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Provvedimento

Provvedimento del 14/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina il versamento, in unica soluzione entro il 31 marzo 2011 e solo per via telematica, dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta sui contratti di locazione finanziaria immobiliari in corso al 1° gennaio 2011. Approva inoltre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei pagamenti e per il modello CDC relativo ai dati catastali di cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010.

Versamento imposta sostitutiva leasing immobili e specifiche tecniche CDC

Versamento dell’imposta sostitutiva per i leasing immobiliari e approvazione delle specifiche tecniche

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2011 dà attuazione all’art. 1, comma 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, disciplinando modalità, termini e misura dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Contestualmente approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei relativi pagamenti e per il modello CDC dei dati catastali.

Ambito di applicazione

Sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva le parti contraenti dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, che risultavano in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.

L’imposta sostitutiva è dovuta anche per i contratti per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia ancora stato stipulato il contratto di compravendita.

Non è invece dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.

Effetti del pagamento e scadenza

L’assolvimento dell’imposta da parte di uno dei contraenti estingue l’obbligo tributario verso l’erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti.

Il versamento deve avvenire:

  • in unica soluzione;
  • entro il 31 marzo 2011;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • secondo le disposizioni del capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

Determinazione della misura dell’imposta

La misura dell’imposta sostitutiva è determinata:

  • applicando al valore del bene immobile finanziato l’aliquota del 2% per i fabbricati strumentali;
  • applicando al valore del bene immobile finanziato l’aliquota del 3% per i fabbricati abitativi;
  • scomputando le imposte proporzionali di cui all’art. 5 della Tariffa, parte prima, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, già corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria;
  • riducendo infine l’importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Per il versamento telematico e gli adempimenti connessi sono approvate le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1, che sostituiscono integralmente quelle dell’allegato tecnico quater al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

Le specifiche prevedono file a record fissi di 500 caratteri, con record di testa, dettaglio e coda, e controlli di coerenza che comportano lo scarto del file se non rispettati. Le modalità di trasmissione richiamano il decreto del 31 luglio 1998.

Struttura dei record

Sono previsti i seguenti record:

  • record di tipo "A": testa del file, con dati del responsabile dell’invio, del titolare del conto e del soggetto intestatario dei contratti;
  • record di tipo "B": richieste di pagamento;
  • record di tipo "C": solo per cessioni, con i soggetti partecipanti al contratto dopo la cessione;
  • record di tipo "I": solo per cessioni, risoluzioni e proroghe, con i dati catastali degli immobili;
  • record di tipo "Z": coda del file, con i dati di riepilogo.

La sequenza è vincolata: un solo record "A" iniziale, tutti i record "B", eventuali record "C" dopo ciascun "B" per cessioni, eventuali record "I" dopo il relativo "B" o dopo l’ultimo "C" nelle ipotesi previste, e un solo record "Z" finale.

Regole generali sui dati

I dati sono a campi posizionali e possono essere numerici o alfanumerici. Sono previsti allineamento a destra per i numerici e a sinistra per gli alfanumerici, con riempimento rispettivamente a zeri o spazi. Le date devono essere in formato GGMMAAAA e gli importi espressi in centesimi di euro. I codici fiscali devono essere formalmente corretti.

Contenuto essenziale dei principali campi

Nel record "A" devono essere indicati il codice fiscale del responsabile della fornitura, del titolare del conto e del soggetto intestatario dei contratti, oltre alla data del pagamento.

Nel record "B" sono indicati, tra gli altri:

  • il tipo operazione: S, P, R, C, N o I;
  • l’identificativo della richiesta;
  • il codice ufficio competente;
  • gli estremi di registrazione del contratto;
  • l’anno del pagamento, quando richiesto;
  • il canone annuo;
  • l’eventuale agevolazione;
  • l’imposta di registro, sanzioni e interessi;
  • i dati di proroga, risoluzione, cessione o imposta sostitutiva, a seconda del tipo operazione.

Per le proroghe e per le cessioni sono richiesti ulteriori dati specifici, tra cui:

  • data inizio e fine proroga;
  • tipo pagamento;
  • flag denuncia;
  • oggetto della locazione;
  • codice fiscale e ruolo della controparte nei contratti registrati non telematicamente;
  • indicazione se il contratto è soggetto ad IVA;
  • data di risoluzione o di cessione;
  • data di fine contratto;
  • corrispettivo della cessione;
  • flag soggetti, flag IVA e flag subentro.

Per l’imposta sostitutiva sui contratti di locazione finanziaria di immobili devono essere indicati:

  • codice fiscale della controparte;
  • costo finanziato o costo di realizzazione;
  • tipo costo;
  • imposta di registro corrisposta al 31.12.2010;
  • annualità residue;
  • data di fine locazione;
  • tipo proroga, nei casi di moratoria ABI, rinegoziazione fuori moratoria, alluvione Veneto o terremoto Abruzzo.

Regole di calcolo dell’imposta di registro nelle richieste telematiche

Le specifiche tecniche contengono tabelle di codici oggetto e aliquote per la determinazione dell’imposta di registro nelle annualità successive, nelle proroghe, nelle risoluzioni, nelle cessioni e nel conguaglio d’imposta per canoni determinati dopo la registrazione.

In sintesi:

  • per le annualità successive, l’imposta è calcolata secondo l’oggetto della locazione e la relativa aliquota;
  • per le proroghe, sono previste modalità diverse a seconda del tipo di contratto, con possibilità di tassazione per la prima annualità o per l’intera durata;
  • per le risoluzioni è prevista l’imposta fissa di euro 67,00;
  • per le cessioni l’imposta può essere fissa o proporzionale, con importo minimo di euro 67,00, salvo il caso di cessione effettuata da soggetto IVA, in cui è dovuta l’imposta fissa di euro 67,00;
  • per il conguaglio d’imposta per canoni determinati dopo la registrazione si applicano le aliquote previste in base all’oggetto della locazione.

Le tabelle distinguono, tra gli altri, fondi rustici, immobili urbani, altri immobili, leasing di immobili abitativi o strumentali, locazioni di fabbricati abitativi effettuate da costruttori, contratti ex art. 6 L. 133/1999 e contratti ex art. 10, comma 2, DPR 633/1972.

Record di coda e controlli

Il record di tipo "Z" contiene il numero dei record di tipo "B", "C" e "I" ed è obbligatoriamente l’ultimo del file. I record prevedono anche tre caratteri finali di controllo, con chiusura tecnica in ASCII CR/LF.

Entrata in vigore operativa della procedura

La data di attivazione della procedura telematica prevista per i punti relativi all’imposta sostitutiva e al modello CDC non è fissata nel provvedimento, ma rinviata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • legge 13 dicembre 2010, n. 220;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 15 e 16;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010;
  • decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
  • decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  • DPR 26 aprile 1986, n. 131.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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