Tribunale, Sentenza T-738/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 19 June 2024. — Igor Rotenberg v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintaining the applicant’s name on the list – Definition of ‘benefitting from Russian decision-makers’ – Definition of ‘benefitting from the Government of the Russian Federation’ – Article 2(1)(d) and (f) of Decision 2014/145/CFSP – Obligation to state reasons – Error of assessment – Proportionality – Right to property – Freedom to conduct a business. — Case T-738/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Igor Rotenberg contro il mantenimento del suo nome nelle liste UE di congelamento fondi relative alla crisi ucraina. Ritiene inammissibile la censura diretta contro la lettera del Consiglio del 16 settembre 2022 e respinge sia la doglianza sulla motivazione sia quella sull'errore di valutazione. Decisivo è il vantaggio economico derivante dalla partecipazione del ricorrente in RTITS, concessionaria del sistema Platon, attribuito senza gara dal Governo russo.
Mantenimento di Igor Rotenberg negli elenchi UE delle misure restrittive contro la Russia per il criterio del "beneficiare" da decision-makers e dal governo della Federazione russa
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia legittimamente mantenuto Igor Rotenberg nelle liste sanzionatorie sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della Decisione 2014/145/PESC, in particolare per aver "beneficiato" di decision-makers russi o del Governo della Federazione russa; se la motivazione fosse sufficiente; se vi fosse errore di valutazione; e se le misure fossero sproporzionate e lesive del diritto di proprietà e della libertà di impresa.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato legittimo il mantenimento di Igor Rotenberg nelle liste UE perché il Consiglio ha dimostrato, con un sufficiente supporto fattuale, che il ricorrente beneficiava della concessione attribuita senza gara alla società RTITS, dalla quale traeva vantaggi economici rilevanti e duraturi riconducibili al Governo della Federazione russa; tale circostanza è sufficiente ai fini dei criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della Decisione 2014/145/PESC, senza necessità di provare un nesso diretto tra il beneficio e l'annessione della Crimea o la destabilizzazione dell'Ucraina. La motivazione era adeguata, il ricorso alla nozione di beneficio non è stato ritenuto sproporzionato, e la restrizione al diritto di proprietà e alla libertà di impresa è stata considerata giustificata e proporzionata rispetto all'obiettivo di pressione sulla Russia.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), Decisione 2014/145/PESC
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
- Decisione (PESC) 2022/1530
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 16, 17 e 47
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Mantenimento di Igor Rotenberg nelle liste UE di congelamento fondi
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Igor Rotenberg contro la Decisione (PESC) 2022/1530 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, nella parte in cui mantengono il suo nome negli elenchi delle misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti di persone ed entità ritenute coinvolte nel sostegno alle azioni che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Fatti e procedimento
Il Consiglio aveva inizialmente inserito il ricorrente negli elenchi nel 2022, poi ne aveva confermato il mantenimento con gli atti impugnati del 14 settembre 2022. Con lettera del 16 settembre 2022, il Consiglio informava il ricorrente della decisione di mantenerlo in lista e, successivamente, gli trasmetteva il fascicolo probatorio. Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti e della lettera, nonché la condanna del Consiglio alle spese.
Normativa rilevante
La base giuridica generale delle misure restrittive è ricondotta agli articoli 29 TUE e 215 TFUE, oltre che alla Decisione 2014/145/PESC e al Regolamento (UE) n. 269/2014, come modificati nel 2022. In particolare, la causa ruota attorno all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della Decisione 2014/145/PESC, che consente il congelamento di fondi per persone o entità che sostengono o beneficiano di decision-makers russi o del Governo della Federazione russa. Il Tribunale richiama inoltre gli articoli 16, 17 e 47 della Carta, l'articolo 296 TFUE sul dovere di motivazione, l'articolo 5, paragrafo 4, TUE sul principio di proporzionalità e, sul piano processuale, gli articoli 84 e 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
Inammissibilità della censura contro la lettera del 16 settembre 2022
Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di annullamento della lettera del 16 settembre 2022. Essa è qualificata come atto meramente informativo, successivo all'adozione degli atti impugnati, privo di effetti giuridici autonomi sulla posizione del ricorrente e quindi non impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
Eccezione di illegittimità
Il ricorrente aveva sollevato, in replica, un'eccezione di illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della Decisione 2014/145/PESC, sostenendo che la nozione di "beneficio" fosse eccessivamente ampia e incompatibile con gli articoli 16 e 17 della Carta. Il Tribunale dichiara tale eccezione irricevibile perché proposta tardivamente e non fondata su elementi nuovi emersi nel corso del giudizio.
