Cassazione Civile, Ordinanza n. 13598/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'istituto privato aveva attivato presso la sede di Torino un corso di transportation design prima del rilascio dell'autorizzazione ministeriale per quella sede e, successivamente, aveva ricostruito la carriera di alcuni studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2011-2012, consentendo loro di passare al secondo anno e rilasciando poi i diplomi. Il Ministero, chiamato a pronunciarsi sulla validità di tali titoli e sulla richiesta di consegna delle pergamene, aveva negato che quei diplomi potessero avere valore legale, rilevando che l'autorizzazione per Torino decorreva solo dall'a.a. 2012-2013 e che quindi mancava uno dei tre anni di corso richiesti. L'istituto ha impugnato dinanzi al TAR, poi in appello al Consiglio di Stato, e infine in cassazione con ricorso per motivi di giurisdizione, deducendo eccesso di potere giurisdizionale: secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe creato una nuova regola sull'inefficacia dei diplomi in caso di mancata corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie normativa, invadendo la sfera del legislatore; inoltre avrebbe erroneamente applicato nozioni di nullità/annullabilità e di carenza di potere, in contrasto con la disciplina dell'atto amministrativo e con il fatto che l'autorizzazione ministeriale era comunque intervenuta per il futuro.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato solo il motivo di ricorso per eccesso di potere giurisdizionale e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse creato alcuna norma nuova, ma avesse semplicemente interpretato la disciplina dell'alta formazione artistica e musicale, verificando che per l'a.a. 2011-2012 mancava l'autorizzazione ministeriale necessaria per la sede di Torino e, quindi, non poteva riconoscersi valore legale ai diplomi relativi. La Corte ha chiarito che il giudice amministrativo non ha annullato i titoli già emessi, ma ha soltanto disconosciuto la loro efficacia legale in assenza dei presupposti normativi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
delimita il controllo della Cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione, non includendo gli errori di interpretazione della norma compiuti dal giudice amministrativo.
art. 362 cod. proc. civ.
richiamato come base del ricorso per motivi di giurisdizione e del sindacato della Corte sui limiti esterni della giurisdizione.
art. 110 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato dal ricorrente a sostegno del ricorso per motivi di giurisdizione.
art. 11, comma 1, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
prevede l'autorizzazione ministeriale al rilascio dei titoli AFAM da parte delle istituzioni non statali.
art. 12 d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
contiene la disciplina transitoria sull'adeguamento degli ordinamenti didattici e sul passaggio degli studenti ai nuovi corsi; la Corte ne richiama la portata limitata al regime transitorio e ai soli soggetti/istituzioni previsti dalla norma.
art. 2, comma 3, legge 21 dicembre 1999, n. 508
attribuisce al Ministero poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel sistema AFAM, comprensivi della verifica dei presupposti per il riconoscimento dei titoli.
art. 1 legge 21 dicembre 1999, n. 508
delimita il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e il quadro di riforma entro cui si colloca la vicenda.
art. 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente per sostenere che i casi di nullità amministrativa sono tipici e tassativi; la Corte osserva però che la decisione impugnata non ha qualificato l'atto come nullo.
art. 21-octies legge 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente nel tentativo di ricondurre il vizio lamentato alla disciplina dei vizi dell'atto amministrativo; la Corte ritiene il richiamo non pertinente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Integra eccesso di potere giurisdizionale solo la creazione, da parte del giudice speciale, di una norma nuova e non l'interpretazione, anche rigorosa, della disciplina vigente applicata al caso concreto.
- Quando l'atto o il titolo dipendono da un'autorizzazione amministrativa costitutiva o abilitante, la mancanza del presupposto richiesto dalla legge impedisce il riconoscimento del relativo effetto legale, senza che ciò equivalga necessariamente ad annullamento dell'atto già formato.
- Il disconoscimento del valore legale di un titolo non coincide con l'esercizio di poteri di autotutela su quel titolo: se il Ministero non ha annullato o revocato l'atto, il giudice può limitarsi a verificare se i presupposti normativi per il riconoscimento siano stati effettivamente integrati.
- Le regole transitorie che consentono il passaggio dei corsi e il riconoscimento di carriere pregresse non possono essere estese oltre i loro presupposti testuali, né utilizzate per sanare retroattivamente attività svolte prima dell'autorizzazione necessaria.
- Nel sindacato sul limite esterno della giurisdizione, la Cassazione non può sostituirsi al giudice amministrativo nella lettura della normativa sostanziale, salvo che la decisione denunciata trasmodi in una vera produzione normativa.
- rami
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