L5-S1”

    Disposizione utilizzata dall'Amministrazione per motivare il giudizio di non idoneità; la sua concreta applicabilità e la persistenza della causa ostativa sono rimesse all'accertamento verificatorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica è contestata mediante documentazione sanitaria di segno contrario, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare l'effettiva sussistenza o la persistenza della causa ostativa all'impiego.
  • La verificazione su una valutazione medico-legale concorsuale può essere affidata a una commissione composta da più medici, con la presenza di uno specialista della materia, assicurando la partecipazione dell'Amministrazione e la facoltà del privato di assistere alle operazioni mediante un sanitario di fiducia.
  • Prima di decidere sulla domanda cautelare, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori, fissando termini per la produzione della documentazione, la nomina dell'organismo verificatore, lo svolgimento degli accertamenti e il deposito della relazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.