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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51488/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Roma in giudizio di rinvio, dell'istanza diretta all'applicazione dell'indulto ex legge n. 241/2006 connessa alla revoca del decreto penale di condanna. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 3 della legge n. 241/2006, dell'art. 7 CEDU e dell'art. 174 c.p., e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto di bancarotta fraudolenta sarebbe stato materialmente posto in essere antecedentemente alla sentenza dichiarativa di fallimento (13/02/2007), che invece la Corte ha ritenuto essere la data rilevante; inoltre il ricorrente rilevava che la pena si sarebbe estinta per il buon esito dell'affidamento in prova, il che avrebbe dovuto escludere l'ostatività all'indulto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto pacifica la data della sentenza dichiarativa di fallimento (13/02/2007) come momento di riferimento per l'applicazione dell'indulto (limite temporale 2/05/2006). Ha affermato che, sia che la sentenza dichiarativa di fallimento sia considerata parte costitutiva del reato sia che sia considerata condizione obiettiva di punibilità, è a quella data che va fatto riferimento. Ha inoltre stabilito che l'affidamento in prova (art. 47 Ord. pen.) incide solo sulla pena e non sul reato o sulla punibilità ai fini dell'indulto: dunque l'estinzione della pena sopravvenuta per il positivo svolgimento dell'affidamento non rimuove l'ostacolo alla concessione dell'indulto se il reato è stato commesso nel quinquennio rilevante. In conclusione, il rigetto dell'istanza di indulto è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 31 luglio 2006 (indulto)

    che, nel periodo stabilito dalla norma, ossia nel quinquennio dalla sua entrata in vigore, chi ne ha usufruito o dovrebbe usufruirne abbia commesso un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni

    La Corte interpreta la norma nel senso che rileva la commissione, nel quinquennio dalla entrata in vigore dell'indulto, di un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni come causa preclusiva automatica al godimento dell'indulto, anche se la pena si sia poi estinta per provvedimenti esecutivi (es. buon esito dell'affidamento in prova).

  • Art. 47 Ordinamento Penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale)

    L'affidamento in prova è qualificato come una misura che incide esclusivamente sulla esecuzione della pena e non sulla configurazione del reato o sulla condizione di punibilità; pertanto vicende esecutive sopravvenute non retroagiscono a favore del beneficiario in relazione ai presupposti dell'indulto.

  • Art. 674 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che la preclusione automatica all'indulto legittima il pubblico ministero a porre in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata e, contestualmente, a richiedere al giudice dell'esecuzione la pronuncia della declaratoria prevista dall'art. 674 c.p.p.

  • Art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    La censura avente ad oggetto presunte violazioni dell'art. 7 CEDU è stata ritenuta infondata; la Corte non ha ravvisato illeicità nella determinazione del momento rilevante per l'applicazione dell'indulto né nella motivazione della decisione.

  • Art. 174 cod. pen.

    La doglianza relativa all'art. 174 c.p. (presumibilmente in relazione alla punibilità o alla temporalità del reato) è stata ritenuta infondata perché la Corte ha fatto riferimento al momento della sentenza dichiarativa di fallimento quale momento risolutivo per la punibilità ai fini dell'indulto.

Massime di principio

  • Per benefici che dipendono da una finestra temporale (es. indulto), la data rilevante è il momento in cui si verifica l'elemento costitutivo o la condizione oggettiva di punibilità (es. sentenza dichiarativa di fallimento), non le condotte materiali antecedenti.
  • L'estinzione della pena in sede esecutiva (es. per buon esito dell'affidamento in prova) non retroagisce per rimuovere ostacoli normativi che si sono già verificati nel periodo di riferimento per la concessione dei benefici (indulto, amnistia, ecc.).
  • Le misure alternative alla detenzione incidono sulla pena, non sul fatto; per valutare l'accesso a benefici sostanziali si deve guardare alla punibilità e alla condanna nel periodo normativo rilevante.
  • Quando la norma beneficia la "punibilità" e non l'elemento offensivo del reato, assume rilievo temporale il momento in cui si verifica la condizione obiettiva di punibilità.
  • Se un beneficio è precluso automaticamente per il verificarsi di una causa ostativa, il pubblico ministero può agire per l'esecuzione della pena e richiedere la declaratoria di cui alle norme processuali pertinenti.

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