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Provvedimento

Provvedimento del 17/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo modello di comunicazione annuale dati IVA con istruzioni e caratteristiche tecniche di stampa, da usare dall’adempimento relativo al 2010. Disciplina disponibilità del modello, presentazione esclusivamente telematica, soggetti obbligati ed esonerati, casi particolari, modalità di abilitazione e contenuto della compilazione.

Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA per il 2010

Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA

Il provvedimento approva il modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni e con le caratteristiche tecniche per la stampa. Il modello è destinato alla comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente e si applica dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2010.

Finalità e natura dell’adempimento

La comunicazione annuale dati IVA è prevista per consentire il calcolo delle "risorse proprie" dovute da ciascuno Stato membro al bilancio comunitario. Il documento chiarisce che si tratta di una comunicazione di dati e notizie e non di una dichiarazione IVA in senso proprio: non comporta la definitiva autodeterminazione dell’imposta, che resta demandata alla dichiarazione annuale.

Reperibilità del modello e caratteristiche di stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere prelevato anche da altri siti, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’Allegato A e siano indicati l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’Allegato A. Il formato può essere riprodotto anche mediante stampanti laser o altri sistemi che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo; è consentita anche la stampa monocromatica in nero.

Presentazione telematica

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento del 15 gennaio 2010, prot. n. 3154/2010. I soggetti tenuti e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati con tale modalità.

Gli incaricati alla trasmissione telematica devono rilasciare al contribuente una comunicazione redatta su modello conforme a quello approvato. La presentazione è ammessa entro il mese di febbraio di ciascun anno; se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Soggetti obbligati ed esonerati

In linea generale, sono tenuti alla comunicazione i titolari di partita IVA obbligati alla dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o non sono tenuti alle liquidazioni periodiche.

Sono elencati numerosi casi di esonero, tra cui:

  • contribuenti che nell’anno hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, con alcune eccezioni;
  • produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, con volume d’affari non superiore a 7.000 euro;
  • esercenti attività di giochi e intrattenimenti esonerati ex art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’IVA ordinaria;
  • imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda senza svolgere altra attività IVA;
  • soggetti passivi residenti in altri Stati membri, in specifiche ipotesi;
  • soggetti che hanno optato per il regime della legge n. 398/1991;
  • soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, identificati ai fini IVA in Italia per i servizi elettronici;
  • soggetti di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 917/1986;
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • persone fisiche con volume d’affari pari o inferiore a 25.000 euro;
  • contribuenti minimi;
  • contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio.

Ai fini dell’esonero per volume d’affari, il calcolo deve essere effettuato sul volume complessivo di tutte le attività esercitate, anche in presenza di contabilità separate.

Modalità di trasmissione diretta e tramite intermediari

La presentazione può avvenire:

  • direttamente dal contribuente;
  • tramite intermediari abilitati;
  • per i soggetti appartenenti a gruppi, tramite una società del gruppo abilitata.

Per la trasmissione diretta, i soggetti devono usare:

  • Entratel, se sussiste l’obbligo di presentare il modello 770 per più di venti soggetti;
  • Internet/Fisconline, negli altri casi previsti.

I soggetti diversi dalle persone fisiche accedono ai servizi telematici tramite gestori incaricati e operatori incaricati. I non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’art. 35-ter si abilitano a Entratel.

Gli intermediari abilitati elencati nelle istruzioni sono obbligati a trasmettere telematicamente le comunicazioni da loro predisposte o per le quali abbiano assunto impegno alla presentazione. Per i gruppi, la trasmissione può essere effettuata da uno o più soggetti del gruppo esclusivamente tramite Entratel.

Documentazione da rilasciare e conservazione

L’intermediario o la società del gruppo incaricata deve:

  • rilasciare al dichiarante l’impegno a presentare telematicamente la comunicazione, datato e sottoscritto;
  • restituire entro 30 giorni dal termine di presentazione l’originale della comunicazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente, e la ricevuta dell’Agenzia che attesta l’avvenuto ricevimento;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari si richiamano il D.M. 23 gennaio 2004 e la delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, con memorizzazione, ordine cronologico, continuità per periodo d’imposta e apposizione di firma elettronica e marca temporale.

