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Sentenza

Sentenza n. 1599/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di apposizione della segnaletica verticale di divieto di sosta su una strada di uso pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in via Iotta e titolare di una servitù pedonale e carrabile costituita con sentenza civile, ha impugnato due note comunali del 24 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026, con le quali era stata respinta la richiesta di installare il divieto di sosta sul tratto stradale antistante alcune proprietà. La richiesta era stata presentata dopo che alcuni vicini avevano tracciato senza autorizzazione strisce gialle delimitanti un’area di parcheggio privata; tali strisce erano state successivamente rimosse dal Comune con apposita ordinanza. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, sostenendo che il Comune fosse obbligato a intervenire per tutelare la circolazione in ragione della ridotta larghezza della strada; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e contrasto con il precedente provvedimento comunale, assumendo che non fosse coerente rimuovere la segnaletica privata abusiva e, al contempo, non installare il divieto di sosta richiesto. Il Comune ha sostenuto che la disciplina della sosta e della segnaletica rientrasse nella propria valutazione discrezionale e che la rimozione delle strisce abusive avesse eliminato l’ostacolo alla circolazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha riconosciuto che il preavviso di rigetto non era stato formalmente adottato, ma ha ritenuto che le numerose interlocuzioni tra il ricorrente e il Comune, protrattesi sin dal 2023, avessero assicurato una piena partecipazione procedimentale e reso il ricorrente consapevole dell’orientamento dell’Amministrazione. Il Collegio ha precisato che, dopo la riforma del 2020, l’art. 21-octies l. 241/1990 non è opponibile all’istante titolare del diritto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis; la censura è stata quindi respinta non per applicazione della regola sui vizi formali non invalidanti, ma perché la partecipazione era stata comunque concretamente assicurata. Nel merito, il TAR ha affermato che l’apposizione della segnaletica stradale, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali della strada, implica una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, rivolta alla sicurezza e alla fruibilità collettiva della viabilità. Il Comune aveva esercitato correttamente tale potere, rilevando nei provvedimenti impugnati che la segnaletica orizzontale abusiva era stata rimossa, che il diritto di transito del ricorrente era comunque garantito dalla servitù e che la deliberazione consiliare sul riconoscimento dell’uso pubblico aveva natura di atto di indirizzo. Non è stata ravvisata alcuna contraddittorietà tra la rimozione delle strisce abusive e il mancato apposizionamento del divieto verticale. La sentenza civile sulla servitù disciplinava esclusivamente il rapporto privatistico di passaggio tra il ricorrente e i vicini e non vincolava le valutazioni discrezionali del Comune sulla regolamentazione della circolazione e sulla segnaletica. Le spese sono state compensate per la peculiarità fattuale e interpretativa della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 d.lgs. 285/1992

    Le disposizioni attribuiscono al Comune il potere di disciplinare la circolazione e individuare le aree di sosta; l’esercizio di tale potere, con riferimento alle concrete esigenze della circolazione e alle caratteristiche della strada, è espressione di valutazione tecnico-discrezionale.

  • art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 285/1992

    I Comuni con ordinanza possono individuare le aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli.

    La localizzazione delle aree di parcheggio rientra nel potere regolatorio comunale esercitato mediante ordinanza.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 285/1992

    Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

    Le aree di sosta devono essere organizzate in modo da non ostacolare il traffico; la norma è richiamata nel quadro della valutazione comunale sulla regolamentazione della sosta.

  • art. 37, comma 1, lett. c), d.lgs. 285/1992

    L’apposizione e la manutenzione della segnaletica sono a carico del Comune sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è dovuto all’istante, ma la sua omissione non ha determinato l’annullamento nel caso concreto, poiché le interlocuzioni procedimentali avevano assicurato una piena partecipazione sostanziale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Secondo il TAR, dopo la riforma del 2020 l’art. 21-octies non può essere opposto all’istante che vanta il diritto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis; nel caso concreto, il rigetto della censura è stato fondato sull’effettiva partecipazione procedimentale assicurata aliunde.

  • art. 3 l. 241/1990

    I provvedimenti impugnati sono stati ritenuti sufficientemente motivati, avendo indicato la rimozione della segnaletica abusiva, la garanzia del transito e il rilievo della deliberazione comunale sull’uso pubblico della strada.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudizio di merito è stato fissato con provvedimento adottato nell’ambito della fase cautelare.

Massime di principio

  • La scelta comunale di apporre o non apporre segnaletica di divieto di sosta, quando dipenda dalle esigenze della circolazione, dalle caratteristiche strutturali della strada e dalla sicurezza della viabilità, costituisce esercizio di valutazione tecnico-discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento o altri vizi riconoscibili.
  • L’obbligo comunale di apporre e mantenere la segnaletica sulle strade locali e sulle strade private aperte all’uso pubblico non implica, in presenza di una richiesta del privato, un obbligo automatico di installare uno specifico segnale: l’Amministrazione deve valutare concretamente l’interesse pubblico alla sicurezza e alla fruibilità collettiva della strada.
  • La rimozione di segnaletica orizzontale abusiva non impone necessariamente l’ulteriore apposizione di segnaletica verticale di divieto di sosta, quando l’Amministrazione ritenga, con motivazione coerente, che la rimozione abbia già eliminato l’ostacolo alla circolazione.
  • La sentenza civile costitutiva di una servitù di passaggio disciplina il rapporto privatistico tra i proprietari e non vincola l’Amministrazione nell’esercizio del distinto potere pubblicistico di regolamentazione della circolazione e della segnaletica stradale.
  • L’omissione formale del preavviso di rigetto non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento quando le interlocuzioni procedimentali anteriori abbiano concretamente assicurato all’interessato la conoscenza dell’orientamento dell’Amministrazione e la possibilità di rappresentare le proprie ragioni; tale valutazione deve tuttavia essere distinta dall’applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, non opponibile all’istante titolare del diritto al preavviso ex art. 10-bis secondo il principio affermato dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potere

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