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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14360/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito del diniego di una definizione agevolata relativa a versamenti ILOR e IRPEG per gli anni 2003 e 2004, richiesta ai sensi dell'art. 9-bis della l. n. 289/2002. La società sosteneva di poter beneficiare, per i pagamenti effettuati in definizione, della sospensione degli adempimenti tributari prevista per i soggetti colpiti dal sisma che aveva interessato la Sicilia orientale nel 2002, nonché delle ulteriori riduzioni introdotte dalla l. n. 296/2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, richiamando una propria precedente decisione sul diniego di condono. In Cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che la CTR avesse attribuito indebitamente efficacia di giudicato a una precedente decisione non definitiva; 2) violazione dell'art. 9-bis l. n. 289/2002, in combinato con l'art. 1, comma 1101, l. n. 296/2006, sostenendo che la definizione degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona solo con il pagamento integrale e non consente proroghe o ulteriori dilazioni, sicché non sarebbero applicabili né la sospensione per il sisma né la riduzione successiva; 3) violazione dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e degli artt. 10-13 l. n. 342/2000, per la presenza tra i tributi anche di un'imposta sostitutiva su rivalutazione volontaria di beni, ulteriore indice dell'esistenza di una preclusione ai benefici; 4) violazione dell'art. 108 TFUE, prospettando che il beneficio costituisse aiuto di Stato subordinato alle condizioni della decisione della Commissione UE C(2015) final, senza che la società avesse allegato la funzionalità dell'aiuto ai danni effettivamente subiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato o inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva attribuito efficacia di giudicato alla precedente sentenza, ma l'aveva richiamata solo per motivare per relationem. Il secondo motivo è stato respinto nel merito, applicando l'orientamento consolidato secondo cui la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari prevista per i soggetti colpiti dal sisma si estende anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, in assenza di eccezioni testuali. Il terzo motivo è stato assorbito, essendo dipendente dal secondo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la decisione della Commissione UE evocata riguardava un diverso profilo agevolativo rispetto a quello oggetto della causa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite; la Corte ha inoltre escluso la condanna ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'Agenzia è amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente perché la CTR non aveva fondato la decisione sul giudicato sostanziale, ma aveva solo richiamato una precedente pronuncia per motivare per relationem.

  • art. 9-bis della l. n. 289/2002

    La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti è stata considerata compatibile con l'applicazione della sospensione dei termini prevista per i contribuenti colpiti dal sisma, in base a un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata.

  • art. 4 del d.l. n. 245/2002

    La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, senza introdurre limitazioni non previste dalla legge.

  • art. 1, comma 1101, della l. n. 296/2006

    La questione relativa alla sua applicabilità resta superata dal rigetto del motivo principale sulla sospensione dei termini; il motivo che la richiama è comunque infondato nella prospettiva dell'Agenzia.

  • art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006

    La censura è stata assorbita dal rigetto del secondo motivo; non ha autonomamente inciso sulla decisione.

  • artt. 10-13 della l. n. 342/2000

    Richiamati dall'Agenzia per evidenziare la natura agevolativa di un'imposta sostitutiva, ma senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 108 TFUE

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la decisione UE evocata riguardava un diverso profilo agevolativo, non direttamente pertinente alla sospensione degli adempimenti tributari oggetto della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica dell'Agenzia, patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione di legge in cassazione deve cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si dirige contro un passaggio motivazionale non decisivo o non effettivamente posto a fondamento della decisione.
  • La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari disposta per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi si applica anche alle rate di definizioni agevolate non ancora pagate e poi iscritte a ruolo, se la legge non prevede espressamente limitazioni o eccezioni.
  • Nell'interpretazione delle misure fiscali agevolative collegate a calamità naturali, non è consentito introdurre per via interpretativa restrizioni non testuali che svuotino la finalità di favore perseguita dal legislatore.
  • Una censura che invochi il diritto dell'Unione deve essere specifica e pertinente al profilo effettivamente controverso; è inammissibile il motivo che richiami un regime di aiuti di Stato riferito a un diverso beneficio rispetto a quello oggetto della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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