Cassazione Civile, Ordinanza n. 11812/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di accertamento doganale con cui l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato di importazione di ombrelli con manico telescopico di origine cinese, ritenuto troppo basso rispetto a valori medi ricavabili da banca dati doganale, recuperando diritti doganali, interessi e anche IVA. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo legittima la rettifica del valore sulla base di fondati dubbi sull'attendibilità del valore dichiarato e della ricostruzione effettuata tramite criteri di costo e sistema informatico doganale. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione della sequenza rigida dei metodi di determinazione del valore in dogana prevista dagli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, per avere il giudice di merito ritenuto legittima la rettifica senza verificare il rispetto dell'ordine sussidiario dei metodi; 2) omessa pronuncia/vizio di motivazione, perché la CTR non avrebbe considerato la specifica contestazione relativa all'uso di costi di produzione riferiti ad imprese italiane per merci prodotte in Cina, né avrebbe chiarito la base e la correttezza del recupero dell'IVA all'importazione.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia applicando correttamente la disciplina unionale sul valore doganale. La Corte ha rilevato che, in presenza di fondati dubbi sull'attendibilità del valore di transazione, l'Amministrazione deve prima attivare il contraddittorio, poi applicare in successione i metodi sussidiari degli artt. 30 e 31 del codice doganale comunitario, dando conto delle ragioni per cui non sia possibile rispettarne l'ordine; nel caso concreto la CTR non aveva verificato né l'esistenza di fondati dubbi, né il rispetto della procedura, né la correttezza del riferimento a costi italiani per merci cinesi. Inoltre, la motivazione era carente anche sul punto IVA, perché non chiariva se e in che misura il recupero riguardasse effettivamente l'IVA all'importazione, distinta dai dazi doganali, con conseguente necessità di nuovo esame di merito.
Norme richiamate
art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario)
Il valore di transazione è il metodo prioritario per determinare il valore in dogana ed è quello che normalmente coincide con il prezzo effettivamente pagato o da pagare.
art. 30 Reg. CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario)
Se il valore di transazione non è utilizzabile, la determinazione deve avvenire in via sussidiaria applicando in successione i metodi previsti dalla norma.
art. 31 Reg. CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario)
È il metodo ulteriormente sussidiario, utilizzabile solo quando non sia possibile determinare il valore in dogana neppure con i metodi dell'art. 30.
art. 181-bis Reg. CEE n. 2454/1993
In presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e consentire al dichiarante di esporre il proprio punto di vista prima di discostarsi dal valore di transazione.
art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia e vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel sistema doganale unionale il valore di transazione costituisce il criterio prioritario e ordinario di determinazione del valore in dogana; il ricorso ai metodi successivi è ammesso solo in via sussidiaria e nel rispetto della sequenza legale.
- Quando l'Amministrazione doganale nutre fondati dubbi sull'attendibilità del valore dichiarato, deve attivare il contraddittorio, richiedere eventuali integrazioni documentali e poi motivare puntualmente l'eventuale disapplicazione del valore di transazione.
- La rettifica del valore doganale richiede che l'Ufficio dimostri di avere applicato, in ordine, i metodi sussidiari previsti dal codice doganale oppure di aver spiegato in modo specifico perché tale ordine non fosse concretamente praticabile.
- È viziata la decisione di merito che ritenga legittima la rettifica del valore senza verificare se i parametri utilizzati siano coerenti con il luogo e le caratteristiche della merce importata e senza confrontarsi con le contestazioni specifiche della parte.
- In tema di importazioni, ai fini del recupero dell'IVA occorre un accertamento chiaro e distinto rispetto ai dazi doganali, poiché l'obbligazione IVA all'importazione ha presupposti propri e non coincide automaticamente con l'obbligazione doganale.
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