Corte di giustizia, Sentenza C-753/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2024. — QY contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Impossibilità per le autorità di uno Stato membro di respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile a causa del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in tale altro Stato membro – Esame di detta domanda di asilo da parte di tali autorità nonostante il riconoscimento dello status di rifugiato in tale altro Stato membro – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Esame individuale. — Causa C-753/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce che, in assenza di un sistema di riconoscimento automatico e reciproco dello status di rifugiato tra Stati membri, la presenza di una precedente decisione favorevole adottata da un altro Stato membro non vincola di per sé la nuova autorità ad accordare lo status. Tuttavia, quando la domanda non può essere respinta come inammissibile perché il ritorno nello Stato membro che ha già riconosciuto la protezione esporrebbe il richiedente a un rischio grave ex articolo 4 Carta, l’autorità nazionale deve riesaminare la domanda nel merito in modo pieno e aggiornato. La decisione precedente va comunque considerata integralmente nel nuovo esame.
Rinvio pregiudiziale sulla possibilità per uno Stato membro di riesaminare nel merito una domanda di protezione internazionale quando il richiedente ha già ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, ma non può essere rinviato in quest’ultimo per il rischio di trattamenti inumani o degradanti.
La questione giuridica
Se, quando uno Stato membro non può dichiarare inammissibile una nuova domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 perché il rinvio al primo Stato membro esporrebbe il richiedente a un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta, esso sia tenuto a riconoscere automaticamente lo status di rifugiato già concesso da quell’altro Stato membro oppure debba procedere a un nuovo esame individuale, completo e aggiornato della domanda.
Principio di diritto
Se uno Stato membro non può avvalersi del motivo di inammissibilità previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 perché il richiedente rischierebbe, nello Stato membro che gli ha già concesso la protezione, trattamenti inumani o degradanti vietati dall’articolo 4 della Carta, l’autorità dello Stato membro investito della nuova domanda non deve riconoscere automaticamente lo status di rifugiato già accordato altrove. Essa deve invece svolgere un nuovo esame individuale, completo e aggiornato della domanda, nell’ambito di una nuova procedura conforme alle direttive 2011/95 e 2013/32, tenendo però pienamente conto della precedente decisione di concessione e degli elementi che la sorreggono.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4 TUE
- Articolo 78 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 4
Rinvio pregiudiziale sulla nuova domanda di asilo dopo un precedente riconoscimento in un altro Stato membro
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Germania) in materia di protezione internazionale e coordinamento tra Stati membri. La Corte è chiamata a stabilire se, quando non è possibile applicare l’inammissibilità per precedente riconoscimento della protezione in un altro Stato membro a causa del rischio di trattamenti vietati dall’articolo 4 della Carta, la nuova autorità debba riconoscere automaticamente lo status di rifugiato oppure riesaminare la domanda nel merito.
Fatti e procedimento principale
QY, cittadina siriana, aveva ottenuto lo status di rifugiata in Grecia nel 2018. Successivamente ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale in Germania. Un giudice amministrativo tedesco aveva già accertato che, in Grecia, QY correva un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta, con conseguente impossibilità di rinvio verso tale Stato membro.
Con decisione del 1 ottobre 2019, l’Ufficio federale tedesco ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, concedendo però la protezione sussidiaria. Il ricorso di QY è stato respinto dal Verwaltungsgericht, che ha ritenuto infondata la domanda nel merito perché QY non rischiava persecuzioni in Siria. Dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, QY ha sostenuto che l’Ufficio federale fosse vincolato dal precedente riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Grecia.
Questioni giuridiche sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 impedisca o meno un nuovo esame nel merito quando la domanda non può essere dichiarata inammissibile per rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta nello Stato membro che ha già concesso la protezione;
- l’articolo 13 della direttiva 2011/95 imponga un riconoscimento automatico dello status di rifugiato già concesso da un altro Stato membro;
- l’autorità competente debba, in alternativa, svolgere un nuovo esame individuale, completo e aggiornato della domanda.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 78 TFUE, come base del sistema europeo comune di asilo;
- il regolamento n. 604/2013, articolo 3, paragrafo 1, secondo periodo, sul principio della domanda esaminata da un solo Stato membro;
- la direttiva 2011/95, in particolare gli articoli 4 e 13, nonché gli articoli 3 e 29;
- la direttiva 2013/32, in particolare gli articoli 10 e 33, e il considerando 43;
- l’articolo 4 della Carta.
Ragionamento della Corte: assenza di riconoscimento automatico
La Corte osserva anzitutto che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste una norma che imponga agli Stati membri di riconoscere automaticamente le decisioni di concessione dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Né la direttiva 2011/95 né la direttiva 2013/32, né il regolamento n. 604/2013 prevedono un simile meccanismo di mutuo riconoscimento.
La Corte sottolinea che il sistema europeo comune di asilo è costruito in modo progressivo e che l’obiettivo di uno status uniforme valido in tutta l’Unione, evocato dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera a), TFUE, non è ancora stato pienamente realizzato dal legislatore dell’Unione. Gli Stati membri possono comunque introdurre disposizioni più favorevoli, ma la Germania non si è avvalsa di tale facoltà.
Ragionamento della Corte: obbligo di nuovo esame individuale
Pur escludendo il riconoscimento automatico, la Corte afferma che, quando lo Stato membro adito non può dichiarare la domanda inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 perché il richiedente non può essere rinviato nello Stato membro che gli ha già concesso la protezione a causa di un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti, esso deve procedere a un nuovo esame individuale, completo e aggiornato.
Questo esame deve svolgersi secondo i criteri degli articoli 4 e 13 della direttiva 2011/95 e dell’articolo 10 della direttiva 2013/32, che impongono una valutazione individuale, obiettiva e imparziale, basata su informazioni precise e aggiornate. Se il richiedente soddisfa le condizioni sostanziali per essere considerato rifugiato, lo Stato membro deve riconoscergli lo status, senza margine discrezionale.
Rilevanza della precedente decisione favorevole e cooperazione tra autorità
La Corte precisa però che la precedente decisione di un altro Stato membro non è irrilevante: l’autorità nazionale deve tenerne pienamente conto, insieme agli elementi che l’hanno fondata. Per assicurare coerenza tra le decisioni dei diversi Stati membri e in forza del principio di leale cooperazione, la Corte richiama anche l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché l’articolo 36 della direttiva 2011/95 e l’articolo 49 della direttiva 2013/32.
Ne consegue che l’autorità che esamina la nuova domanda deve avviare quanto prima uno scambio di informazioni con l’autorità dello Stato membro che ha già concesso la protezione, informandola della nuova domanda e chiedendo gli elementi che hanno condotto al precedente riconoscimento.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che, quando l’autorità competente di uno Stato membro non può respingere come inammissibile la domanda ex articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 per il rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta nello Stato membro che ha già concesso la protezione, essa deve aprire una nuova procedura e svolgere un esame individuale, completo e aggiornato della domanda. Non è tenuta a riconoscere automaticamente lo status di rifugiato già riconosciuto altrove, ma deve tenere pienamente conto di quella decisione e dei suoi presupposti.
Principio affermato
La sentenza afferma che, in assenza di un meccanismo di riconoscimento reciproco automatico dello status di rifugiato, il previo riconoscimento in un altro Stato membro non vincola di per sé lo Stato membro adito da una nuova domanda; tuttavia, se la domanda non può essere dichiarata inammissibile perché il richiedente rischierebbe nel primo Stato membro trattamenti inumani o degradanti, la nuova autorità deve riesaminare la domanda nel merito, in modo pieno e aggiornato, considerando integralmente la precedente decisione di protezione.
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