Ordinanza n. 880/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, o silenzio-inadempimento, sull'istanza di accesso del 11 aprile 2026 a un documento contenente una domanda di aggravamento sanitario acquisita dall'amministrazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, ovvero del diniego, dell'Istituto previdenziale in relazione a un'istanza di accesso trasmessa via PEC l'11 aprile 2026. L'accesso riguardava un documento acquisito il 10 novembre 2023 e contenente una domanda di aggravamento inoltrata per conto dell'interessato dall'ENAC, rilevante ai fini dell'accertamento della condizione sanitaria necessaria per il riconoscimento o il ripristino della pensione di inabilità. Il ricorrente ha inoltre chiesto di ordinare all'amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., nonché il risarcimento del danno asseritamente derivato dal mancato accesso e dall'omesso provvedimento, ritenendo il documento indispensabile per correggere il decreto di omologa dell'accertamento sanitario emesso nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso, né ha pronunciato sull'illegittimità del silenzio o sulle domande di condanna e risarcimento. Ritenendo necessario acquisire elementi per decidere, ha disposto un'istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'Istituto previdenziale di depositare una breve relazione sui fatti di causa e l'istanza di accesso trasmessa via PEC l'11 aprile 2026 in formato .eml, così da consentire anche la verifica degli allegati. L'adempimento dovrà essere eseguito entro sei giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dal ricorrente, onerato di provvedervi. È stata fissata per il prosieguo della fase cautelare l'udienza camerale del 22 giugno 2026. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
artt. 2 e 12 l. 118/1971
Richiamati nel ricorso come disposizioni relative al trattamento previdenziale costituito dalla pensione di inabilità.
artt. 2 e 13 l. 118/1971
Richiamati nel ricorso in relazione alla pensione di invalidità nella quale il trattamento del ricorrente sarebbe stato degradato.
art. 445-bis c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento giudiziario per l'accertamento tecnico preventivo della condizione sanitaria e al decreto di omologa che il ricorrente intende correggere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Utilizzati dal TAR come base normativa per disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a sostegno dell'ordine di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente risultante dalle modifiche indicate, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda di accesso richiede la verifica del contenuto dell'istanza, dei relativi allegati e della ricostruzione dei fatti da parte dell'amministrazione, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori prima di definire il giudizio.
- Nel caso di un'istanza di accesso trasmessa via PEC, il deposito del messaggio in formato .eml può essere ordinato per consentire al giudice di verificare sia il contenuto della richiesta sia gli atti allegati.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce al giudice amministrativo di richiedere d'ufficio una relazione sui fatti di causa e la documentazione necessaria per decidere.
- Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la sua diffusione deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
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