Sentenza n. 2258/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 284/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 21 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 284/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, per € 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto, oltre all’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e trasmessa in copia informatica insieme al ricorso notificato via PEC. Essa si limitava a conferire la delega per il giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla Carta docente, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, la parte resistente e la data del rilascio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a identificare la controversia. L’eccezione secondo cui la specialità può desumersi dal collegamento materiale della procura al ricorso riguarda la procura apposta in calce o a margine del ricorso e non è stata estesa alla procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. Il rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non supplisce alla necessità che la procura contenga elementi sufficienti a dimostrare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia. Il TAR ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendovi, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto: tale pronuncia ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non ha innovato il quadro normativo. Il Collegio ha precisato che l’assenza del difensore del ricorrente alla camera di consiglio non imponeva l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata comparizione comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico oggetto della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, idonea a individuare l’oggetto, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina il collegamento telematico della procura separata, ma non elimina l’esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia né dimostra, da sola, la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei difetti della procura non è applicabile quando la procura speciale manchi o non sussista validamente al momento della proposizione del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è esclusa quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili mediante una condotta prudenziale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è invece imposto quando il difensore, pur ritualmente convocato, non compare in udienza o camera di consiglio.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate a sostegno della necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo, che giustifica un onere specifico nella predisposizione della procura speciale.
art. 99 c.p.a.
La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, richiamata dal TAR, ha stabilito che la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente specifico l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli elementi necessari a identificare la controversia; una delega generica al riconoscimento di un diritto non soddisfa tale requisito.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa valida per il solo collegamento telematico con il ricorso: il collegamento certifica l’autografia, ma non sostituisce la specificità del contenuto della procura.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
- L’errore scusabile non è concedibile quando l’inosservanza della disciplina sulla procura dipende dalla scelta di un indirizzo interpretativo meno prudente tra orientamenti già esistenti, poiché in tal caso non ricorre un’obiettiva incertezza normativa.
- Quando il difensore non compare all’udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere il termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. per una questione rilevata d’ufficio, poiché la mancata comparizione implica rinuncia alla possibilità di contraddire su tale questione.
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