Cassazione Penale, Sentenza n. 13333/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Genova dell'11/03/2021, contestando la qualificazione giuridica attribuita al fatto (la Corte aveva qualificato il fatto come truffa ex art. 640 c.p. e aveva dichiarato la prescrizione) e deducendo vizio di motivazione rispetto ai rimanenti fatti. In sede di opposizione è intervenuta la difesa dell'imputato che ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi per violazione delle modalità di presentazione (deposito telematico inviato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal Direttore Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020) e ha contestato la sussistenza dell'interesse delle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per non essere stati depositati nella casella PEC indicata dal provvedimento del Direttore Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia (violazione dell'art. 24 d.l. 137/2020 e relative disposizioni), ritenendo dunque fondato il motivo di inammissibilità sollevato dalla difesa. Per l'inammissibilità, la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sulla qualificazione del reato o sulla motivazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
comma 4; provvedimento del Direttore Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020 (indirizzi PEC per il deposito)
La norma e il provvedimento ministeriale impongono l'obbligo di trasmissione telematica agli indirizzi PEC specificati; il mancato utilizzo dell'indirizzo indicato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 640 c.p. (truffa)
La Corte d'Appello aveva qualificato il fatto come truffa ai sensi di tale articolo; la decisione di Cassazione non ha però esaminato la fondatezza di tale qualificazione a causa dell'inammissibilità procedurale
artt. 624 e 625 c.p. (furto e furto aggravato)
Nella sentenza di primo grado l'imputato era stato originariamente giudicato per reati di furto aggravato indicati in tali articoli; la Corte d'Appello ha poi ricualificato il fatto
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte, valutati profili di colpa e la causa dell'inammissibilità, di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende; tale norma è stata applicata per disporre il versamento di euro 3.000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa che giustificano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quando l'inammissibilità è dovuta a condotte colpose
Massime di principio
- Le regole formali di deposito telematico (indirizzi PEC indicati da disposizioni ministeriali o legislative) sono vincolanti: il mancato invio all'indirizzo specificato può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
- In sede di Cassazione i profili processuali procedurali vengono verificati d'ufficio: un vizio formale rilevato nella modalità di presentazione può essere decisivo anche se le censure riguardano questioni di merito rilevanti.
- Chi propone ricorso deve verificare attentamente gli indirizzi PEC e le modalità operative indicate dagli atti amministrativi e normativi recanti le regole di deposito telematico; l'uso di caselle PEC diverse da quelle ufficiali è rischioso.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se emerge colpa, al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto gli errori formali possono avere conseguenze economiche rilevanti.
- Oltre ai profili formali, la carenza di interesse delle parti civili può costituire ulteriore causa di inammissibilità: occorre quindi valutare preliminarmente l'interesse attuale alla pronuncia impugnata.
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi procedurali, i profili sostanziali (es. qualificazione del reato, prescrizione) non vengono esaminati dalla Corte.
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