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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13333/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Genova dell'11/03/2021, contestando la qualificazione giuridica attribuita al fatto (la Corte aveva qualificato il fatto come truffa ex art. 640 c.p. e aveva dichiarato la prescrizione) e deducendo vizio di motivazione rispetto ai rimanenti fatti. In sede di opposizione è intervenuta la difesa dell'imputato che ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi per violazione delle modalità di presentazione (deposito telematico inviato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal Direttore Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020) e ha contestato la sussistenza dell'interesse delle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per non essere stati depositati nella casella PEC indicata dal provvedimento del Direttore Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia (violazione dell'art. 24 d.l. 137/2020 e relative disposizioni), ritenendo dunque fondato il motivo di inammissibilità sollevato dalla difesa. Per l'inammissibilità, la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sulla qualificazione del reato o sulla motivazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)

    comma 4; provvedimento del Direttore Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020 (indirizzi PEC per il deposito)

    La norma e il provvedimento ministeriale impongono l'obbligo di trasmissione telematica agli indirizzi PEC specificati; il mancato utilizzo dell'indirizzo indicato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte d'Appello aveva qualificato il fatto come truffa ai sensi di tale articolo; la decisione di Cassazione non ha però esaminato la fondatezza di tale qualificazione a causa dell'inammissibilità procedurale

  • artt. 624 e 625 c.p. (furto e furto aggravato)

    Nella sentenza di primo grado l'imputato era stato originariamente giudicato per reati di furto aggravato indicati in tali articoli; la Corte d'Appello ha poi ricualificato il fatto

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte, valutati profili di colpa e la causa dell'inammissibilità, di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende; tale norma è stata applicata per disporre il versamento di euro 3.000

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa che giustificano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quando l'inammissibilità è dovuta a condotte colpose

Massime di principio

  • Le regole formali di deposito telematico (indirizzi PEC indicati da disposizioni ministeriali o legislative) sono vincolanti: il mancato invio all'indirizzo specificato può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
  • In sede di Cassazione i profili processuali procedurali vengono verificati d'ufficio: un vizio formale rilevato nella modalità di presentazione può essere decisivo anche se le censure riguardano questioni di merito rilevanti.
  • Chi propone ricorso deve verificare attentamente gli indirizzi PEC e le modalità operative indicate dagli atti amministrativi e normativi recanti le regole di deposito telematico; l'uso di caselle PEC diverse da quelle ufficiali è rischioso.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se emerge colpa, al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto gli errori formali possono avere conseguenze economiche rilevanti.
  • Oltre ai profili formali, la carenza di interesse delle parti civili può costituire ulteriore causa di inammissibilità: occorre quindi valutare preliminarmente l'interesse attuale alla pronuncia impugnata.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi procedurali, i profili sostanziali (es. qualificazione del reato, prescrizione) non vengono esaminati dalla Corte.

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