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Provvedimento

Provvedimento del 17/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i modelli 730/2011, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e relativi integrativi, oltre alla bolla di consegna, e disciplina modalità di presentazione, trasmissione, stampa, arrotondamento e reperibilità dei modelli. Le istruzioni illustrano in modo dettagliato i soggetti che possono o devono usare il Mod. 730, i casi di esonero, le regole per la dichiarazione congiunta, i quadri da compilare, le detrazioni, i crediti d’imposta, le scadenze operative e la gestione dell’assistenza fiscale da parte di sostituti, CAF e professionisti abilitati.

Approvazione modelli 730/2011 e istruzioni per la dichiarazione IRPEF 2010

Approvazione dei modelli 730/2011 per i redditi 2010

Il documento approva i modelli della dichiarazione semplificata IRPEF da presentare nel 2011 per i redditi prodotti nel 2010. Sono disciplinati anche i modelli accessori necessari per la scelta dell’otto e del cinque per mille, per la ricevuta di consegna, per il prospetto di liquidazione e per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Modelli approvati e loro funzione

Sono approvati, con le relative istruzioni:

  • Mod. 730/2011, per la dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale;
  • Mod. 730-1, per la scelta della destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille dell’IRPEF;
  • Mod. 730-2 per il sostituto d’imposta e per il CAF/professionista, quale ricevuta di consegna della dichiarazione e della busta;
  • Mod. 730-3, quale prospetto di liquidazione;
  • Mod. 730-4 e 730-4 integrativo, per la comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto;
  • la bolla di consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono anche essere realizzati come tabulati a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste. Se composti da più pagine, la sezione terza va compilata solo nell’ultima pagina.

Trasmissione telematica e specifiche tecniche

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati del modello 730/2011, direttamente o tramite un incaricato. CAF e professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente i dati del modello 730/2011, dei modelli 730-4 e delle schede 730-1.

Le specifiche tecniche per i modelli 730-4 e 730-4 integrativo e per la trasmissione telematica saranno definite con successivi provvedimenti. I soggetti che prestano assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni elaborate entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate, fino ai termini di decadenza per l’accertamento.

Caratteristiche grafiche, stampa e reperibilità

Il provvedimento disciplina puntualmente le caratteristiche tecniche e grafiche dei modelli:

  • importi espressi in unità di euro con arrotondamento all’unità;
  • stampa in nero con fondini arancio pantone 158U;
  • autorizzazione alla stampa su unico foglio di due modelli 730-1 per la dichiarazione congiunta;
  • autorizzazione alla compilazione meccanografica con stampa continua o pagina doppia ripiegabile;
  • obbligo di indicare il soggetto che cura la stampa e gli estremi del provvedimento;
  • carta di peso 80 gr/mq con opacità 86-88%;
  • diffusione gratuita in formato cartaceo presso i Comuni e in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • possibilità di utilizzo di modelli scaricati da altri siti, se conformi e recanti gli estremi del provvedimento.

Consegna delle dichiarazioni e delle buste 730-1

I sostituti d’imposta devono trasmettere i dati delle dichiarazioni oppure, se la consegna avviene a intermediari o Poste italiane Spa, utilizzare la bolla di consegna allegata. Per le buste contenenti il Mod. 730-1, il sostituto deve usare la bolla con i codici fiscali dei contribuenti oppure, nel caso di invio alle Poste, raggruppare le buste in pacchi chiusi fino a 100 pezzi con le indicazioni previste.

La busta per il Mod. 730-1 può essere quella apposita o una normale busta di corrispondenza, purché riporti le indicazioni richieste sulla destinazione dell’otto e del cinque per mille e i dati del dichiarante. In caso di dichiarazione congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un’unica busta riferita al dichiarante.

Soggetti che possono presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati, nonché altri soggetti assimilati indicati nelle istruzioni, tra cui:

  • percettori di indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • titolari di cariche pubbliche elettive e giudici costituzionali;
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori a tempo determinato, con specifiche condizioni temporali;
  • personale della scuola a tempo determinato;
  • collaboratori coordinati e continuativi in determinate condizioni;
  • produttori agricoli esonerati da specifici adempimenti.

