Sentenza n. 811/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 68 dell’11.7.2022 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva del piano comunale delle coste ai sensi dell'art. 4 comma 6 L.R. n. 17/2015 in conformità alla deliberazione di G.R. 21.2.2022 n. 179 I.E.”; - della nota prot. AOO_108_24/01/2022, con cui il Servizio Demanio della Regione Puglia ha preso atto delle integrazioni ricevute e, rilevata una rispondenza di massima alle previsioni del PCC al PRC, ha indicato alcuni adempimenti, finalizzati a risolvere alcune discrasie interne tra gli elaborati di piano e alcuni aspetti di dettaglio onde garantire piena compatibilità con il PRC, richiedendo la produzione di apposita dichiarazione di impegno all'adeguamento alle indicate prescrizioni; - della deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2022 n. 179, pubblicata sul BURP n. 32 del 21.03.2022, con cui la Regione Puglia ha dichiarato il Piano Comunale delle Coste compatibile con il Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 17/2015, “a condizione di adeguarne i contenuti alle prescrizioni formulate con nota prot. AOO_108_24/01/2022”; - di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce di approvazione definitiva del Piano comunale delle coste, nonché gli atti regionali di verifica della compatibilità del piano con il Piano regionale delle coste
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di strutture turistico-ricettive e titolare di una concessione demaniale relativa a un fronte di spiaggia di 320 metri, ha contestato il Piano comunale delle coste nella parte in cui ha destinato gran parte dell’area a spiaggia libera e soltanto una porzione a spiaggia libera con servizi. Ha dedotto, in particolare, difetto di motivazione e di istruttoria per mancata o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate; violazione dell’art. 14, comma 8, della l.r. n. 17/2015 per omessa individuazione dell’intera superficie o di almeno il 50 per cento delle aree già in concessione ovvero di aree destinate alla variazione o traslazione dei titoli concessori; violazione dell’art. 14, comma 9, della medesima legge regionale per mancata previsione di misure di salvaguardia delle concessioni in essere; violazione dell’art. 4 della l.r. n. 17/2015 per asserita omissione di una successiva verifica regionale dopo l’adeguamento del piano alle prescrizioni; violazione delle disposizioni regionali e delle linee guida in materia di pianificazione costiera per omessa disciplina della peculiare situazione delle aree a servizio delle strutture ricettive; carenza istruttoria, carenza motivazionale, irrazionalità e illogicità in relazione alla scelta pianificatoria e ai fenomeni di erosione costiera; mancata ponderazione delle previsioni del PPTR.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni di rito del Comune per l’infondatezza nel merito. Ha accertato che le osservazioni della società erano state esaminate e parzialmente accolte mediante una relazione di controdeduzioni puntualmente motivata. Il Comune aveva spiegato che il tratto costiero era classificato come zona C1 dal Piano regionale delle coste, con conseguente divieto di nuove concessioni fino alla verifica della cessazione dei fenomeni erosivi tramite monitoraggio, ma aveva comunque ampliato la superficie e il fronte concedibili fino a 150 metri, destinandoli a spiaggia libera con servizi, in ragione della particolare difficoltà di accesso all’area. Tali ragioni sono state ritenute puntuali, coerenti e sorrette da adeguati elementi istruttori. È stata respinta anche la censura relativa alla sequenza procedimentale: il Comune aveva approvato definitivamente il piano dopo la deliberazione regionale di compatibilità con il PRC e aveva dato conto, nelle premesse della deliberazione consiliare, del recepimento delle prescrizioni regionali. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato concreti profili di mancato adeguamento né dimostrato il pregiudizio derivante dall’ipotizzato inadempimento. Le doglianze sulla conservazione della concessione sino alla scadenza sono state ritenute non attuali, poiché la società risultava ancora pienamente titolare dell’area concessa; eventuali contestazioni sarebbero state proponibili soltanto in presenza di un’effettiva modifica dell’area. Spese compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4, commi 5 e 6, l.r. n. 17/2015
5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole. 6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, e approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
La sequenza procedimentale richiede l’invio del PCC approvato alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità con il PRC e la successiva approvazione definitiva del piano da parte del Consiglio comunale in conformità alla deliberazione regionale. Nel caso esaminato tale sequenza è stata rispettata.
art. 6.2 del Piano regionale delle coste
La classificazione del tratto costiero in zona C1 comporta il divieto di rilascio di nuove concessioni per almeno tre anni e comunque fino all’accertamento, mediante monitoraggio, della cessazione dei fenomeni erosivi.
art. 14, comma 8, l.r. n. 17/2015
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’individuazione della quota concedibile e delle aree destinate alla variazione o traslazione dei titoli concessori, ma il giudice non ha accolto la relativa censura.
art. 14, comma 9, l.r. n. 17/2015
La disposizione è stata invocata con riferimento alle misure di salvaguardia delle concessioni in essere; il giudice ha ritenuto non attuale la doglianza, in assenza di una concreta modifica dell’area concessa.
artt. 1, 2 e 12 delle Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste del PRC
Le disposizioni sono state richiamate per contestare la disciplina pianificatoria, l’istruttoria e la motivazione del PCC, ma le censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Nella pianificazione costiera, l’amministrazione comunale può limitare la concedibilità di un tratto di demanio marittimo quando la disciplina regionale e la classificazione del tratto impongano vincoli connessi a fenomeni erosivi e subordinino nuove concessioni all’esito di attività di monitoraggio.
- Le osservazioni presentate nel procedimento di formazione di un piano urbanistico o costiero non devono essere accolte, ma devono essere esaminate e valutate con una motivazione puntuale, coerente e riferita agli oggettivi elementi istruttori e ai vincoli sovraordinati. È sufficiente, ai fini del sindacato giurisdizionale, che l’amministrazione dia conto delle ragioni dell’accoglimento o del rigetto, anche parziale, delle richieste.
- La sequenza prevista per l’approvazione dei piani comunali delle coste richiede la verifica regionale di compatibilità con il piano regionale e la successiva approvazione definitiva del consiglio comunale in conformità alla deliberazione regionale; non è necessaria un’ulteriore verifica regionale se il Comune dimostra di avere recepito le prescrizioni regionali, salvo che siano indicati concreti profili di mancato adeguamento.
- Le contestazioni relative alla futura modifica o alla mancata conservazione di una concessione demaniale non sono attuali quando il concessionario conserva integralmente la titolarità dell’area: l’interesse a ricorrere sorge quando l’amministrazione adotti una concreta misura modificativa o ablativa idonea a incidere sulla posizione concessoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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