Corte di giustizia, Ordinanza C-463/23
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 giugno 2024. — Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Roma 1 contro Lamaro Appalti Spa Unipersonale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emanare la propria sentenza – Articolo 94 del regolamento di procedura – Requisito relativo all’illustrazione della normativa nazionale applicabile, del collegamento fra tale normativa e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione nonché dei motivi che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-463/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto come manifestamente irricevibile la domanda pregiudiziale della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Il rinvio, molto ampio, contestava la riforma della giustizia tributaria italiana sotto i profili dell’indipendenza del giudice e della parità di trattamento tra giudici tributari e magistrati tributari. Tuttavia la Corte ha ritenuto che mancassero precisazioni sufficienti sul diritto nazionale applicabile e, soprattutto, che non fosse dimostrato il nesso necessario tra le questioni sollevate e la decisione da adottare nel procedimento principale.
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per difetto di collegamento sufficientemente precisato tra le questioni UE e la controversia tributaria principale, nonché per insufficiente illustrazione della normativa nazionale rilevante.
La questione giuridica
Se le disposizioni del diritto dell’Unione invocate in tema di indipendenza del giudice, parità di trattamento e condizioni di lavoro ostino alla disciplina italiana della giustizia tributaria introdotta dalla legge n. 130/2022 e, in particolare, se i giudici tributari del collegio del rinvio possano considerarsi indipendenti e, in tal caso, se vi siano discriminazioni tra giudici tributari e magistrati tributari quanto a status, trattamento economico, previdenza, ferie e età pensionabile.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile un rinvio pregiudiziale quando l’ordinanza di rinvio non espone con chiarezza e precisione il contenuto della normativa nazionale applicabile, il nesso tra tale normativa e le disposizioni dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione, e soprattutto non dimostra che la risposta della Corte sia oggettivamente necessaria per decidere la controversia principale o la questione procedurale pendente; questioni generali sull’indipendenza della giustizia tributaria o su presunte discriminazioni tra categorie di giudici, se non collegate concretamente al giudizio a quo, non sono ricevibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 2 TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articoli 20, 21, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 97/81/CE
- Direttiva 1999/70/CE
- Direttiva 2000/78/CE
- Direttiva 2003/88/CE
- Direttiva (UE) 2019/1152
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile in materia di giustizia tributaria
La Corte di giustizia (Settima Sezione) ha deciso con ordinanza del 20 giugno 2024 nel procedimento C-463/23, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nell’ambito di una controversia fiscale tra Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1 e Lamaro Appalti SpA Unipersonale. Il rinvio riguardava, in sostanza, l’impatto della riforma della giustizia tributaria italiana sull’indipendenza dei giudici tributari e su asserite disparità di trattamento tra giudici tributari e magistrati tributari.
Fatti e procedimento principale
La controversia principale concerneva un avviso di accertamento IRAP notificato alla Lamaro in relazione alla deducibilità di costi di sponsorizzazione qualificati dall’amministrazione finanziaria come spese di rappresentanza. Dopo l’annullamento dell’atto da parte del primo giudice, l’amministrazione ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
Nel corso del giudizio di appello, la Lamaro ha presentato un’istanza di ricusazione nei confronti di due membri del collegio, invocando il codice di procedura civile. Il giudice del rinvio ha collegato tale istanza al più ampio tema dell’indipendenza dell’organo giudicante, anche alla luce della legge n. 130/2022, che ha riformato la giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la figura del magistrato tributario e una nuova composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha formulato sei quesiti, sostanzialmente volti a chiedere se:
- la nuova disciplina italiana della giustizia tributaria, in particolare quanto a composizione e poteri del CPGT, ostasse ai principi di indipendenza del giudice, Stato di diritto e tutela giurisdizionale effettiva;
- i magistrati tributari e i giudici tributari potessero considerarsi, rispettivamente, giudici indipendenti o lavoratori comparabili;
- le differenze di trattamento tra le due categorie in termini di retribuzione, previdenza, ferie e cessazione dall’incarico fossero compatibili con le direttive sul lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, sull’orario di lavoro, sulla parità di trattamento e sulle condizioni di lavoro trasparenti.
Quadro normativo richiamato
La domanda di pronuncia pregiudiziale richiamava numerose disposizioni di diritto dell’Unione, tra cui l’articolo 267 TFUE, l’articolo 53, paragrafo 2, e l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché gli articoli 20, 21, 31 e 47 della Carta. Inoltre, erano menzionate le direttive 97/81/CE, 1999/70/CE, 2000/78/CE, 2003/88/CE e (UE) 2019/1152.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di rinvio pregiudiziale: il meccanismo dell’articolo 267 TFUE serve alla cooperazione tra giudici nazionali e Corte ed è ammissibile solo se l’interpretazione richiesta è oggettivamente necessaria per risolvere la controversia pendente. Il giudice del rinvio deve inoltre esporre in modo chiaro il contesto di fatto e di diritto, il contenuto delle norme nazionali applicabili e il nesso tra tali norme e le disposizioni dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero rispettati. In particolare:
- la controversia principale, relativa a un avviso IRAP, non presentava un collegamento percepibile con le numerose disposizioni di diritto dell’Unione invocate;
- non era spiegato in modo sufficiente come le risposte della Corte potessero incidere sulla decisione dell’istanza di ricusazione o su altre questioni procedurali di diritto interno;
- le disposizioni nazionali richiamate erano indicate in modo frammentario e senza chiarire quale fosse esattamente la base giuridica rilevante;
- le lunghe considerazioni sulla riforma della giustizia tributaria e sull’indipendenza dei giudici non permettevano di comprendere il nesso concreto con il giudizio a quo.
Esame delle singole questioni
La Corte ha precisato che la prima questione, relativa alla composizione e ai poteri del nuovo CPGT, non spiegava perché una risposta sarebbe stata necessaria per decidere l’istanza di ricusazione. La seconda questione, concernente il rapporto tra magistrati tributari e MEF, era comunque irrilevante perché i membri del collegio non avevano lo status di magistrati tributari, bensì di giudici tributari.
Poiché la terza e la quarta questione erano subordinate a una risposta positiva alle prime due, esse non sono state esaminate. Anche la quinta e la sesta questione, relative a differenze di trattamento economico, previdenziale e all’età di pensionamento, sono state ritenute prive di un collegamento apparente con il merito della controversia e con l’istanza di ricusazione.
Decisione
La Corte ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Le spese del giudizio principale restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente processuale interno.
Principio affermato
Il rinvio pregiudiziale deve essere fondato su un bisogno interpretativo concreto e funzionale alla decisione della controversia principale; quando il giudice del rinvio solleva questioni generali sull’assetto istituzionale o sulle condizioni di lavoro dei giudici senza chiarire la normativa nazionale rilevante e il nesso con il caso concreto, la domanda è manifestamente irricevibile.
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