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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari, prot. n. U.0000374 del 20 gennaio 2021, e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e per la conseguente condanna del Provveditorato OO.PP. sede di Bari a concludere il procedimento di accertamento di conformità ex art. 2 del d.P.R. n. 383/1994, avuto riguardo alle previsioni urbanistiche applicabili, mediante perfezionamento dell'intesa Stato-Regione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale il 2/8/2021: della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari prot. n. 3995 del 21 maggio 2021, nella parte in cui dispone l'avvio della conferenza di servizi semplificata ex art. 14 della l. n. 241/1990 per gli interventi di completamento delle infrastrutture di security portuale, e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio promosso per l'annullamento “della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari, prot. n. U.0000374 del 20 gennaio 2021”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale il 2/12/2021: del decreto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari, prot. n. 326 del 24 settembre 2021, nonché degli atti presupposti ivi inclusi: (i) la nota del Provveditorato prot. n. U.0006229 del 2 settembre 2021, (ii) la nota del Ministero della Cultura prot. n. 8974 del 7 settembre 2021, la nota della Regione Puglia prot. n. 8274 del 9 settembre 2021, (iii) la nota del Capo del Dipartimento per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 0011077 del 14 settembre 2021, (iv) la nota del Provveditorato OO.PP. prot. n. 0015835 del 20 settembre 2021, (v) la nota del Comune di Brindisi prot. n. 95721 del 22 settembre 2021, (vi) la nota del Provveditorato prot. n. 0006633 del 23 settembre 2021, (vii) la nota del Comune di Brindisi prot. n. 97170 del 23 settembre 2021, (viii) la nota della Regione Puglia prot. n. 11381 del 23 settembre 202, (ix) la nota del Provveditorato prot. n. 6621 del 23 settembre 2021 e l'allegata Relazione sullo stato di consistenza delle opere di security portuale, nonché (x) la nota del Comune di Brindisi prot. n. 98425 del 28 settembre 2021; nonché ogni ulteriore atto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202100508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche relativi al procedimento di accertamento di conformità e alla conferenza di servizi per il completamento delle infrastrutture di security portuale nel porto di Brindisi, nonché il decreto conclusivo del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Autorità di Sistema Portuale ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti adottati dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche nell'ambito del procedimento di accertamento di conformità previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 383/1994, concernente interventi di completamento delle infrastrutture di security portuale. In particolare, sono state contestate la nota del 20 gennaio 2021, la nota di avvio della conferenza di servizi semplificata e il decreto del 24 settembre 2021, unitamente agli atti presupposti e connessi adottati da amministrazioni statali, regionali e locali. La ricorrente aveva chiesto l'annullamento degli atti e la condanna del Provveditorato a concludere il procedimento mediante il perfezionamento dell'intesa Stato-Regione. Prima della decisione di merito, con atto depositato il 23 dicembre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e insistendo per la refusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione espressa e univoca della ricorrente ha imposto, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di prendere atto della perdita dell'interesse alla decisione nel merito, senza esaminare le censure sostanziali relative agli atti del procedimento di accertamento di conformità e della conferenza di servizi. In considerazione dell'esito processuale e della particolarità delle questioni sottostanti, il TAR ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, facendo salva la refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma richiamata in epigrafe in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione applicativa.

  • art. 2 d.P.R. n. 383/1994

    Disciplina il procedimento di accertamento di conformità degli interventi di interesse statale e il perfezionamento dell'intesa Stato-Regione; la sentenza non ne esamina il merito per effetto dell'improcedibilità.

  • art. 14 l. n. 241/1990

    Riguarda la conferenza di servizi semplificata avviata nell'ambito del procedimento; la sentenza non valuta la legittimità dell'avvio.

Massime di principio

  • La dichiarazione univoca della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito impone al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, di dichiarare improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di ricorso e delle questioni sostanziali relative agli atti impugnati.
  • La particolarità delle questioni sottostanti e l'esito del giudizio possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, ferma la refusione del contributo unificato quando disposta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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