Cassazione Penale, Sentenza n. 45539/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Virgilio impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione della dichiarazione IVA 2015), denunciando: 1) presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, non esaminata in appello; 2) manifesta illogicità e apoditticità della valutazione probatoria sul capo B), per avere la Corte ritenuto provato il pagamento delle somme e la conoscenza delle certificazioni uniche esclusivamente sulla base di documentazione certificativa e della deposizione del militare, senza ulteriori riscontri (ad es. accertamenti bancari); 3) travisamento delle dichiarazioni della polizia giudiziaria e insufficiente prova del dolo, poiché non sarebbe dimostrato che il ricorrente conoscesse le certificazioni prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo soggettivo del reato. Ha escluso l'esistenza di una contraddittorietà motivazionale fra le decisioni di merito, evidenziando che le acquisizioni probatorie che giustificavano l'assoluzione per le imposte dirette erano diverse da quelle che avevano portato alla condanna per omessa dichiarazione IVA. Tuttavia ha censurato la sentenza impugnata in punto di dolo: la Corte d'appello aveva affermato la consapevolezza del ricorrente solo sulla base dell'esistenza delle certificazioni uniche, senza indicare alcun riscontro probatorio che dimostrasse la conoscenza di tali certificazioni da parte dell'imputato prima del termine utile. Tale affermazione è stata qualificata come apodittica e incompatibile con il principio dell'onere della prova. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in quella parte e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 5)
La norma sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale (tra cui l'IVA) e richiede la prova, oltre del fatto materiale omissivo, anche del profilo soggettivo (dolo) relativo alla conoscenza dell'imposta dovuta; la Corte ha ritenuto che la sola esistenza di certificazioni uniche non basti a provare la conoscenza antecedente dell'imposta da parte dell'imputato
codice di procedura penale (art. 530, comma 2)
art. 530, comma 2, c.p.p.
Richiamata per spiegare la differenza di esito fra accertamento IRPEF e IVA: l'assoluzione per un capo può fondarsi su valutazioni istruttorie diverse rispetto a quelle che hanno portato alla condanna per altro capo
Massime di principio
- La responsabilità per omissione della dichiarazione fiscale richiede non solo prova dell'omissione ma anche della coscienza dell'imponibile da parte dell'imputato; la mera produzione di certificazioni da parte di terzi può costituire indizio ma necessita di ulteriori riscontri per dimostrare la conoscenza e il dolo.
- Documenti contabili o certificazioni uniche, richiamati in un processo verbale o nella deposizione di un agente, hanno valore indiziario e devono essere corroborati (ad es. riscontri bancari, ulteriori atti formali) per sorreggere una condanna penale.
- Il silenzio dell'imputato non può essere utilizzato per operare un'inversione dell'onere della prova relativamente alla conoscenza degli elementi costitutivi del reato.
- Valutazioni giudiziarie divergenti fra capi imputatori non implicano automaticamente contraddittorietà della motivazione se poggiano su basi istruttorie differenti; l'appello deve tuttavia affrontare i profili decisivi sollevati dalla difesa.
- Se la motivazione in punto di dolo è apodittica e priva di riscontri, la Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio affinché il giudice di merito verifichi compiutamente la sussistenza del profilo soggettivo.
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