Possono inoltre utilizzare il Mod. 730 coloro che nel 2010 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, assimilati, terreni, fabbricati, capitale, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e alcuni redditi a tassazione separata.

Soggetti esclusi e obbligati al Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2011, e non possono usare il 730, i contribuenti che hanno posseduto nel 2010:

  • redditi d’impresa anche in partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo con partita IVA;
  • redditi diversi non compresi nel quadro D indicato;
  • plusvalenze da partecipazioni qualificate o non qualificate in Paesi a fiscalità privilegiata, nei casi indicati;
  • redditi da trust in qualità di beneficiario.

Sono inoltre esclusi i non residenti in Italia nel 2010 e/o 2011, chi percepisce redditi di lavoro dipendente erogati da datori non tenuti a ritenuta, chi deve presentare altre dichiarazioni fiscali specifiche, chi dichiara per contribuenti deceduti e, nei casi indicati, i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto cessato al momento della presentazione, se non è noto il nuovo sostituto.

Casi di esonero

L’istruzione elenca i casi di esonero totale e quelli con limite di reddito. Tra i principali casi di esonero figurano:

  • lavoro dipendente o pensione con abitazione principale e pertinenze, se il reddito proviene da un unico sostituto o da più sostituti con conguaglio certificato;
  • redditi esenti;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Sono previsti limiti di reddito per terreni/fabbricati, lavoro dipendente o assimilato, pensione, assegno periodico al coniuge, redditi assimilati e compensi sportivi dilettantistici. È richiamata anche la condizione generale di esonero quando l’imposta netta, al netto delle detrazioni e ritenute, non supera 10,33 euro.

Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta può essere presentata quando i coniugi possiedono solo redditi compatibili con il Mod. 730 e almeno uno dei due ha i requisiti per usarlo. Se entrambi ne hanno diritto, la dichiarazione congiunta può essere presentata al sostituto d’imposta di uno dei due oppure a CAF/professionista.

Non è ammessa in caso di persone incapaci o minori, né in caso di decesso di uno dei coniugi prima della presentazione. Il dichiarante è il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale la dichiarazione viene presentata, oppure quello scelto per il conguaglio se si presenta a un intermediario.

Scadenze di presentazione e assistenza fiscale

Le scadenze principali sono:

  • entro il 2 maggio 2011 per la presentazione al sostituto d’imposta;
  • entro il 31 maggio 2011 per la presentazione al CAF o al professionista abilitato;
  • entro il 15 giugno 2011 per la consegna al contribuente del Mod. 730 e del Mod. 730-3 da parte di CAF/professionista;
  • entro il 31 maggio 2011 per la consegna da parte del sostituto d’imposta;
  • dal mese di luglio 2011 per rimborsi e trattenute in busta paga, ovvero da agosto o settembre per i pensionati;
  • entro il 30 settembre 2011 per comunicare al sostituto la volontà di non effettuare o ridurre il secondo acconto IRPEF;
  • entro il 25 ottobre 2011 per la presentazione del Mod. 730 integrativo;
  • entro il 10 novembre 2011 per la consegna del Mod. 730 integrativo e del relativo 730-3 integrativo.

Documentazione da esibire e conservare

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista la documentazione necessaria a verificare i dati dichiarati, tra cui certificazioni CUD, ricevute, fatture, scontrini e quietanze. In materia di ristrutturazioni edilizie sono richiamati i documenti specifici, come bonifici, quietanze, attestazioni del condominio e raccomandate di inizio lavori.

I documenti della dichiarazione vanno conservati fino al 31 dicembre 2015. Per i dati relativi a detrazioni e deduzioni il contribuente deve conservare tutta la documentazione che prova il diritto ai benefici.

Correzioni, integrazioni e dichiarazione integrativa

Le istruzioni distinguono tra rettifica del Mod. 730 e integrazione della dichiarazione.

Se l’integrazione o rettifica comporta un maggior credito, un minor debito o imposta invariata, il contribuente può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo Mod. 730 integrativo, con codice 1 se riguarda il contenuto fiscale, codice 2 se riguarda solo i dati del sostituto, codice 3 se riguarda entrambi;
  • oppure presentare il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche nei termini previsti.

