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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38638/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna, deducendo: 1) violazione degli artt. 23 e 23-bis del d.l. 28/10/2020, n. 137 perché il giudizio d'appello si è svolto con trattazione cartolare nonostante nella comparsa di appello fosse stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; nullità per violazione del diritto di difesa perché al difensore non sarebbero state notificate le conclusioni del Procuratore generale; 2) motivazione inadeguata e contraddittoria nel rigetto della richiesta di perizia sulla capacità di intendere e di volere, ossia il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente valutato o giustificato il diniego alla rinnovazione peritale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che: la norma sul divieto di trattazione cartolare riguarda l'effettivo svolgimento della rinnovazione istruttoria e non la fase preliminare di ammissione della prova; le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate al difensore tramite PEC quindici giorni prima dell'udienza; la richiesta di perizia è stata correttamente rigettata perché la difesa non ha fornito elementi specifici e concreti idonei a superare la presunzione di capacità d'intendere e di volere dell'imputata e la Corte d'appello ha motivato logicamente il diniego, avendo esaminato certificati e relazioni mediche e ritenuto inesistente la consulenza di parte priva di sottoscrizione. Per l'inammissibilità viene applicata la condanna alle spese processuali e la sanzione di euro 3.000 a carico della ricorrente a titolo di contribuzione alla cassa delle ammende; non sono state liquidate spese per la parte civile per mancata partecipazione decisiva.

Norme richiamate

  • art. 23 e 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    La previsione che limita la trattazione cartolare fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale riguarda l'effettivo svolgimento della rinnovazione e non la fase preliminare di ammissione della prova; se la difesa vuole l'udienza orale deve formulare espressa richiesta alla Corte.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di appello la rinnovazione istruttoria è possibile solo se il giudice ritiene di non poter decidere sullo stato degli atti; le parti hanno mera facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria e non un diritto alla raccolta della prova più ampio rispetto al primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione per contraddittorietà è rilevante in Cassazione solo se riguarda inconciliabili affermazioni presenti nella motivazione della decisione impugnata; non è utilizzabile per censurare atti o documenti nel fascicolo quando la contraddittorietà non sia nella motivazione stessa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata la Corte può condannare l'imputato alle spese del procedimento e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, irrogare contributi a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se si chiede la trattazione orale o la rinnovazione dell'istruttoria in appello è necessario formulare espressa e tempestiva richiesta alla Corte; l'assenza di tale richiesta può legittimare la trattazione cartolare.
  • Le notifiche e comunicazioni del Pubblico Ministero o del Procuratore generale in Cassazione possono essere effettuate tramite PEC; la prova della ricezione è decisiva per escludere violazioni del diritto di difesa.
  • Per ottenere una perizia sulla capacità di intendere e volere di un maggiorenne occorre allegare elementi specifici, concreti e di segno contrario alla presunzione di capacità: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La censura per contraddittorietà della motivazione in Cassazione vale solo se la decisione impugnata contiene proposizioni decisorie irreconciliabili tra loro; non è ammessa una critica che si limiti a contestare la valutazione degli atti di causa.
  • Nel rito abbreviato d'appello la discrezionalità del giudice sulla necessità di integrazione istruttoria è ampia e il rigetto, se logicamente e congruamente motivato, è difficilmente sindacabile in Cassazione.

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