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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-420/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 giugno 2024. — Faurécia – Assentos de Automóvel Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta di bollo – Operazioni di tesoreria a breve termine – Mutuatari residenti e non residenti – Differenza di trattamento – Restrizione. — Causa C-420/23

Giurisprudenza europea62023CJ0420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale dal Supremo Tribunal Administrativo portoghese, ha esaminato la compatibilità con il TFUE di una norma nazionale sull'imposta di bollo applicata alle operazioni di tesoreria a breve termine infragruppo. Ha ritenuto che la disciplina, in quanto favorisce le operazioni interne o quelle con mutuatario residente e penalizza quelle con mutuatario non residente, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile con l'articolo 63 TFUE la normativa portoghese nella parte in cui subordina l'esenzione alla residenza del mutuatario nello Stato membro.

Libera circolazione dei capitali e imposta di bollo su operazioni di tesoreria a breve termine: compatibilità con il TFUE di un'esenzione limitata ai rapporti interni o a quelli con mutuatario residente.

La questione giuridica

Se gli articoli 18, 63 e 65, paragrafo 3, TFUE ostino a una normativa portoghese che esenta dall'imposta di bollo le operazioni di tesoreria a breve termine quando coinvolgono due soggetti stabiliti in Portogallo o quando il mutuatario è stabilito in Portogallo, ma non quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro e il mutuante è stabilito in Portogallo.

Principio di diritto

L'articolo 63 TFUE osta a una disciplina nazionale che, in materia di imposta di bollo sulle operazioni di tesoreria a breve termine, prevede l'esenzione per i rapporti interni o per quelli in cui il mutuatario è residente nello Stato membro, ma nega l'esenzione quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro, poiché tale differenza di trattamento rende meno attrattivo l'investimento transfrontaliero e costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali non giustificata da una diversa situazione oggettiva né da motivi imperativi di interesse generale.

Norme richiamate

  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Código do Imposto de Selo (CIS)
  • Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)

Imposta di bollo sulle operazioni di tesoreria a breve termine e libera circolazione dei capitali

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo portoghese in una controversia tra Faurécia – Assentos de Automóvel Lda e l’Autoridade Tributária e Aduaneira. Oggetto del giudizio è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina portoghese che limita l’esenzione dall’imposta di bollo per determinate operazioni finanziarie infragruppo, in particolare per operazioni di tesoreria a breve termine.

Fatti e procedimento principale

La Faurécia, società stabilita in Portogallo, faceva parte di un gruppo con società capogruppo stabilite in Francia. Nell’ambito di un sistema di cash pooling, la società portoghese aveva concesso un prestito rinnovabile di un anno alla società francese Faurécia Investments, con successivi adeguamenti di durata e importo.

A seguito di controlli fiscali relativi agli esercizi 2014-2017, l’amministrazione portoghese ha ritenuto tali operazioni soggette a imposta di bollo. La Faurécia ha contestato l’accertamento invocando, tra l’altro, la violazione dei principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali. Il giudice del rinvio ha rilevato l’esistenza di precedenti lodi arbitrali divergenti su fatti e normativa sostanzialmente identici.

Normativa nazionale rilevante

La Corte ha richiamato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del Código do Imposto de Selo (CIS), che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per alcune operazioni finanziarie di durata non superiore a un anno destinate a coprire carenze di liquidità, in presenza di determinati rapporti di partecipazione o controllo.

È risultata decisiva la regola dell’articolo 7, paragrafo 2, CIS, secondo cui l’esenzione non si applica quando uno degli intervenienti non ha sede o direzione effettiva in Portogallo, salvo talune eccezioni, tra cui il caso in cui il creditore abbia sede o direzione effettiva in un altro Stato membro o in uno Stato con convenzione contro la doppia imposizione con il Portogallo.

Il punto 17.1.4 della Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS) stabilisce inoltre l’imposizione per l’utilizzo del credito in forma di conto corrente, scoperto bancario o forme analoghe di durata non determinata o non determinabile.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se gli articoli 18, 63 e 65, paragrafo 3, TFUE ostino a una normativa che consente l’esenzione dall’imposta di bollo per operazioni di tesoreria a breve termine tra soggetti stabiliti in Portogallo, o quando il mutuatario è residente in Portogallo, ma non quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro mentre il mutuante è stabilito in Portogallo.

Norme del TFUE applicabili

La Corte ha precisato che l’articolo 18 TFUE opera autonomamente solo quando il Trattato non prevede una disciplina specifica di non discriminazione. Poiché l’articolo 63 TFUE contiene una regola specifica per la libera circolazione dei capitali, e i prestiti concessi da residenti a non residenti rientrano nei movimenti di capitali, la questione è stata esaminata esclusivamente alla luce dell’articolo 63 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’articolo 63 TFUE vieta in generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, comprese quelle che possono dissuadere i residenti dall’investire all’estero o i non residenti dall’investire in uno Stato membro.

Nel caso di specie, la normativa portoghese rendeva l’operazione meno attraente per i residenti portoghesi quando il prestito era concesso a un mutuatario stabilito all’estero e, al tempo stesso, costituiva un ostacolo per i mutuatari non residenti nell’accedere a capitali in Portogallo. La Corte ha ritenuto irrilevante che il soggetto passivo dell’imposta fosse il mutuante residente: ciò non elimina il carattere restrittivo di una normativa che tratta diversamente una situazione interna e una transfrontaliera.

La Corte ha quindi esaminato l’eventuale giustificazione ai sensi dell’articolo 65 TFUE. Ha ribadito che le deroghe in materia fiscale devono essere interpretate restrittivamente e non possono coprire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate. In particolare, una differenza di trattamento è ammissibile solo se riguarda situazioni non oggettivamente comparabili oppure se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

Nel caso concreto, né il giudice del rinvio né il governo portoghese avevano chiarito l’obiettivo dell’esenzione parziale. Inoltre, l’unico criterio distintivo era la residenza del mutuatario, mentre, alla luce dell’oggetto e del contenuto dell’imposta di bollo, un mutuatario residente e uno non residente apparivano comparabili. Non essendo stati addotti motivi imperativi di interesse generale, la restrizione non è risultata giustificata.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 63 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che esenta dall’imposta di bollo le operazioni di tesoreria a breve termine quando coinvolgono due entità stabilite in tale Stato membro, ma non quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro.

Principio affermato

In materia di imposta di bollo su operazioni di tesoreria infragruppo, una differenza di trattamento basata sulla residenza del mutuatario, che favorisca le operazioni domestiche rispetto a quelle transfrontaliere, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali incompatibile con l’articolo 63 TFUE, salvo che il legislatore nazionale dimostri una diversità oggettiva delle situazioni o una giustificazione imperativa, circostanze non ravvisate nel caso di specie.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalifiscalità direttaimposta di bollotesoreria di gruppodiscriminazione fiscale

Testo integrale

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