Se l’integrazione comporta un minor credito o un maggior debito, occorre usare il Mod. UNICO 2011, con eventuale versamento di tributo, interessi legali e sanzioni ridotte secondo il ravvedimento operoso. La dichiarazione integrativa non sospende gli effetti del 730 originario.

Arrotondamento, modelli aggiuntivi e dati preliminari

Gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro con la regola matematica ordinaria. Se gli spazi sono insufficienti, si devono compilare modelli aggiuntivi, numerandoli progressivamente e indicando il numero complessivo dei modelli compilati.

Le istruzioni trattano inoltre:

  • il fondo patrimoniale, con imputazione del reddito dei beni a metà tra i coniugi;
  • la conversione delle valute estere al cambio del giorno o del mese;
  • i redditi da dichiarare con il Mod. UNICO in aggiunta al 730, come quadro RM, RT e modulo RW;
  • il quadro AC per gli amministratori di condominio.

Frontespizio: dati del contribuente, residenza e sostituto d’imposta

Il frontespizio richiede i dati anagrafici, il codice fiscale, lo stato civile, la residenza, il domicilio fiscale e i familiari a carico. È precisato quando compilare la casella “soggetto fiscalmente a carico di altri”, quando usare il codice “730 integrativo”, e come procedere per i soggetti rappresentati da tutore o rappresentante legale.

La residenza va indicata solo se variata dal 1° gennaio 2010 alla data di presentazione, oppure per la prima dichiarazione. Se la variazione riguarda un Comune diverso, vanno compilati anche i tre righi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2010, al 31 dicembre 2010 e al 1° gennaio 2011, secondo le date di efficacia del cambio di residenza.

Il riquadro del sostituto d’imposta è obbligatorio e serve per il conguaglio. I dati si ricavano normalmente dal CUD; se il sostituto cambia, vanno richiesti al nuovo sostituto.

Familiari a carico e detrazioni

Sono considerati familiari fiscalmente a carico quelli con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Nel calcolo del limite si considerano anche specifiche retribuzioni esenti e redditi agevolati. Sono detraibili il coniuge, i figli e altri familiari secondo le condizioni previste.

Per il coniuge va indicato il codice fiscale anche se non è a carico. Per i figli e gli altri familiari va sempre indicato il codice fiscale, anche se la detrazione spetta ad altro soggetto. Sono previste regole particolari per figli residenti all’estero, figli disabili, primo figlio, riparto tra genitori, separazione, vedovanza e ulteriori detrazioni per famiglie con almeno quattro figli.

L’ulteriore detrazione per famiglie numerose è pari a 1.200 euro complessivi e si ripartisce al 50 per cento tra i genitori non separati; può spettare anche solo per una parte dell’anno.

Quadro A - Redditi dei terreni

Il quadro A riguarda i terreni situati nel territorio dello Stato iscritti al catasto con rendita. Devono essere dichiarati il reddito dominicale e il reddito agrario, con regole distinte per proprietario, usufruttuario, affittuario, socio di società semplice, partecipante di impresa familiare e titolare di impresa agricola individuale.

Non vanno dichiarati i terreni situati all’estero, quelli dati in affitto per usi non agricoli, i terreni pertinenziali di fabbricati urbani e alcuni terreni e giardini aperti al pubblico o di interesse pubblico, se non producono reddito.

Sono descritte le modalità di compilazione:

  • colonna 1: reddito dominicale;
  • colonna 3: reddito agrario;
  • colonna 2: titolo di possesso o conduzione;
  • colonna 4: giorni di possesso;
  • colonna 5: percentuale di possesso;
  • colonna 6: canone di affitto in regime vincolistico;
  • colonna 7: casi particolari;
  • colonna 8: continuazione dello stesso terreno.

Sono indicati i codici dei casi particolari, tra cui mancata coltivazione, perdita del prodotto per eventi naturali, terreno in conduzione associata, affitto a giovani agricoltori e combinazioni di tali ipotesi.

