Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-352/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2024. — A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Hamm. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro – Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza – Effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di estradizione di cui trattasi – Articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione di detto rifugiato contro l’estradizione così richiesta. — Causa C-352/22

Giurisprudenza europea62022CJ0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il coordinamento tra protezione internazionale e procedura di estradizione quando il rifugiato si trovi in uno Stato membro diverso da quello che gli ha riconosciuto lo status. Esclude che l’articolo 9 della direttiva 2013/32 disciplini direttamente l’estradizione posteriore al riconoscimento della protezione, ma afferma che l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, letto insieme agli articoli 18 e 19, paragrafo 2, della Carta, impone uno scambio di informazioni tra Stati membri e impedisce l’estradizione in assenza di revoca dello status da parte dello Stato che lo ha concesso. La decisione valorizza la fiducia reciproca e il principio di non refoulement, evitando che l’estradizione eluda la procedura di revoca prevista dal diritto dell’Unione.

Estradizione di un rifugiato riconosciuto in un altro Stato membro: obbligo dello Stato richiesto di consultare lo Stato che ha concesso la protezione e divieto di estradizione in assenza di revoca dello status e di esclusione di rischi contrari alla Carta.

La questione giuridica

Se l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE, debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento definitivo dello status di rifugiato in uno Stato membro vincoli l’autorità di un altro Stato membro ad escludere l’estradizione verso il paese terzo di origine fino alla revoca o alla scadenza di tale status.

Principio di diritto

Quando un cittadino di un paese terzo, già riconosciuto come rifugiato in un altro Stato membro, è oggetto in uno Stato membro di una domanda di estradizione proveniente dal paese di origine, l’autorità dello Stato richiesto non può autorizzare l’estradizione senza aver prima avviato uno scambio di informazioni con lo Stato che ha concesso la protezione; inoltre, finché tale status non sia stato revocato da quest’ultimo Stato e salvo che sia escluso qualsiasi rischio di violazione dell’articolo 18 o dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, l’estradizione deve essere rifiutata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 18, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettere b), d), e i), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 11, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 12, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 13, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 14, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 21, paragrafo 1, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 36, direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 44, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 45, paragrafi 1 e 3, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 49, direttiva 2013/32/UE
  • Convenzione di Ginevra del 1951
  • Articolo 1, sezione A, Convenzione di Ginevra
  • Articolo 33, paragrafo 1, Convenzione di Ginevra
  • Convenzione europea di estradizione del 1957
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, Convenzione europea di estradizione
  • IRG (legge tedesca sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale)
  • Articolo 6, paragrafo 2, AsylG tedesco

Estradizione di un rifugiato riconosciuto in un altro Stato membro: coordinamento tra asilo ed estradizione

La sentenza, resa dalla Grande Sezione nella causa C-352/22, riguarda una domanda pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Hamm in un procedimento di estradizione avviato nei confronti di un cittadino turco già riconosciuto rifugiato in Italia. La Corte chiarisce come si coordinano le direttive 2011/95/UE e 2013/32/UE con la Carta dei diritti fondamentali quando un altro Stato membro è chiamato a decidere sull’estradizione verso il paese di origine.

Fatti e procedimento principale

A., cittadino turco di etnia curda, ha ottenuto in Italia, con decisione definitiva del 19 maggio 2010, lo status di rifugiato per il rischio di persecuzione politica da parte delle autorità turche. Dal luglio 2019 risiede in Germania. Le autorità turche hanno chiesto la sua estradizione per esercitare l’azione penale nei suoi confronti per omicidio volontario, in relazione a fatti avvenuti in Turchia nel 2009.

L’Oberlandesgericht Hamm aveva inizialmente dichiarato ammissibile l’estradizione, ritenendo che la decisione italiana non fosse vincolante nel procedimento tedesco, ma solo un indizio. Il Bundesverfassungsgericht ha però annullato tale ordinanza, rilevando che il giudice del rinvio non aveva previamente adito la Corte di giustizia su una questione nuova e decisiva circa l’effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato resa da un altro Stato membro.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il riconoscimento definitivo dello status di rifugiato in uno Stato membro obblighi l’autorità di un altro Stato membro, investita di una domanda di estradizione presentata dal paese di origine, a rifiutare l’estradizione fino a revoca o cessazione di quello status.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, anzitutto, la Convenzione di Ginevra del 1951, in particolare l’articolo 1, sezione A, e l’articolo 33, paragrafo 1, nonché la Convenzione europea di estradizione, articolo 3. Nel diritto dell’Unione assumono rilievo soprattutto:

  • la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 2, 13, 14 e 21;
  • la direttiva 2013/32/UE, in particolare l’articolo 9 e gli articoli 44, 45 e 49;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 18 e 19, paragrafo 2.

