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Ordinanza

Ordinanza n. 1561/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1. dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- (notificata in pari data con prot. n. -OMISSIS-), con cui il Prefetto di Napoli ha ritenuto che nei confronti della società ricorrente sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 92, co. 2, del d.lgs. n. 159/2011; 2. del verbale del GIA n. -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento; 3. della nota n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento; 4. della nota n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento; 5. della nota prot. -OMISSIS-, con la quale è stato rigettato il ricorso in autotutela proposto dalla società ricorrente; 6. di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali, citati nel predetto provvedimento, comunque lesivi degli interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202602875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli, unitamente agli atti presupposti e al rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'interdittiva antimafia con cui il Prefetto ha ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.lgs. 159/2011, nonché il verbale del GIA, le note istruttorie richiamate, il rigetto del ricorso in autotutela e gli ulteriori atti connessi. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, sostenendo l'assenza di una situazione di urgenza qualificata idonea a giustificarne l'omissione. Ha inoltre evidenziato la documentazione relativa al contributo recentemente fornito dall'amministratore unico e dal direttore tecnico alle indagini penali, contributo qualificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia come utile e importante e sfociato in condanne, alcune definitive, di affiliati a organizzazioni mafiose operanti sul territorio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'interdittiva, ai fini della rinnovazione del procedimento. Ha ravvisato il periculum in mora nel danno irreparabile derivante dalla cessazione dell'attività d'impresa. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie fondata la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale: alla luce dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, l'attivazione del contraddittorio costituisce la regola, mentre la sua omissione richiede un'urgenza qualificata e una motivazione specifica, non potendo essere giustificata da un generico richiamo alla consistenza del quadro indiziario. Il Collegio ha inoltre osservato che il contraddittorio avrebbe potuto consentire un approfondimento della concreta fattispecie, anche con riguardo alla documentazione sul contributo fornito dagli esponenti della società alle indagini penali. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 21 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell'interdittiva antimafia adottata in presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Il contraddittorio procedimentale opera come regola; la sua omissione richiede un'urgenza qualificata, sorretta da una motivazione specifica e non da un generico richiamo alla consistenza del quadro indiziario.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente e consente la sospensione dell'efficacia dell'atto quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel procedimento volto all'adozione di un'interdittiva antimafia, l'attivazione del contraddittorio procedimentale prevista dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 costituisce la regola, mentre la sua omissione rappresenta un'eccezione subordinata alla sussistenza di un'urgenza qualificata.
  • L'urgenza idonea a giustificare la pretermissione del contraddittorio nell'adozione di un'interdittiva antimafia deve essere specificamente individuata e motivata dal Prefetto; non è sufficiente un richiamo generico o di stile alla consistenza del quadro indiziario.
  • Il contraddittorio procedimentale in materia di interdittiva antimafia non assolve a una funzione meramente formale, ma può consentire l'approfondimento della fattispecie concreta attraverso gli elementi forniti dall'impresa, inclusa la documentazione relativa a condotte di collaborazione con l'autorità giudiziaria.
  • La cessazione dell'attività d'impresa conseguente a un'interdittiva antimafia può integrare, in sede cautelare, un danno irreparabile ai fini del periculum in mora, ove il giudice ne accerti la concreta incidenza sull'attività economica.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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