Sentenza n. 2514/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie ritenute abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti. Hanno sostenuto che il Comune non avrebbe adeguatamente considerato la domanda di sanatoria presentata nel 1986 dal precedente proprietario, le planimetrie catastali aggiornate nel 2020 e la consulenza tecnica d'ufficio redatta nel 2002 nella procedura esecutiva, documenti dai quali, secondo la loro prospettazione, sarebbe risultata la preesistenza e la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile. Hanno inoltre invocato il proprio affidamento incolpevole, derivante dall'acquisto mediante decreto di trasferimento giudiziale e dalle verifiche effettuate da professionisti, contestando di conseguenza la legittimità della demolizione. Infine, hanno lamentato che la descrizione delle opere abusive e i calcoli dei volumi non assentiti fossero poco puntuali, non intellegibili e non corrispondenti ai singoli addendi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza di demolizione. Il sopralluogo comunale, corredato da documentazione fotografica, aveva accertato una diversa distribuzione interna dei locali del piano seminterrato in assenza di CILA, nonché nuovi volumi non assistiti da titolo edilizio ai piani terra e primo, realizzati mediante chiusura in muratura di portici, pergolati e terrazze e mediante la creazione di ulteriori vani. Il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria comunale, fondata sul raffronto tra i titoli edilizi e la documentazione storica, da un lato, e lo stato dei luoghi rilevato, dall'altro. La CTU del 2002 e il decreto di trasferimento del 2017 descrivevano infatti una situazione diversa da quella accertata dal Comune dopo l'acquisto, sicché non dimostravano la preesistenza delle opere abusive. Le ricorrenti avevano contestato genericamente i calcoli comunali senza indicare concretamente gli errori. La domanda di sanatoria del 1986 riguardava una superficie esterna al piano seminterrato, estranea agli abusi contestati. Le planimetrie catastali del 2020 non erano idonee a provare né la preesistenza degli ampliamenti né l'esistenza di un titolo edilizio, poiché i dati catastali derivano da dichiarazioni degli interessati e non attestano la conformità urbanistico-edilizia. Il richiamo all'affidamento derivante dall'acquisto giudiziale e dalle verifiche tecniche non è stato ritenuto idoneo a superare l'accertamento degli abusi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Le opere realizzate in assenza del necessario titolo edilizio e comportanti aumenti di cubatura e superficie residenziale possono essere assoggettate alla sanzione demolitoria prevista dalla disposizione.
artt. 17, comma 5, e 40, comma 6, l. 47/1985
Le ricorrenti hanno richiamato il termine previsto per le richieste di regolarizzazione nell'ambito dell'acquisto dell'immobile, ma il giudice non ha ritenuto tale argomento idoneo a superare l'accertamento degli abusi.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto, ritenendosi l'ordinanza sufficientemente supportata dall'accertamento dei luoghi e dal raffronto con la documentazione edilizia disponibile.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione è legittima quando l'amministrazione accerta puntualmente, mediante sopralluogo documentato e raffronto con i titoli edilizi e la documentazione storica, la realizzazione di opere prive di titolo, anche se l'immobile era stato acquistato nell'ambito di una procedura esecutiva.
- La consulenza tecnica redatta in epoca anteriore all'accertamento dell'abuso non dimostra la preesistenza delle opere abusive quando la descrizione contenuta nella consulenza è incompatibile con lo stato dei luoghi successivamente rilevato e con la documentazione edilizia.
- Le planimetrie catastali, anche se aggiornate, non provano la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile né l'esistenza di un titolo abilitativo, poiché l'accatastamento non sostituisce il titolo edilizio e i relativi dati possono derivare da dichiarazioni degli interessati.
- Una domanda di sanatoria edilizia rileva ai fini della contestazione di un'ordinanza di demolizione soltanto se riguarda le medesime opere oggetto dell'accertamento; una sanatoria riferita a una diversa superficie o a opere differenti non incide sulla legittimità della misura repressiva.
- La contestazione dell'accertamento tecnico comunale non può essere generica: chi deduce l'erroneità dei calcoli relativi a superfici e volumetrie deve indicare concretamente gli errori e fornire elementi idonei a smentire i rilievi dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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