Risposta n. 157 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che debba prevalere la qualificazione fiscale operata dallo Stato estero della fonte, in linea con il modello OCSE, e che quindi il credito d’imposta sia riconosciuto entro il limite convenzionale corrispondente alla categoria estera del provento; per i capital gain non sarebbe spettante alcun credito in Italia, salva istanza di rimborso all’estero.
Trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri e limiti del credito d’imposta
Il quesito
L’ente di previdenza obbligatoria chiede se, ai fini del credito d’imposta ex articolo 165 Tuir, i proventi da fondi immobiliari esteri vadano qualificati secondo la natura attribuita dallo Stato della fonte (dividendo, interesse o capital gain) oppure secondo la qualificazione italiana, con conseguente determinazione del limite convenzionale applicabile.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, ai fini dell’articolo 165 Tuir, il credito d’imposta si determini in base alla qualificazione del reddito secondo l’ordinamento italiano, non secondo quella dello Stato della fonte. Poiché i proventi da fondi immobiliari esteri sono redditi di capitale e, in assenza di specifica previsione convenzionale, rientrano negli "interessi" ex articolo 11 delle convenzioni, il credito spetta nel limite della ritenuta convenzionale prevista per gli interessi; l’eventuale eccedenza di imposta estera resta recuperabile solo con rimborso nello Stato fonte.
Trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri
L’interpello riguarda il trattamento, ai fini del credito d’imposta per le imposte estere, dei proventi percepiti da un ente di previdenza obbligatoria che detiene direttamente quote di fondi immobiliari esteri istituiti in Irlanda, Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia. Il punto centrale è se la qualificazione del provento debba seguire quella attribuita dallo Stato della fonte oppure quella prevista dal diritto tributario italiano.
Fattispecie e contesto
L’istante è un ente non commerciale ai fini fiscali. Detiene investimenti in fondi immobiliari esteri senza l’intervento di un intermediario. L’ente osserva che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i proventi da partecipazione in fondi immobiliari di diritto estero costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir.
L’istante segnala però che, nei Paesi esteri indicati, tali proventi sono stati assoggettati a imposizione in base alla natura del reddito prodotto dai veicoli sottostanti in cui i fondi investono, cioè come dividendi, interessi o capital gain. In altri termini, quei Paesi trattano i fondi immobiliari come soggetti trasparenti, facendo rilevare la natura del reddito originario dei sottostanti investimenti.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, ai fini dell’articolo 165 del Tuir, il credito per le imposte pagate all’estero debba essere calcolato:
- mantenendo la qualificazione del provento operata dallo Stato estero della fonte;
- oppure riqualificando in Italia il provento come interesse, secondo la disciplina interna e convenzionale applicabile.
In sostanza, domanda se il limite massimo del credito debba essere determinato in base al trattamento convenzionale proprio della categoria estera del provento oppure a quello che, secondo la normativa italiana, è applicabile ai proventi da fondi immobiliari esteri.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che i proventi distribuiti dai fondi immobiliari esteri conservino la qualificazione attribuita dallo Stato della fonte ai fini della determinazione del credito d’imposta. Richiama il Modello di Convenzione OCSE, sostenendo che in caso di conflitto di qualificazione prevalga la competenza qualificatoria dello Stato della fonte.
Ne deriva, secondo il contribuente, che:
- se il provento è qualificato come dividendo, il credito sarebbe riconoscibile entro il limite della ritenuta convenzionale normalmente pari al 15 per cento;
- se il provento è qualificato come interesse, il credito sarebbe riconoscibile entro il limite convenzionale normalmente pari al 10 per cento;
- se il provento è qualificato come capital gain, non spetterebbe alcun credito in Italia, poiché la potestà impositiva spetterebbe allo Stato di residenza.
In quest’ultimo caso, il contribuente dovrebbe attivarsi per ottenere l’eventuale rimborso nello Stato della fonte.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 165, comma 1, del Tuir, secondo cui le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.
Viene precisato che il credito d’imposta spetta solo se i redditi esteri concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. Per questo motivo l’istituto non si applica, in via generale, ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dal contribuente in dichiarazione, ai sensi dell’articolo 18 del Tuir.
L’Agenzia richiama anche la circolare 5 marzo 2015, n. 9/E, chiarendo che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all’estero, senza intervento di un sostituto d’imposta, sono soggetti a imposizione sostitutiva in dichiarazione, ma il contribuente può scegliere di non avvalersene; in tal caso spetta il credito per le imposte estere.
Viene inoltre richiamata la circolare 8 luglio 2013, n. 48/E, per ribadire che il confronto richiesto dall’articolo 165 Tuir tra “reddito prodotto all’estero” e “reddito complessivo” deve avvenire tra valori omogenei e che il termine “reddito” va inteso in senso tecnico, secondo le regole di determinazione del Tuir.
Infine, la risposta cita la circolare 9 marzo 2011, n. 11/E, secondo cui, in mancanza di una specifica previsione convenzionale, i proventi da partecipazione a fondi immobiliari rientrano nella categoria degli “interessi” di cui all’articolo 11 delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia e conformi al modello OCSE.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide l’impostazione del contribuente. Ritiene che, ai fini del credito d’imposta ex articolo 165 Tuir, la qualificazione del reddito debba essere effettuata secondo l’ordinamento italiano.
Nel caso esaminato, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri costituiscono redditi di capitale. Di conseguenza, anche se nello Stato della fonte tali redditi sono stati qualificati in modo diverso e tassati in base a dividendi, interessi o capital gain dei sottostanti investimenti, ai fini italiani devono essere dichiarati e trattati secondo la qualificazione interna.
L’Agenzia precisa quindi che, in assenza di una previsione convenzionale specifica, tali proventi rientrano negli “interessi” ai sensi dell’articolo 11 delle convenzioni concluse dall’Italia conformi al modello OCSE, perché si tratta comunque di redditi di capitale diversi dai dividendi.
Ne consegue che, per i proventi percepiti dall’istante, il credito d’imposta spetta nei limiti della ritenuta convenzionale prevista per gli interessi. L’eventuale eccedenza di imposta estera, se trattenuta in misura superiore a quella convenzionale, non è recuperabile in Italia e può essere richiesta a rimborso nello Stato della fonte secondo le procedure ivi previste.
Conclusioni operative
La risposta chiarisce che:
- la qualificazione rilevante per l’articolo 165 Tuir è quella italiana, non quella attribuita dallo Stato estero della fonte;
- i proventi da fondi immobiliari esteri sono redditi di capitale e, in ambito convenzionale, sono ricondotti agli interessi in assenza di disciplina specifica;
- il credito d’imposta italiano va quindi calcolato nel limite della ritenuta convenzionale applicabile agli interessi;
- l’eventuale sovraimposizione estera può essere recuperata solo mediante istanza di rimborso nello Stato della fonte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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