Quadro B - Redditi dei fabbricati

Il quadro B si applica ai fabbricati situati in Italia iscritti o da iscrivere in catasto con rendita, ai titolari di usufrutto o altri diritti reali, ai possessori di immobili non rurali e ai soci di società semplici che producono redditi di fabbricati.

Sono escluse numerose tipologie di immobili non produttivi di reddito, tra cui costruzioni rurali, fabbricati strumentali agricoli, fabbricati rurali agrituristici, immobili in ristrutturazione non utilizzati, immobili destinati a musei o culti, e altri casi specifici.

Le istruzioni dettagliate del quadro B indicano come compilare:

  • colonna 1: rendita catastale;
  • colonna 2: utilizzo (abitazione principale, a disposizione, locato, pertinenza, società semplice, canone convenzionale, immobile non classificabile, comodato, immobili in Abruzzo, ecc.);
  • colonna 3: giorni di possesso;
  • colonna 4: percentuale di possesso;
  • colonna 5: canone di locazione;
  • colonna 6: casi particolari;
  • colonna 7: continuazione;
  • colonna 8: opzione per la cedolare secca sulle locazioni in provincia dell’Aquila;
  • colonna 9: codice comune;
  • colonna 10: ICI dovuta per il 2010.

Sono chiariti i casi di locazione, canoni non percepiti, sospensioni per sfratto, locazioni convenzionali, contratti in Abruzzo e comodato. La sezione II del quadro B è necessaria per fruire di agevolazioni sui contratti di locazione o comodato.

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nel quadro C vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati percepiti nel 2010, anche se il sostituto d’imposta ha prestato assistenza fiscale. Le istruzioni elencano in modo dettagliato i redditi da riportare nelle sezioni I e II, le ritenute da indicare nelle sezioni III e IV e la detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso nella sezione V.

Sono spiegati:

  • i codici della colonna 1 dei righi C1-C3;
  • la colonna 2 per il tipo di contratto;
  • la colonna 3 per gli importi reddituali;
  • il rigo C4 per i giorni di lavoro e di pensione;
  • il rigo C5 per la tassazione dei premi di produttività, con casi obbligatori e facoltativi e con possibilità di optare tra tassazione ordinaria e sostitutiva;
  • i righi C6-C8 per gli altri redditi assimilati;
  • i righi C9-C13 per ritenute IRPEF, addizionale regionale e comunale;
  • il rigo C14 per la detrazione del personale del comparto sicurezza, con limite massimo di 149,50 euro.

Quadro D - Altri redditi

Il quadro D si divide in due sezioni: redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi, e redditi soggetti a tassazione separata.

Per i redditi di capitale si distinguono utili e proventi equiparati, altri redditi di capitale e casi che richiedono il quadro RM del Mod. UNICO. Sono indicati i codici da usare nel rigo D1 per la diversa natura degli utili, e i criteri per la tassazione del 40 per cento, del 49,72 per cento o del 100 per cento, a seconda del tipo di provento e della provenienza.

Nel rigo D2 si dichiarano gli altri redditi di capitale, con codici per interessi, rendite perpetue, compensi per garanzie, proventi da organismi di investimento, altri interessi, redditi sostitutivi, utili da associazione in partecipazione, e altri casi.

Nel rigo D3 vanno indicati i compensi per lavoro autonomo non professionale, con specifiche riduzioni forfetarie; nel rigo D5 gli altri redditi diversi per i quali spetta la detrazione, come attività commerciali o di lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare o permettere.

La sezione II riguarda i redditi a tassazione separata, tra cui:

  • redditi percepiti da eredi e legatari;
  • imposte e oneri rimborsati;
  • stipendi arretrati;
  • indennità risarcitorie;
  • rimborso di oneri dedotti o detratte in passato;
  • plusvalenze da cessione di terreni edificabili;
  • indennità di esproprio;
  • somme percepite alla scadenza di contratti o titoli con durata superiore a cinque anni.

Quadro E - Oneri e spese

Il quadro E raccoglie le spese sostenute nel 2010 che danno diritto a detrazione o deduzione. Le istruzioni distinguono tra:

  • detrazioni d’imposta;
  • deduzioni dal reddito complessivo;
  • spese per ristrutturazioni edilizie;
  • spese con detrazione del 20 per cento;
  • spese per risparmio energetico con detrazione del 55 per cento;
  • detrazioni per canoni di locazione;
  • altre detrazioni, compresi i cani guida.

