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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-304/23

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 19 June 2024. — Coinbase, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark representing a broken circle – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-304/23

Giurisprudenza europea62023TJ0304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Coinbase avverso il diniego di protezione nell’Unione di una registrazione internazionale raffigurante un cerchio interrotto. Secondo i giudici, il segno è troppo semplice e non presenta elementi sufficienti per essere ricordato come marchio. Non rilevano né le registrazioni ottenute in altri Paesi, né precedenti decisioni di EUIPO relative a segni simili.

Rifiuto di registrazione nell’UE di un marchio figurativo consistente in un cerchio interrotto: assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se un segno figurativo molto semplice, rappresentato da un cerchio interrotto sul lato destro, sia idoneo a distinguere i prodotti e servizi rivendicati e quindi registrabile come marchio dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; e, in via accessoria, se la precedente prassi decisionale di EUIPO, la registrazione del segno in altri ordinamenti e il riferimento a possibili letture descrittive possano incidere sulla legalità del diniego.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un segno figurativo costituito essenzialmente da una figura geometrica elementare, come un cerchio appena interrotto, è privo di carattere distintivo quando non contiene elementi facilmente e immediatamente memorizzabili tali da essere percepiti dal pubblico di riferimento come indicazione dell’origine التجارية dei prodotti e servizi. La semplice astrattezza o ambiguità del segno, così come la registrazione in altri Stati o una diversa prassi di EUIPO, non bastano a superare il motivo assoluto di rifiuto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi

Rifiuto di registrazione nell’UE di un marchio figurativo consistente in un cerchio interrotto

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Coinbase, Inc. contro la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rifiuto di protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE. Il diniego si fondava sul motivo assoluto di rifiuto per mancanza di carattere distintivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Coinbase aveva chiesto estensione all’Unione europea della registrazione internazionale n. 1629156 per un segno figurativo rappresentato da un cerchio nero interrotto sul lato destro. La domanda riguardava un ampio elenco di prodotti e servizi nelle classi 9, 35, 36, 41 e 42, perlopiù nel settore finanziario, dei pagamenti digitali, delle criptovalute, del software e dei servizi tecnologici e formativi connessi.

L’esaminatore aveva respinto la domanda con decisione del 18 agosto 2022. In appello, la prima commissione di ricorso di EUIPO ha confermato il diniego con decisione del 30 marzo 2023, ritenendo che il segno fosse un semplice elemento geometrico privo di qualsiasi caratteristica memorabile in grado di svolgere la funzione di indicazione d’origine.

Domande e motivi dedotti dalla ricorrente

Coinbase chiedeva l’annullamento della decisione contestata e, in sostanza, che fosse dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non ostava alla registrazione del segno per i prodotti e servizi indicati.

La ricorrente articolava due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sostenendo che il segno fosse astratto, ambiguo e suscettibile di più interpretazioni, tra cui quella di una insolita lettera "C";
  • violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, invocando precedenti decisioni di EUIPO, la registrazione del segno in alcuni Stati membri e in vari Paesi terzi, nonché una pretesa incoerenza della prassi amministrativa.

Normativa e criteri applicati dal Tribunale

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non sono registrabili i marchi privi di carattere distintivo. Il carattere distintivo va valutato in funzione dei prodotti e servizi interessati e della percezione del pubblico di riferimento; un segno è distintivo solo se consente di identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi e di distinguerli da quelli di altre imprese.

Nel caso di specie, il pubblico rilevante era costituito da consumatori professionali e operatori del settore finanziario e delle criptovalute nell’intera Unione, con un livello di attenzione superiore alla media. Tuttavia, il Tribunale precisa che la specializzazione del pubblico non modifica i criteri giuridici applicabili alla valutazione della distintività.

Ragionamento del Tribunale sul carattere distintivo del segno

Secondo il Tribunale, il segno contestato rappresenta un cerchio con un’interruzione sul lato destro ed è quindi una forma geometrica elementare e poco caratterizzata. La giurisprudenza richiamata afferma che un segno eccessivamente semplice, costituito da una figura geometrica di base, non è normalmente idoneo a essere percepito come marchio, salvo acquisizione di carattere distintivo tramite uso, circostanza non dedotta nel caso di specie.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il segno sarebbe facilmente memorizzabile per via della sua interruzione o della linea non continua: l’interruzione è un elemento minimo, inseparabile dalla forma complessiva, e non sufficiente a conferire al segno una qualità distintiva immediatamente percepibile. Non convince neppure l’argomento delle molteplici interpretazioni possibili, poiché il pubblico vedrebbe anzitutto un cerchio appena rotto, non un simbolo suscettibile di attribuzioni semantiche varie.

Irrilevanza della presunta lettura come lettera "C" e della descrittività evocata

Coinbase sosteneva che una parte del pubblico avrebbe letto il segno come una stilizzazione della lettera "C". Il Tribunale esclude tale percezione: il cerchio interrotto non presenta, rispetto a una vera lettera "C", la stessa forma, né l’insieme del segno contiene altri elementi che inducano a tale lettura. È inoltre irrilevante che la denominazione della società inizi con tale lettera, poiché il nome del richiedente non figura nel marchio.

Quanto ai passaggi della decisione amministrativa che evocavano una possibile percezione descrittiva del segno come lettera "C", il Tribunale li considera mere osservazioni ad abundantiam. Poiché la decisione si fondava comunque sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e sulla natura eccessivamente semplice del segno, tali rilievi non potevano incidere sull’esito del giudizio.

Prassi precedente di EUIPO e registrazioni in altri ordinamenti

Il Tribunale ribadisce che il sistema del marchio dell’Unione è autonomo rispetto ai sistemi nazionali e alle decisioni di Paesi terzi. La registrabilità di un segno come marchio dell’Unione va valutata solo alla luce del diritto dell’Unione e non vincola EUIPO il fatto che il segno sia stato registrato altrove.

Lo stesso vale per la prassi decisionale precedente di EUIPO: le decisioni amministrative pregresse non possono prevalere sulla corretta applicazione del regolamento 2017/1001 in ciascun caso concreto. Il Tribunale osserva inoltre che i segni invocati dalla ricorrente nelle decisioni precedenti presentavano comunque un grado di stilizzazione maggiore e una semplicità meno assimilabile a una figura geometrica di base.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Poiché Coinbase è risultata soccombente e si è tenuta l’udienza, la società è condannata alle spese, conformemente alla richiesta di EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • un segno figurativo costituito da una forma geometrica elementare, se non arricchito da elementi memorizzabili, è normalmente privo di carattere distintivo;
  • l’attenzione elevata del pubblico professionale non abbassa la soglia giuridica richiesta per la distintività;
  • la registrazione del medesimo segno in altri ordinamenti o una diversa prassi di EUIPO non fondano, da soli, un diritto alla registrazione nell’Unione;
  • le considerazioni svolte solo per completezza nella decisione amministrativa non incidono sulla sua legittimità se esistono altri motivi sufficienti a giustificarla.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeacarattere distintivoprocedimenti dinanzi a euiporegistrazioni internazionali designanti l’unione europea

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