Ragionamento della Corte: portata dell’articolo 9 della direttiva 2013/32

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 9 della direttiva 2013/32 disciplina il diritto del richiedente a rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda di protezione internazionale. Il paragrafo 2 consente deroghe, anche per un’estradizione verso un paese terzo, e il paragrafo 3 subordina l’estradizione alla verifica che non vi sia refoulement diretto o indiretto.

Tuttavia, questa disposizione riguarda solo l’ipotesi in cui l’estradizione intervenga durante la procedura di esame della domanda di asilo. Non disciplina, invece, il caso oggetto della controversia, cioè l’estradizione richiesta dopo che lo status di rifugiato è già stato riconosciuto da uno Stato membro.

Ragionamento della Corte: natura del riconoscimento dello status di rifugiato

La Corte ribadisce che il riconoscimento dello status di rifugiato ha natura ricognitiva e non costitutiva. Il cittadino di un paese terzo che soddisfa i requisiti della Convenzione di Ginevra e della direttiva 2011/95 è già rifugiato; la decisione nazionale si limita a formalizzare tale qualità.

Da ciò consegue che il beneficiario gode dei diritti e delle garanzie previsti dal capo VII della direttiva 2011/95, e che lo Stato che ha riconosciuto lo status può revocarlo solo nelle ipotesi previste dall’articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 44 e 45 della direttiva 2013/32.

Ragionamento della Corte: assenza di armonizzazione piena e irrilevanza di un automatismo generalizzato

La Corte precisa che il sistema europeo comune di asilo non prevede ancora un principio generale di riconoscimento automatico, in tutti gli Stati membri, delle decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Rimane quindi fermo che gli Stati membri possono, in linea di principio, richiedere una propria decisione per attribuire nel loro territorio il complesso dei diritti legati allo status.

Ciò non impedisce però di attribuire alla precedente decisione di riconoscimento un ruolo determinante nella valutazione dell’estradizione, in particolare per evitare che l’estradizione produca di fatto la perdita della protezione senza seguire la procedura di revoca prevista dal diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte: Carta, non refoulement e obbligo di tutela

La Corte fonda la soluzione soprattutto sull’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, letto alla luce degli articoli 18 e 19, paragrafo 2, della Carta.

  • L’articolo 18 garantisce il diritto di asilo nel rispetto della Convenzione di Ginevra.
  • L’articolo 19, paragrafo 2, vieta in modo assoluto l’allontanamento verso uno Stato in cui vi sia rischio serio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti.

Se lo Stato richiesto autorizzasse l’estradizione di una persona che conserva lo status di rifugiato, questa decisione priverebbe il soggetto del godimento effettivo della protezione riconosciutagli. Perciò l’autorità nazionale deve trattare la decisione straniera di riconoscimento come elemento particolarmente serio nella valutazione del rischio, e non può procedere all’estradizione se lo status non è stato prima revocato dallo Stato che lo ha concesso.

Ragionamento della Corte: cooperazione tra Stati membri

La Corte sottolinea che il principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e concretizzato negli articoli 36 della direttiva 2011/95 e 49 della direttiva 2013/32, impone un contatto diretto tra le autorità competenti.

Lo Stato membro richiesto deve quindi:

  • informare lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione della domanda di estradizione;
  • trasmettergli il proprio parere;
  • chiedere le informazioni che hanno fondato il riconoscimento dello status;
  • chiedere se debba essere avviata una revoca dello status.

Questo scambio serve sia a consentire una decisione informata sull’estradizione, sia a permettere allo Stato che ha concesso la protezione di valutare, con le garanzie procedurali previste, se revocare lo status.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo, cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro, è oggetto in un altro Stato membro di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può autorizzare l’estradizione senza aver prima avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha concesso tale status e in assenza di revoca di detto status da parte di quest’ultima.

Principi pratici per il professionista

Per la prassi difensiva e amministrativa, la pronuncia implica che:

  • la precedente decisione di riconoscimento dello status di rifugiato non è irrilevante nel procedimento di estradizione;
  • l’autorità dello Stato richiesto non può limitarsi a una valutazione autonoma, ignorando la protezione già concessa altrove;
  • prima di qualsiasi consegna verso il paese di origine, deve attivarsi il coordinamento tra Stati membri;
  • l’estradizione è preclusa finché permane lo status di rifugiato e non sia escluso il rischio di violazione del non refoulement.

Rilievo sistematico

La sentenza evita che la procedura di estradizione diventi uno strumento per eludere la disciplina UE sulla revoca della protezione internazionale. Allo stesso tempo, conferma che il contrasto all’impunità non giustifica un’estradizione automatica quando il soggetto conserva lo status di rifugiato e il rischio di persecuzione o di trattamenti vietati non sia stato neutralizzato secondo le regole dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieprotezione internazionaleestradizionediritto d'asilonon refoulementcooperazione giudiziaria e leale cooperazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.