Sono spiegate le regole generali su spese sostenute per familiari a carico, società semplici, documentazione da conservare, rimborsi di spese sanitarie, rateizzazioni, e rapporto tra detrazione e deduzione.

Spese con detrazione del 19 per cento

Sono elencate le principali spese del 19 per cento, tra cui:

  • spese sanitarie e sanitarie per disabili;
  • spese veicoli per disabili;
  • cani guida;
  • interessi per mutui ipotecari (abitazione principale, altri immobili, costruzione, recupero edilizio);
  • assicurazioni vita e infortuni;
  • spese di istruzione;
  • spese funebri;
  • addetti all’assistenza personale;
  • attività sportive per ragazzi;
  • intermediazione immobiliare;
  • canoni di locazione per studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali a partiti, ONLUS, associazioni sportive, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, Biennale di Venezia, beni vincolati, attività culturali, enti dello spettacolo, fondazioni musicali, istituti scolastici, e altre spese.

Per ciascuna sono indicati limiti, condizioni e documentazione.

Spese sanitarie e disabili

Le spese sanitarie detraibili comprendono prestazioni chirurgiche, specialistiche, medicinali, protesi, dispositivi, ricoveri e ticket. Sono specificate le regole per le spese sostenute all’estero, per le spese rimborsate, per i familiari non a carico, per i disabili e per la rateizzazione delle spese superiori a 15.493,71 euro.

Sono inoltre richiamate le spese per assistenza specifica ai disabili, deducibili nel quadro E, e i documenti da conservare per medicinali, protesi e sussidi tecnici informatici.

Interessi passivi su mutui

Le istruzioni analizzano in dettaglio i righi E7-E11:

  • mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale, con limite di 4.000 euro;
  • mutui per acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, con limite di 2.065,83 euro;
  • mutui del 1997 per recupero edilizio, con limite di 2.582,28 euro;
  • mutui ipotecari per costruzione dell’abitazione principale, con condizioni temporali e limite di 2.582,28 euro;
  • prestiti o mutui agrari, nei limiti del reddito dei terreni.

Sono richiamate anche le regole per mutui ante 1993, rinegoziazioni, accolli, mutui in valuta estera e casi del personale militare e di polizia.

Spese di recupero del patrimonio edilizio

La sezione III disciplina le detrazioni del 41 o 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto o assegnazione di immobili in edifici ristrutturati. Sono indicati:

  • tipi di interventi ammessi;
  • limiti di spesa;
  • ripartizione in rate;
  • rideterminazione delle rate per chi ha più di 75 o 80 anni;
  • trasferimento della detrazione in caso di vendita, donazione o successione;
  • compilazione dei righi E33-E36 con colonne dedicate a anno, codice fiscale, tipologia, rideterminazione, numero rate, quota di detrazione e spesa.

Spese con detrazione del 20 per cento

La sezione IV riguarda:

  • sostituzione di frigoriferi e congelatori con classe energetica almeno A+;
  • acquisto di motori ad elevata efficienza;
  • acquisto di variatori di velocità;
  • acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer del 2009 per l’arredo di immobili ristrutturati.

Sono precisati limiti di spesa, necessità di documentazione, trasmissione ENEA e regole di cumulabilità.

Spese con detrazione del 55 per cento

La sezione V riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, su involucro, pannelli solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono indicati:

  • tipologie di intervento;
  • limiti di spesa;
  • soggetti beneficiari;
  • adempimenti documentali;
  • invio all’ENEA;
  • compilazione dei righi E38-E40 con codice dell’intervento, anno, dati del beneficio, rate, quota e importo speso.

Canoni di locazione e altre detrazioni

La sezione VI disciplina le detrazioni per:

  • inquilini di abitazione principale;
  • lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro.

La sezione VII riguarda:

  • la detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida, pari a 516,46 euro;
  • altre detrazioni come borse di studio regionali e donazioni agli Ospedali Galliera di Genova.

Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Il quadro F raccoglie:

  • acconti IRPEF e addizionale comunale del 2010;
  • altre ritenute subite;
  • eccedenze delle precedenti dichiarazioni;
  • ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali;
  • richiesta di riduzione o non versamento di acconti per il 2011;
  • soglie di esenzione e aliquote agevolate dell’addizionale comunale;
  • dati per il 730 integrativo;
  • crediti per detrazioni incapienti;
  • restituzione bonus fiscale e bonus straordinario;
  • rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009.

Le istruzioni chiariscono il contenuto dei righi F1-F13, i riferimenti ai punti CUD, i codici delle eccedenze e i casi particolari per la tassazione dei premi di produttività.

Quadro G - Crediti d’imposta

Il quadro G include i crediti d’imposta per:

  • riacquisto della prima casa;
  • canoni di locazione non percepiti;
  • reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
  • redditi prodotti all’estero;
  • immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • incremento dell’occupazione;
  • mediazioni civili e commerciali.

Sono illustrate le modalità di compilazione dei righi G1-G8, i limiti, le condizioni, la ripartizione del credito, l’uso in compensazione F24, e la documentazione da conservare. Per il credito estero è prevista una disciplina particolarmente articolata con codici dello Stato, anno di produzione, reddito estero, imposta estera definitiva, credito già utilizzato e quota riferita al medesimo Stato estero.

Quadro I - ICI

Il quadro I consente di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione 730/2011 per pagare l’ICI dovuta per il 2011 mediante compensazione nel modello F24. Il contribuente può utilizzare l’intero credito o indicare un importo inferiore o uguale all’imposta dovuta.

È precisato che:

  • il credito effettivamente compensabile è quello risultante dalla liquidazione del Mod. 730-3;
  • in dichiarazione congiunta ciascun coniuge usa solo il proprio credito;
  • il versamento ICI segue le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;
  • nel 730 integrativo l’importo da indicare deve essere almeno pari al credito già utilizzato in compensazione.

Motivazioni e riferimenti normativi

Il provvedimento richiama le norme che attribuiscono competenza al Direttore dell’Agenzia delle Entrate e una lunga elencazione della disciplina di riferimento, tra cui il DPR 322/1998, il DPR 600/1973, il TUIR, il D.Lgs. 241/1997, il D.M. 164/1999, il D.Lgs. 196/2003 e numerose leggi finanziarie e decreti-legge succedutisi negli anni.

È precisato che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Appendice e informazioni di supporto

L’appendice contiene:

  • abbreviazioni normative;
  • attività agricole;
  • adozione di minori stranieri;
  • calcolo delle plusvalenze;
  • agevolazioni per l’imprenditoria giovanile in agricoltura;
  • casi particolari di compilazione della casella F1;
  • comuni ad alta densità abitativa;
  • condizioni per essere considerati residenti;
  • compensi per attività sportive dilettantistiche;
  • immobili inagibili;
  • eccedenze da precedente dichiarazione;
  • eventi eccezionali;
  • indennità di esproprio;
  • credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti;
  • lottizzazione;
  • mutuo ipotecario per costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
  • oneri sostenuti dalle società semplici;
  • proventi sostitutivi e interessi;
  • redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito;
  • rinegoziazione di un contratto di mutuo;
  • sanzioni;
  • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • spese sanitarie;
  • spese sanitarie per disabili;
  • spese per riqualificazione energetica;
  • stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero;
  • utili e proventi equiparati prodotti all’estero;
  • utili provenienti da Paesi o territori a regime fiscale privilegiato;
  • variazioni di coltura dei terreni;
  • tabelle IRPEF, detrazioni per canoni di locazione, detrazioni per coniuge, figli e altri familiari, detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati;
  • tabella dei codici regione;
  • tabella dei codici catastali comunali.

Tono generale e utilità pratica

L’intero impianto del documento è finalizzato a consentire al contribuente e agli operatori dell’assistenza fiscale di compilare correttamente il Mod. 730/2011 per i redditi 2010, gestendo in modo coordinato dichiarazione, controlli, liquidazione, rimborsi, trattenute, opzioni per l’otto e cinque per mille, crediti d’imposta e casi speciali di tassazione o detrazione.

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