Ricevuta di presentazione e controlli sui ritardi

La ricevuta di avvenuta presentazione è trasmessa telematicamente all’utente che ha inviato la comunicazione ed è consultabile nella sezione "Ricevute" del sito dei servizi telematici. La ricevuta può comunque essere richiesta in ogni tempo a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni trasmesse nei termini ma scartate dal servizio telematico si considerano tempestive se ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Casi particolari di presentazione

Sono disciplinate specifiche ipotesi:

  • Liquidazione IVA di gruppo: ciascun ente o società presenta una propria comunicazione; la controllante comunica solo i propri dati.
  • Contabilità separate: va presentato un unico modello riepilogativo di tutte le attività, salvo esclusione dei dati relativi ad attività esonerate.
  • Operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive: sono previste regole differenti a seconda che il dante causa si estingua o meno, nonché in base al trasferimento del debito o credito IVA; in alcuni casi il soggetto avente causa presenta due comunicazioni distinte.
  • Successione ereditaria: la comunicazione è presentata dagli eredi per l’intero anno.
  • Soggetti non residenti: sono previste regole per rappresentante fiscale, identificazione diretta, soggetti che hanno operato in entrambe le modalità nello stesso anno e stabile organizzazione in Italia.

Per la stabile organizzazione viene precisato che le operazioni della casa madre devono confluire nella posizione IVA della stabile organizzazione e che il soggetto non residente non può avere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.

Contenuto del modello e istruzioni di compilazione

Il modello è composto da due facciate: una informativa privacy e una con i dati identificativi e le sezioni di compilazione.

Sezione I – Dati generali

Devono essere indicati:

  • anno di imposta;
  • partita IVA;
  • codice attività prevalente;
  • casella per contabilità separate;
  • casella per comunicazione di ente o società aderente a un gruppo IVA;
  • casella per eventi eccezionali.

Se il dichiarante è diverso dal contribuente, devono essere compilati il codice fiscale del dichiarante, il codice carica e, se del caso, il codice fiscale della società dichiarante. È riportata la tabella dei codici carica, con i codici 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9.

Sezione II – Operazioni effettuate

Gli importi devono essere espressi in euro con arrotondamento all’unità, tenendo conto delle variazioni ex art. 26.

Per i contribuenti con liquidazioni trimestrali, con contabilità presso terzi o che adottano regimi speciali, sono fornite indicazioni specifiche sulla corretta determinazione degli importi da riportare.

I righi prevedono:

  • CD1: operazioni attive, con dettaglio di non imponibili, esenti, cessioni intracomunitarie e cessioni di beni strumentali;
  • CD2: operazioni passive, con dettaglio di acquisti non imponibili, esenti, intracomunitari e beni strumentali;
  • CD3: importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana, limitatamente a oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero;
  • CD4: IVA esigibile;
  • CD5: IVA detratta;
  • CD6: IVA dovuta o a credito, determinata dalla differenza tra CD4 e CD5.

Sono specificate le categorie di operazioni da includere in ciascun rigo, compresi i casi di particolari regimi IVA, acquisti e cessioni intracomunitarie, importazioni e operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.

Firma e impegno alla presentazione telematica

La firma della comunicazione deve essere apposta dal contribuente o dal soggetto che ne ha la rappresentanza. Il riquadro relativo all’"impegno alla presentazione telematica" è riservato all’intermediario, che deve indicare codice fiscale, eventuale numero di iscrizione all’albo CAF, data dell’impegno e sottoscrizione, barrando la casella corrispondente a chi ha predisposto la comunicazione.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate e la disciplina normativa di riferimento, tra cui:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
  • D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18;
  • provvedimento del 15 gennaio 2010 sulle specifiche tecniche.

È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate equivale a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

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