Obbligo di motivazione e tutela giurisdizionale effettiva
Il Tribunale respinge la censura relativa alla motivazione. La formulazione utilizzata dal Consiglio, che descrive il ricorrente come imprenditore russo, maggior azionista di Gazprom Drilling, ex co-interessato in SGM e soggetto che beneficia di contratti pubblici e di rapporti con il potere russo, è ritenuta sufficientemente chiara, precisa e non stereotipata. La motivazione consente al ricorrente di comprendere le ragioni dell'iscrizione, di contestarla davanti al giudice dell'Unione e al giudice di esercitare il proprio controllo.
Valutazione del merito: nozione di "beneficiare" di decision-makers o del Governo russo
Il Tribunale ricostruisce i criteri applicabili richiamando la propria giurisprudenza precedente, in particolare le cause Rotenberg, Sabra, Shakutin, OT e Mordashov. Precisa che:
- non è necessario dimostrare che il soggetto abbia beneficiato personalmente dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina;
- la nozione di beneficio va intesa come vantaggio di qualsiasi natura;
- non basta, di per sé, risultare vincitore di una o più gare pubbliche;
- il contesto geopolitico e l'obiettivo di pressione sulle autorità russe devono essere tenuti presenti.
Il Tribunale distingue però le diverse partecipazioni del ricorrente nelle società citate dal Consiglio. Per SGM, Gazprom Drilling e Mostotrest, rileva che il ricorrente non risultava più titolare o dirigente nelle date pertinenti, e comunque tali elementi, da soli, non bastano a fondare il mantenimento in lista sulla base di dati non contemporanei agli atti impugnati.
Elemento decisivo: la partecipazione in RTITS e la concessione Platon
La parte centrale del ragionamento riguarda RT-Invest Transport Systems (RTITS), società cui era affidata la gestione del sistema elettronico di riscossione dei pedaggi per i mezzi pesanti sulle strade federali russe. Il Tribunale osserva che:
- la concessione è stata attribuita senza gara;
- il contratto è stato concluso con il Governo russo;
- il ricorrente deteneva il 23,5% delle azioni di RTITS al momento degli atti impugnati;
- da tale partecipazione egli traeva benefici economici rilevanti e continuativi, anche sotto forma di dividendi.
Secondo il Tribunale, questo vantaggio costituisce un beneficio concesso dal Governo della Federazione russa, sufficiente a integrare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della Decisione 2014/145/PESC. Ne consegue che il mantenimento del nome di Igor Rotenberg nelle liste è giustificato.
Proporzionalità e diritti fondamentali
Il Tribunale riconosce che le misure incidono sul diritto di proprietà e sulla libertà di impresa, ma ritiene la restrizione giustificata da un obiettivo di interesse generale dell'Unione: esercitare pressione sulle autorità russe affinché cessino le azioni destabilizzanti nei confronti dell'Ucraina. Il congelamento dei fondi è considerato proporzionato anche perché accompagnato da riesame periodico e da possibilità di autorizzazioni per esigenze essenziali o per specifiche deroghe.
Esito e dispositivo
Il ricorso è respinto integralmente. La domanda relativa alla lettera del 16 settembre 2022 è dichiarata inammissibile; le censure di motivazione, di errore di valutazione e di violazione dei diritti fondamentali sono respinte nel merito. Il ricorrente è condannato alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 giu 2024Tribunale, Sentenza T-304/23
- Sentenza · 18 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-352/22
- Sentenza · 18 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-551/22
- Sentenza · 18 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-753/22
- Sentenza · 20 giu 2024Corte di giustizia, Ordinanza C-463/23
- Sentenza · 20 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-420/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →