Cassazione Penale, Sentenza n. 24022/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata in relazione a contestazioni di rapina aggravata e lesioni aggravate. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva; il Tribunale di Cagliari, decidendo sull’appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ha confermato il rigetto. L’indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto delle esigenze cautelari, in particolare sull’attualità del pericolo di reiterazione. Ha sostenuto che il Collegio del riesame avesse motivato in modo apparente, valorizzando un precedente risalente e non tenendo conto delle sue dichiarazioni confessorie; ha aggiunto di non avere precedenti per evasione e ha contestato l’affermazione di incompatibilità tra arresti domiciliari e sua personalità, assumendo che la misura domiciliare non richiederebbe un soggetto già incline al rispetto delle regole, ma solo una limitazione effettiva della libertà che impedisca violazioni delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava realmente con la motivazione del Tribunale sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, e manifestamente infondato, perché fondato sull’erroneo presupposto che gli arresti domiciliari prescindano dalla capacità del destinatario di osservare le prescrizioni imposte. La Corte ha valorizzato la ricostruzione delle modalità particolarmente violente e aggressive della rapina, la condanna già intervenuta in primo grado e il precedente specifico richiamato dal giudice cautelare, giudicando logica la prognosi negativa sulla futura osservanza delle regole anche in ipotesi di braccialetto elettronico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
norma che disciplina l’appello in materia cautelare personale, utilizzato dall’indagato per chiedere la sostituzione della misura custodiale
art. 284 c.p.p.
gli arresti domiciliari presuppongono una valutazione di adeguatezza che include anche la capacità del soggetto di autolimitare la propria libertà e di rispettare le prescrizioni
art. 610 comma 5 c.p.p.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di discussione orale
art. 611 comma 1-bis c.p.p.
richiamato per il rito camerale non partecipato
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per i limiti di esposizione dei motivi di ricorso
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato solo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è aspecifico quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre censure generiche sulla gravità del fatto o sulla personalità dell’indagato.
- La valutazione delle esigenze cautelari, specie del pericolo di reiterazione, può legittimamente fondarsi sulle modalità concrete della condotta contestata, sulle sue connotazioni di particolare aggressività e su eventuali precedenti specifici, purché la prognosi sia argomentata in modo logico e non su ipotesi astratte.
- Gli arresti domiciliari non sono misura neutra rispetto all’attitudine del destinatario all’autocontrollo: il giudice deve verificare la concreta probabilità che l’indagato osservi le prescrizioni imposte e, in caso di dubbi, può considerare la necessità di ulteriori cautele come il braccialetto elettronico.
- La mancanza di precedenti per evasione, da sola, non è sufficiente a smentire un giudizio cautelare negativo quando questo sia fondato su elementi specifici relativi alla condotta e alla personalità desunta dal fatto.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, la Corte non rivaluta il merito fattuale se la motivazione del giudice di merito è completa, coerente e non manifestamente illogica.
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