Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05380/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Messina del 06/12/2023. Si deduceva violazione degli artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., nonché degli artt. 178 e 179 c.p.p., per difetto di conoscenza del procedimento: la notifica della citazione a giudizio era stata eseguita nelle mani della moglie convivente e atti erano stati notificati al difensore d'ufficio benché fosse già stato nominato un difensore di fiducia (avv. Maria Teresa Caccamo), circostanze che avrebbero determinato la mancata partecipazione dell'imputato e del suo difensore e integrato una nullità assoluta giustificante la rescissione del giudicato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) sia rimedio limitato ai casi di effettiva e incolpevole mancata conoscenza del processo; non può essere usato per far valere tutte le nullità sopravvenute. Nel caso concreto la Corte di appello aveva correttamente dedotto la conoscenza del processo dall'avvenuta nomina del difensore di fiducia e dalla notifica della citazione nelle mani della moglie convivente, elementi idonei a provare che la mancata partecipazione non era dovuta a incolpevole ignoranza. Sono richiamati precedenti della giurisprudenza secondo cui la notifica al familiare convivente e la nomina del difensore di fiducia costituiscono indici di conoscenza salvo prova contraria di cause di forza maggiore o di inattività non colpevole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Istituisce la richiesta di rescissione del giudicato per sentenze emesse in assenza quando l'imputato provi di non avere avuto conoscenza del processo; il rimedio è limitato ai casi di mancata conoscenza incolpevole e non è utilizzabile per tutte le nullità processuali.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Censura relativa ai motivi di impugnazione in Cassazione; qui invocata per denunciare vizi di motivazione e violazioni di norme processuali circa la conoscenza del processo, ritenuta però manifestamente infondata.

  • art. 178 c.p.p.

    Disciplina la nullità della citazione e della notifica degli atti introduttivi; interpretata insieme ad art. 629-bis per valutare se da una irregolarità di notifica derivi effettiva e incolpevole ignoranza del processo.

  • art. 179 c.p.p.

    Regole sulle notificazioni a domiciliatari e relativi effetti; utilizzato per valutare la significatività della notifica alla convivente quale indice di conoscenza.

  • art. 157 comma 1 c.p.p.

    Autorizza la notificazione presso il domicilio; la notificazione di atti al familiare convivente viene ritenuta idonea a dimostrare la conoscenza del procedimento salvo prova concreta e incolpevole contraria.

  • art. 670 c.p.p.

    Riferimento dottrinario/giurisprudenziale (incidente di esecuzione) per distinguere i rimedi impugnatori disponibili dopo il passaggio in giudicato e la possibilità di utilizzare art. 629-bis per l'incolpevole mancata conoscenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e altre conseguenze per ricorso inammissibile o infondato; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è rimedio straordinario riservato ai casi di effettiva e incolpevole mancata conoscenza del processo: non può servire a valorizzare tutte le nullità maturate nel giudizio.
  • La notifica della citazione o di atti processuali al familiare convivente, regolarmente eseguita, costituisce indice molto rilevante di conoscenza del procedimento e legittima in generale la celebrazione del processo in assenza, salvo prova concreta di cause di forza maggiore o caso fortuito che rendano incolpevole l'ignoranza.
  • La nomina successiva di un difensore di fiducia, dopo che l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, è un elemento indiziario che dimostra conoscenza del procedimento; il soggetto deve però poter dimostrare circostanze che escludano la sua colpa o volontà di sottrarsi.
  • Il ricorrente che lamenta mancata conoscenza ha l'onere di provare l'incolpevolezza della sua ignoranza (assenza di dolo o colpa grave nel non informarsi), altrimenti la richiesta di rescissione sarà rigettata.
  • Invocare nullità di notifica non è sufficiente di per sé: bisogna collegarle concretamente all'assenza di conoscenza non imputabile all'imputato; in assenza di ciò il ricorso sarà dichiarato inammissibile e possono essere applicate sanzioni per lite temeraria o infondatezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.