Cassazione Civile, Sentenza n. 6966/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e sanzioni per l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) relativa al 2005, notificato il 13.12.2013, con eccezione di prescrizione e deduzioni sulla decorrenza del termine prescrizionale (la ricorrente deduceva di aver presentato la dichiarazione accise all'Agenzia delle Dogane di Salerno il 30.01.2006 e che pertanto il termine di prescrizione doveva decorrere da quella data). Contestava altresì l'applicabilità delle norme sulle accise e la modalità di gestione del tributo regionale richiamata dalla CTR
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito a favore della ricorrente (accoglimento del ricorso originario ai sensi dell'art. 384 c.p.c.). Il motivo decisivo è stato l'incompatibilità della normativa nazionale istitutiva dell'IRBA con il diritto dell'Unione europea: la Corte di Giustizia (causa C-255/20, ordinanza 9.11.2021) ha ritenuto che una imposta regionale sulle vendite di benzina non possiede la 'finalità specifica' richiesta dalla direttiva 2008/118/CE e quindi è incompatibile. La disposizione nazionale di abrogazione contenuta nella legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 628) non può essere applicata per precludere la disapplicazione della norma incompatibile con il diritto UE; conseguentemente la normativa nazionale sull'IRBA va disapplicata e l'accertamento regionale non può essere portato avanti. In considerazione della sopravvenuta evoluzione normativa e della giurisprudenza unionale, le spese sono compensate
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
Occorre che imposte ulteriori sugli stessi prodotti assoggettati ad accisa abbiano una 'finalità specifica'; una imposta regionale sulle vendite di benzina priva di tale finalità è incompatibile con la direttiva
Ordinanza Corte di Giustizia UE C-255/20
ordinanza 9 novembre 2021
Ha chiarito che l'IRBA non presenta le caratteristiche richieste dalla direttiva 2008/118/CE e pertanto la normativa nazionale che la prevede è contrastante con il diritto UE
Sentenza Corte di Giustizia UE Statoil Fuel Retail
Conferma i criteri per considerare se una imposta persegua una 'finalità specifica' anche in assenza di vincolo formale del gettito
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
Ha abrogato le norme sull'IRBA ma ha previsto la salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte; la Corte ha ritenuto che, malgrado la norma di salvezza, la disposizione incompatibile con il diritto UE debba essere disapplicata
Legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28
Norma istitutiva dell'IRBA per la Regione Campania; la sua applicazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto UE secondo la giurisprudenza comunitaria richiamata
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamata rispetto alle modalità di amministrazione e versamento del tributo in analogia con l'accisa, ma la Corte ha privilegiato la disapplicazione per contrasto con il diritto UE
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
art. 15; art. 50, comma 1
Norme in materia di accise richiamate nei motivi del ricorso; la controversia riguardava l'analogia con le regole sulle accise ma il giudice ha deciso per la prevalenza della disciplina UE sull'IRBA
Legge 14 giugno 1990, n. 158
Norma di delega sull'autonomia impositiva delle Regioni citata quale presupposto normativo per l'istituzione di tributi regionali
Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
art. 17 (richiamato come d.lgs. n. 390/1990 in motivazione)
Attribuisce alle Regioni la facoltà di istituire imposte regionali sulla benzina; la compatibilità di tale potestà è però subordinata al rispetto del diritto UE
Legge regionale Campania 23 dicembre 2020, n. 31
Ha adeguato la normativa regionale sopprimendo l'IRBA dal periodo d'imposta 2021, atto successivo all'abrogazione nazionale
Decreto ministeriale 30 luglio 1996
modalità della dichiarazione annuale
Definisce i criteri della dichiarazione annuale cui l'art. 3 L.R. rimanda; rilevante ai fini della discussione sulla presentazione della dichiarazione e decorrenza della prescrizione
Massime di principio
- Il giudice nazionale deve disapplicare norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione; la giurisprudenza CJEU ha efficacia retroattiva salvo limiti dei rapporti già esauriti o prescritti
- Una imposta regionale su prodotti già soggetti ad accisa può essere illegittima se non dimostra una 'finalità specifica' ai sensi della direttiva 2008/118/CE; la destinazione del gettito al bilancio regionale, se generica, non è di per sé sufficiente
- La sopravvenuta abrogazione o regolazione nazionale (es. legge di bilancio) non impedisce al giudice di disapplicare una norma incompatibile con il diritto UE, nonostante clausole di 'salvezza' per obbligazioni già insorte
- In casi analoghi, il ricorrente può prevalere anche quando l'amministrazione invoca regole nazionali di gestione del tributo, qualora sussista contrasto con norme e principi europei; la questione della prescrizione resta rilevante ma subordinata alla declaratoria di incompatibilità
- Quando sopravviene giurisprudenza o normativa che incide sul merito del contenzioso, i costi possono essere compensati; è opportuno verificare sempre la data di insorgenza dell'obbligazione e la possibile decorrenza della prescrizione in presenza di dichiarazioni presentate
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