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Ordinanza

Ordinanza n. 1726/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 1581/2024.

Giustizia amministrativa202503934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha assegnato alle parti quindici giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per presentare memorie sulla divergenza tra la sentenza indicata nel ricorso come passata in giudicato e quella risultante dal certificato depositato. Ha rinviato la causa all'udienza camerale del 14 aprile 2026.

TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1581/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In camera di consiglio il TAR ha rilevato che il certificato di passaggio in giudicato depositato dalla parte ricorrente riguarda, tuttavia, la diversa sentenza n. 1521/2024 e non la sentenza n. 1581/2024. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto alle parti tale questione, assegnando un termine per il deposito di memorie o documenti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    La disposizione è applicata per consentire alle parti di interloquire su una questione rilevata d'ufficio dal giudice prima della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esistenza e dell'esatta identificazione del giudicato da eseguire costituisce un presupposto preliminare della decisione; una discordanza tra la sentenza indicata nel ricorso e il certificato di passaggio in giudicato giustifica un approfondimento istruttorio prima della definizione della domanda.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve consentire alle parti di presentare memorie o documenti su di essa prima di definire il giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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